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Classificazione rifiuti: dall’Italia e dall’Europa due novità che non mancheranno di alimentare la discussione

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sollecitata dalla Corte di Cassazione, ISPRA prende posizione sull’annosa questione del metodo da seguire per classificare correttamente i rifiuti, sostenendo la tesi della ricerca della concentrazione delle sostanze pericolose “ragionevolmente” presenti nel rifiuto.

La Comunicazione della Commissione Europea sulla classificazione dei rifiuti introduce preoccupanti novità nell’individuazione dei “codici a specchio”.

Nel documentoAnalisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico” ISPRA esprime la seguente posizione:

«La procedura di classificazione individuata dalla normativa si basa sulla determinazione del contenuto percentuale delle sostanze pertinenti, ovvero delle sostanze contenute nel rifiuto e contrassegnate, ai sensi del regolamento CLP, dalle classi, categorie e indicazioni di pericolo attinenti alla caratteristica HP14 (metodo convenzionale di calcolo).

L’allegato 4, paragrafo 4.2.1 degli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione europea riporta che nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato. Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti nei rifiuti (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)[1]».

La posizione di ISPRA, che conferma le recenti indicazioni della Commissione Europea, è chiara: per determinare le sostanze relative allo “scenario realistico più sfavorevole” si deve tener conto (esclusivamente) di quelle “ragionevolmente presenti nei rifiuti” e non di tutte le sostanze pericolose classificate come tali a livello internazionale.

Comunicazione della Commissione Europea

La comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01)”, a differenza della linea guida elaborata dalle agenzie per la protezione dell’ambiente, finora considerata come la più autorevole in materia, ritiene che le voci del catalogo da 15.01.01 a 15.01.09 non siano “voci assolute non pericolose” ma invece “voci a specchio non pericolose”.

 

«Nel sottocapitolo 15 01 sono contenute le seguenti voci MNH [mirror non-hazardous, voce a specchio non pericolosa]:

15 01 01 imballaggi di carta e cartone MNH

15 01 02 imballaggi di plastica MNH

15 01 03 imballaggi in legno MNH

15 01 04 imballaggi metallici MNH

15 01 05 imballaggi compositi MNH

15 01 06 imballaggi in materiali misti MNH

15 01 07 imballaggi di vetro MNH

15 01 09 imballaggi in materia tessile MNH

Sono fornite inoltre le seguenti voci MH [voci a specchio pericolose]:

15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze MH 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti».

L’interpretazione secondo la quale le voci da 15.01.01 a 15.01.09 sono da considerare voci a specchio non pericolose delle due voci a specchio pericolose (15.01.10 e 15.01.11) fa necessariamente insorgere una serie di problemi. In primo luogo quello relativo alla possibilità di giungere ad attribuire una voce a specchio non pericolosa in assenza di una verifica analitica, a condizione di conoscere in modo circostanziato il contesto di produzione del rifiuto.

A questo proposito si segnala che l’allegato 4 della Comunicazione, in materia di Campionamento e analisi chimica dei rifiuti si esprime in questi termini:

«In molti casi, saranno disponibili informazioni sufficienti sui rifiuti in questione tali da non rendere necessario svolgere un campionamento, analisi chimiche e test (cfr. allegato 2 per altre fonti di informazione rispetto al campionamento e alle analisi chimiche dei rifiuti)».

 

Il richiamato allegato 2 nella seguente figura prevede che la classificazione possa essere effettuata anche ricorrendo a fonti informative diverse dalle analisi di laboratorio:

 

pipere-classificazione

 

Naturalmente, nel caso in cui le prescrizioni della singola autorizzazione prevedano necessariamente l’acquisizione di analisi di laboratorio tale obbligo è ineludibile.

 

Nel caso dei rifiuti di imballaggio derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani di origine domestica l’applicazione pratica della procedura di classificazione definita dalla Decisione 2014/955/UE è evidentemente molto difficile, se non impossibile.

 

Piacenza, 18.09.2018

 

Anche di questo tema ci occuperemo nel corso degli appuntamenti formativi di TuttoAmbiente:

Corso “RIFIUTI: NOVITÀ E CRITICITÀ – Classificazione, EoW, sottoprodotti, terre e fresato, Albo, SISTRI, Circular Economy, a Milano, il 25 settembre 2018

Master “GESTIONE RIFIUTI, nelle edizioni di Roma, dal 10 ottobre al 7 novembre 2018, e Milano, dal 14 novembre al 12 dicembre 2018.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it – 0523.315305

 

 

[1] “Per quanto riguarda il termine «ragionevolmente» la nota (4) dell’allegato 4 degli “Orientamenti tecnici sulla classificazione” dei rifiuti riporta quanto segue: “il termine «ragionevolmente» è spiegato ad esempio nel documento di orientamento del Regno Unito come segue: «ragionevolmente significa che le sostanze non possono essere presenti all’interno dei rifiuti perché, ad esempio, possono essere escluse le loro proprietà fisiche e chimiche».

Una spiegazione simile viene utilizzata dal documento di orientamento del BMU. Gli orientamenti di INERIS contengono una raccolta di sostanze collegate allo «scenario realistico più sfavorevole», per elemento, per ciascuna caratteristica di pericolo, che può fungere da base di informazioni generali”.

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