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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Combustibili solidi secondari: il punto della situazione
di Chiara Zorzino
Categoria: Rifiuti
Aspetti di notevole attualità incentrati sull’analisi operativa del D.M. 22/2013 sui “C.S.S.” sono emersi nel corso di formazione organizzato da TuttoAmbiente srl il 18 aprile 2013, durante il quale hanno preso parte il Prof. Stefano Maglia, coordinatore scientifico, la Dott.ssa Claudia Mensi, di Fise-Assoambiente, e l’Ing. Daniele Gizzi, di Aitec. Allo stato attuale, in virtù delle recenti novità normative, il quadro inerente i CSS si caratterizza per una maggior chiarezza in termini di definizioni e gestione di quanto non fosse in precedenza. Gran parte del merito è da attribuire a due recenti atti normativi: il DM n. 22/2013 e il DM 20 marzo 2013. Il primo, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”, stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), cessano di essere qualificate come rifiuto, come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del sopracitato D. L. vo. Infatti l’art. 183, c.1, alla lettera cc), come modificato dal D.L. vo n. 205/2010, che aveva superato la distinzione tra CDR e CDR-Q, recita <<“combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale>>. Poiché l’art. 184-ter, che altro non è che il recepimento dell’art. 6, c.1, della direttiva 98/2008/CE, definisce le condizioni affinché sussista la cessazione della qualifica di rifiuto1, in base a quanto appena esposto, si può dedurre che il “CSS” è un rifiuto speciale2, che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione delle UNI CEN 15359, a meno che non si ravvisi un’ipotesi di “end of waste”. A questo riguardo, Stefano Maglia ha sottolineato che il sopracitato art. 184-ter, al c. 2, recepisce quanto disposto anche dal c. 4 dell’art. 6, della dir 98/2008/CE, ossia <<2. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente..>>. La disciplina comunitaria ha da tempo stabilito i criteri per due precise tipologie di rifiuto: alcuni tipi di rottami metallici, mediante il Reg. (UE) n. 333 del 31 marzo 2011, e i rottami di vetro, a mezzo del Reg. (UE) n. 1179 del 10 dicembre 2012. Il citato DM 22/2013 viene a delinearsi quindi come il primo atto normativo sul piano nazionale, in tema di “end of waste”. Il Prof. Maglia ha inoltre chiarito la differenza esistente tra CSS (rifiuto speciale), come definito dall’art. 183, c. 1 , lettera cc) del T.U.A. (cfr. sopra) e CSS – combustibile (E.o.W.) come definito dall’art. 3, c. 1, lettera e) del DM 22/13, ovvero << “CSS-Combustibile”: il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, c. 2 >>. Analizzate anche le responsabilità, per le quali si rammenta l’esistenza della “231-ambiente”, che affianca a una responsabilità penale anche una amministrativa, e le sanzioni, conseguenti ad una <<..attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione..>> come sancito dall’art. 256 del T.U.A. La Dott.ssa Claudia Mensi di Fise-Assoambiente ha proseguito nell’analisi del DM 22/2013 ripercorrendone la genesi. Premettendo ciò che è già noto ai più, e cioè che alcuni Stati membri, sfruttano a proprio vantaggio l’incapacità italiana di gestire grandi quantità di rifiuti che quindi vengono a loro ceduti, con un costo triplo per l’Italia: uno per l’esportazione, uno per l’incenerimento/trattamento e uno, indirettamente, per l’energia da essi derivata e che il nostro Paese acquista proprio da tali Stati, appaiono scontati i numerosi pareri contrari di questi ultimi, recapitati a Bruxelles a seguito dell’invio, da parte del Ministero dell’ambiente, della bozza del decreto, il 10 agosto 2012. Nel novembre 2012 l’Europa ci rispose con qualche osservazione, che lo Stato italiano ha diligentemente accolto e, dopo aver provveduto alle modifiche necessarie, ha ottenuto in gennaio un parere positivo della Commissione e firmato il decreto il 14 febbraio u.s. Al Ministero va dunque il merito di aver intravisto, nel quadro non propriamente florido dell’economia attuale, un potenziale “mercato” di CSS – anche perché se non c’è mercato, non può essere CSS -, un’opportunità di risparmio per il Paese e di sviluppo in termini di impiantistica, dato non meno importante visto il noto radicamento alle discariche. Per quanto riguarda la classificazione delle varie tipologie di CSS-Combustibile, essa si basa sui requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 “Solid recovered fuels” (SRF), ripresi nella Tab. 1 dell’Allegato 1 del DM in oggetto, che tiene conto di 3 parametri ritenuti strategici, ovvero:
– il potere calorifico inferiore “PCI” o “NCV” (parametro commerciale: indice del valore energetico e quindi economico), espresso dalla misura statistica della media, in MJ/kg;
– il contenuto di cloro “Cl”(parametro di processo: indice del grado di aggressività sugli impianti), espresso con la media, in unità percentuali;
– il contenuto di mercurio “Hg” (parametro ambientale: indice della rilevanza dell’impatto ambientale), espresso con la mediana o il valore dell’80° percentile3, in mg/MJ.
Per ognuno di essi sono dati dei valori limite che individuano 5 classi, pertanto tale classificazione prevede 125 tipologie diverse di CSS a seconda della combinazione dei tre parametri e fornisce all’utilizzatore un’informazione immediata e chiara del combustibile. Ai fini del DM 22/2013 si definisce CSS-Combustibile, esclusivamente il CSS con PCI e Cl come definito dalle classi4 1, 2, 3 e relative combinazioni e, per il parametro Hg, come definito dalle classi 1 e 2. Quest’ultimo parametro è stato oggetto di osservazioni e contestazioni da coloro che avrebbero ritenuto più corretto considerare anche il contenuto di tallio e cobalto. E’ rimasto comunque il solo valore del mercurio, poiché le norme UNI 15358 (inerenti i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità nella produzione e commercializzazione di combustibili solidi secondari dalla raccolta fino alla consegna), considerano tutti e tre gli elementi, ma concludono che solo il parametro mercurio è di rilevanza ambientale (per quanto riguarda le emissioni), in quanto tallio e cobalto vengono trattenuti durante il processo. Quando un combustibile solido è ottenuto da rifiuti non pericolosi e soddisfa questi requisiti (ad es. classificato come 3-3-2 o 1-2-1) è a tutti gli effetti un CSS-combustibile. Nel decreto segue una seconda tabella, relativa alle “Caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile”, in cui sono elencati i valori limite dei parametri chimico-fisici, così come previsti nell’Allegato A, Parte 1 della già citata norma UNI 15359, espressi come media/mediana dei singoli parametri. Vale la pena precisare che tale tabella si riferisce a valori che il produttore deve verificare per ciascun sottolotto, ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità di cui all’art. 8, c. 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto. Non solo, fa specie che la norma europea sopracitata non preveda limiti fissati per le caratteristiche di specificazione, ma ne ammette la definizione in sede contrattuale tra produttori e utilizzatori. Merita una nota anche quanto disposto dall’art. 7, c. 4 del medesimo DM: <<..La caratterizzazione del sottolotto5 di cui al presente comma è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443>>. Il presente decreto, richiama il concetto di “lotto”, che deriva dalla norma tecnica e lo definisce come <<..Campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 t,..>>; definisce, poi, il concetto di sottolotto, precisando che è una quantità di combustibile prodotta su base giornaliera, cautelando così l’utilizzatore. Altro aspetto importante è la valutazione statistica delle analisi richieste: non è sufficiente l’analisi di un campione, ma l’applicazione della statistica su dati pregressi, considerando sempre i valori “peggiori”. Sempre nell’art. 8, al comma 1, sono riportati quattro punti che il produttore deve verificare per ciascun sottolotto di CSS, ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità. Uno di questi recita: <<d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all’immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti>>. Poiché l’immissione e la commercializzazione sul mercato dei prodotti seguono le regole del Reg. 1907/2006 (Reach6) e ss.mm., un combustibile solido secondario, che rispetti il DM 22/2013, in quanto “prodotto”, deve essere prioritariamente registrato, in quanto nuova sostanza, secondo quanto previsto dal Reach e sottoposto quindi alle verifiche da questo previste. Tale procedura, abituale per le industrie chimiche, ma piuttosto inusuale per chi tratta rifiuti, prevede l’invio all’ECHA delle analisi chimiche e fisico-chimiche su un lotto di produzione ed è già stata avviata una prima volta, semplificando pertanto i passaggi per i futuri richiedenti, che potranno acquisire la parte del dossier relativa ai test in vivo, qualora si ravvisi una analogia con sostanze già registrate. L’art. 10, c. 2 sancisce che il deposito del CSS-Combustibile, che deve avvenire esclusivamente nell’impianto in cui è stato prodotto, in attesa del trasporto all’impianto di utilizzo, non può avere una durata superiore ai sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità (e lo stesso lasso di tempo per il deposito vale anche per l’utilizzatore del combustibile). Infatti per soddisfare quanto disposto dall’art. 184-ter, deve sussistere un mercato per quel prodotto! Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile è gestito come un rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D. L. vo 3 aprile 2006, n. 152; trascorso un anno, assume i connotati di una discarica abusiva. Fondamentale per gli utilizzatori del CSS come combustibile negli impianti di cementifici e centrali termoelettriche7 appare quindi la pubblicazione sulla GU n. 77 del 2 aprile 2013, del Decreto 20 marzo 2013, recante “Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)”, che rende di fatto operativo il DM n. 22/2013. A questo proposito l’Ing. Daniele Gizzi, di Aitec (Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento) ha ricordato che il recupero di materia e di energia dai rifiuti rappresenta nell’Industria del Cemento una alternativa ottimale nella gestione integrata dei rifiuti: una soluzione sicura per la collettività, l’ambiente e l’industria, che consente di risparmiare risorse non rinnovabili ed altamente inquinanti, come il pet-coke e recuperare rifiuti in condizioni estremamente controllate. Quest’ultimo aspetto è evidente se solo si ha un’idea del processo di produzione del cemento (ad es. la linea di cottura), che ben differisce, come ha precisato l’Ing. Gizzi, da quello seguito negli impianti di incenerimento. Anche gran parte della composizione chimico-mineralogica del cemento, rende ideale l’utilizzo di alcuni rifiuti (quali pneumatici, oli esausti, frazioni selezionate di rifiuti solidi urbani ecc.) nell’alimentazione dei forni di cottura; rifiuti, che altrimenti dovrebbero essere inceneriti o portati a discarica. Infatti gran parte delle sostanze liberate dalla combustione di tali rifiuti vengono inglobate nel prodotto stesso, senza produzione di emissioni supplementari, mentre sarebbero liberate in atmosfera in caso di incenerimento tradizionale. E non si incorre nel rischio di bruciare o inglobare rifiuti pericolosi per la salute proprio perché i prodotti CSS-combustibili, per essere tali, come abbiamo visto, devono soddisfare una serie di requisiti e le cementerie hanno tutto l’interesse nel garantire sempre la qualità del cemento, senza che questa venga inficiata da un CSS di scarsa qualità. Inoltre, il recupero di materia ed energia dai rifiuti – che non è alternativo alla raccolta differenziata, ma, anzi complementare e sinergico – nel settore del cemento è evidenziato tra gli esempi di buone pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il risparmio energetico, nonché una delle migliori tecniche disponibili per ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione del cemento, come testimoniato dalla recente traduzione italiana del BREF-Cement 2010, “BAT per il settore cemento”, e alla luce della Decisione della CE del 26 marzo 2013 che stabilisce “le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali” (pubblicate sulla GUUE L 100 del 9 aprile 2013). Si attende ora un prossimo DPR che riguarderà, qualora fosse approvato, il regime speciale per l’utilizzo del CSS in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali in cementifici soggetti ad AIA.
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1 Art. 184-ter, c.1 : << Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.>>
2In base alla norma UNI CEN 15359 i CSS sono combustibili solidi ottenuti da rifiuti non pericolosi, preparati per essere avviati a recupero energetico in impianti di incenerimento o co-incenerimento; essi possono essere prodotti a partire da rifiuti urbani e rifiuti speciali quali scarti da flussi specifici di produzione, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi da acque reflue. Di concerto, l’art.6, c. 1, Tit. II, DM 22/2013 prevede “per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. (..)non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell’Allegato 2.”
3Si riporta il valore peggiore dei due riscontrato dalle analisi, secondo un approccio cautelativo.
4Cfr. Tabella 1, Allegato 1, DM 22/2013.
5Ai sensi dell’art 3, c. 1, lettera h) si definisce “sottolotto”: <<la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento>>
6Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
7Ai sensi dell’art. 2 (Ambito di applicazione), c. 1, <<Il presente regolamento si applica alla produzione del CSS-combustibile come definito all’art 3, c. 1, lettera e), e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all’art. 3, c. 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica>>.
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Combustibili solidi secondari: il punto della situazione
di Chiara Zorzino
Aspetti di notevole attualità incentrati sull’analisi operativa del D.M. 22/2013 sui “C.S.S.” sono emersi nel corso di formazione organizzato da TuttoAmbiente srl il 18 aprile 2013, durante il quale hanno preso parte il Prof. Stefano Maglia, coordinatore scientifico, la Dott.ssa Claudia Mensi, di Fise-Assoambiente, e l’Ing. Daniele Gizzi, di Aitec.
Allo stato attuale, in virtù delle recenti novità normative, il quadro inerente i CSS si caratterizza per una maggior chiarezza in termini di definizioni e gestione di quanto non fosse in precedenza. Gran parte del merito è da attribuire a due recenti atti normativi: il DM n. 22/2013 e il DM 20 marzo 2013.
Il primo, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”, stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), cessano di
essere qualificate come rifiuto, come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), del sopracitato D. L. vo. Infatti l’art. 183, c.1, alla lettera cc), come modificato dal D.L. vo n. 205/2010, che aveva superato la distinzione tra CDR e CDR-Q, recita <<“combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale>>. Poiché l’art. 184-ter, che altro non è che il recepimento dell’art. 6, c.1, della direttiva 98/2008/CE, definisce le condizioni affinché sussista la cessazione della qualifica di rifiuto1, in base a quanto appena esposto, si può dedurre che il “CSS” è un rifiuto speciale2, che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione delle UNI CEN 15359, a meno che non si ravvisi un’ipotesi di “end of waste”. A questo riguardo, Stefano Maglia ha sottolineato che il sopracitato art. 184-ter, al c. 2, recepisce quanto disposto anche dal c. 4 dell’art. 6, della dir 98/2008/CE, ossia <<2. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente..>>.
La disciplina comunitaria ha da tempo stabilito i criteri per due precise tipologie di rifiuto: alcuni tipi di rottami metallici, mediante il Reg. (UE) n. 333 del 31 marzo 2011, e i rottami di vetro, a mezzo del Reg. (UE) n. 1179 del 10 dicembre 2012. Il citato DM 22/2013 viene a delinearsi quindi come il primo atto normativo sul piano nazionale, in tema di “end of waste”.
Il Prof. Maglia ha inoltre chiarito la differenza esistente tra CSS (rifiuto speciale), come definito dall’art. 183, c. 1 , lettera cc) del T.U.A. (cfr. sopra) e CSS – combustibile (E.o.W.) come definito dall’art. 3, c. 1, lettera e) del DM 22/13, ovvero << “CSS-Combustibile”: il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, c. 2 >>. Analizzate anche le responsabilità, per le quali si rammenta l’esistenza della “231-ambiente”, che affianca a una responsabilità penale anche una amministrativa, e le sanzioni, conseguenti ad una <<..attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione..>> come sancito dall’art. 256 del T.U.A.
La Dott.ssa Claudia Mensi di Fise-Assoambiente ha proseguito nell’analisi del DM 22/2013 ripercorrendone la genesi. Premettendo ciò che è già noto ai più, e cioè che alcuni Stati membri, sfruttano a proprio vantaggio l’incapacità italiana di gestire grandi quantità di rifiuti che quindi vengono a loro ceduti, con un costo triplo per l’Italia: uno per l’esportazione, uno per l’incenerimento/trattamento e uno, indirettamente, per l’energia da essi derivata e che il nostro Paese acquista proprio da tali Stati, appaiono scontati i numerosi pareri contrari di questi ultimi, recapitati a Bruxelles a seguito dell’invio, da parte del Ministero dell’ambiente, della bozza del decreto, il 10 agosto 2012.
Nel novembre 2012 l’Europa ci rispose con qualche osservazione, che lo Stato italiano ha diligentemente accolto e, dopo aver provveduto alle modifiche necessarie, ha ottenuto in gennaio un parere positivo della Commissione e firmato il decreto il 14 febbraio u.s.
Al Ministero va dunque il merito di aver intravisto, nel quadro non propriamente florido dell’economia attuale, un potenziale “mercato” di CSS – anche perché se non c’è mercato, non può essere CSS -, un’opportunità di risparmio per il Paese e di sviluppo in termini di impiantistica, dato non meno importante visto il noto radicamento alle discariche.
Per quanto riguarda la classificazione delle varie tipologie di CSS-Combustibile, essa si basa sui requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 “Solid recovered fuels” (SRF), ripresi nella Tab. 1 dell’Allegato 1 del DM in oggetto, che tiene conto di 3 parametri ritenuti strategici, ovvero:
– il potere calorifico inferiore “PCI” o “NCV” (parametro commerciale: indice del valore energetico e quindi economico), espresso dalla misura statistica della media, in MJ/kg;
– il contenuto di cloro “Cl”(parametro di processo: indice del grado di aggressività sugli impianti), espresso con la media, in unità percentuali;
– il contenuto di mercurio “Hg” (parametro ambientale: indice della rilevanza dell’impatto ambientale), espresso con la mediana o il valore dell’80° percentile3, in mg/MJ.
Per ognuno di essi sono dati dei valori limite che individuano 5 classi, pertanto tale classificazione prevede 125 tipologie diverse di CSS a seconda della combinazione dei tre parametri e fornisce all’utilizzatore un’informazione immediata e chiara del combustibile. Ai fini del DM 22/2013 si definisce CSS-Combustibile, esclusivamente il CSS con PCI e Cl come definito dalle classi4 1, 2, 3 e relative combinazioni e, per il parametro Hg, come definito dalle classi 1 e 2.
Quest’ultimo parametro è stato oggetto di osservazioni e contestazioni da coloro che avrebbero ritenuto più corretto considerare anche il contenuto di tallio e cobalto. E’ rimasto comunque il solo valore del mercurio, poiché le norme UNI 15358 (inerenti i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità nella produzione e commercializzazione di combustibili solidi secondari dalla raccolta fino alla consegna), considerano tutti e tre gli elementi, ma concludono che solo il parametro mercurio è di rilevanza ambientale (per quanto riguarda le emissioni), in quanto tallio e cobalto vengono trattenuti durante il processo.
Quando un combustibile solido è ottenuto da rifiuti non pericolosi e soddisfa questi requisiti (ad es. classificato come 3-3-2 o 1-2-1) è a tutti gli effetti un CSS-combustibile.
Nel decreto segue una seconda tabella, relativa alle “Caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile”, in cui sono elencati i valori limite dei parametri chimico-fisici, così come previsti nell’Allegato A, Parte 1 della già citata norma UNI 15359, espressi come media/mediana dei singoli parametri. Vale la pena precisare che tale tabella si riferisce a valori che il produttore deve verificare per ciascun sottolotto, ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità di cui all’art. 8, c. 2, nel periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime di un impianto. Non solo, fa specie che la norma europea sopracitata non preveda limiti fissati per le caratteristiche di specificazione, ma ne ammette la definizione in sede contrattuale tra produttori e utilizzatori.
Merita una nota anche quanto disposto dall’art. 7, c. 4 del medesimo DM: <<..La caratterizzazione del sottolotto5 di cui al presente comma è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443>>. Il presente decreto, richiama il concetto di “lotto”, che deriva dalla norma tecnica e lo definisce come <<..Campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non superiore a 1.500 t,..>>; definisce, poi, il concetto di sottolotto, precisando che è una quantità di combustibile prodotta su base giornaliera, cautelando così l’utilizzatore. Altro aspetto importante è la valutazione statistica delle analisi richieste: non è sufficiente l’analisi di un campione, ma l’applicazione della statistica su dati pregressi, considerando sempre i valori “peggiori”.
Sempre nell’art. 8, al comma 1, sono riportati quattro punti che il produttore deve verificare per ciascun sottolotto di CSS, ai fini dell’emissione della dichiarazione di conformità. Uno di questi recita: <<d) il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative all’immissione sul mercato e alla commercializzazione dei prodotti>>. Poiché l’immissione e la commercializzazione sul mercato dei prodotti seguono le regole del Reg. 1907/2006 (Reach6) e ss.mm., un combustibile solido secondario, che rispetti il DM 22/2013, in quanto “prodotto”, deve essere prioritariamente registrato, in quanto nuova sostanza, secondo quanto previsto dal Reach e sottoposto quindi alle verifiche da questo previste. Tale procedura, abituale per le industrie chimiche, ma piuttosto inusuale per chi tratta rifiuti, prevede l’invio all’ECHA delle analisi chimiche e fisico-chimiche su un lotto di produzione ed è già stata avviata una prima volta, semplificando pertanto i passaggi per i futuri richiedenti, che potranno acquisire la parte del dossier relativa ai test in vivo, qualora si ravvisi una analogia con sostanze già registrate.
L’art. 10, c. 2 sancisce che il deposito del CSS-Combustibile, che deve avvenire esclusivamente nell’impianto in cui è stato prodotto, in attesa del trasporto all’impianto di utilizzo, non può avere una durata superiore ai sei mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità (e lo stesso lasso di tempo per il deposito vale anche per l’utilizzatore del combustibile). Infatti per soddisfare quanto disposto dall’art. 184-ter, deve sussistere un mercato per quel prodotto! Trascorso tale periodo, il CSS-Combustibile è gestito come un rifiuto ai sensi della Parte Quarta del D. L. vo 3 aprile 2006, n. 152; trascorso un anno, assume i connotati di una discarica abusiva.
Fondamentale per gli utilizzatori del CSS come combustibile negli impianti di cementifici e centrali termoelettriche7 appare quindi la pubblicazione sulla GU n. 77 del 2 aprile 2013, del Decreto 20 marzo 2013, recante “Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)”, che rende di fatto operativo il DM n. 22/2013.
A questo proposito l’Ing. Daniele Gizzi, di Aitec (Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento) ha ricordato che il recupero di materia e di energia dai rifiuti rappresenta nell’Industria del Cemento una alternativa ottimale nella gestione integrata dei rifiuti: una soluzione sicura per la collettività, l’ambiente e l’industria, che consente di risparmiare risorse non rinnovabili ed altamente inquinanti, come il pet-coke e recuperare rifiuti in condizioni estremamente controllate. Quest’ultimo aspetto è evidente se solo si ha un’idea del processo di produzione del cemento (ad es. la linea di cottura), che ben differisce, come ha precisato l’Ing. Gizzi, da quello seguito negli impianti di incenerimento.
Anche gran parte della composizione chimico-mineralogica del cemento, rende ideale l’utilizzo di alcuni rifiuti (quali pneumatici, oli esausti, frazioni selezionate di rifiuti solidi urbani ecc.) nell’alimentazione dei forni di cottura; rifiuti, che altrimenti dovrebbero essere inceneriti o portati a discarica. Infatti gran parte delle sostanze liberate dalla combustione di tali rifiuti vengono inglobate nel prodotto stesso, senza produzione di emissioni supplementari, mentre sarebbero liberate in atmosfera in caso di incenerimento tradizionale.
E non si incorre nel rischio di bruciare o inglobare rifiuti pericolosi per la salute proprio perché i prodotti CSS-combustibili, per essere tali, come abbiamo visto, devono soddisfare una serie di requisiti e le cementerie hanno tutto l’interesse nel garantire sempre la qualità del cemento, senza che questa venga inficiata da un CSS di scarsa qualità.
Inoltre, il recupero di materia ed energia dai rifiuti – che non è alternativo alla raccolta differenziata, ma, anzi complementare e sinergico – nel settore del cemento è evidenziato tra gli esempi di buone pratiche per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il risparmio energetico, nonché una delle migliori tecniche disponibili per ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione del cemento, come testimoniato dalla recente traduzione italiana del BREF-Cement 2010, “BAT per il settore cemento”, e alla luce della Decisione della CE del 26 marzo 2013 che stabilisce “le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali” (pubblicate sulla GUUE L 100 del 9 aprile 2013).
Si attende ora un prossimo DPR che riguarderà, qualora fosse approvato, il regime speciale per l’utilizzo del CSS in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali in cementifici soggetti ad AIA.
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1 Art. 184-ter, c.1 : << Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.>>
2In base alla norma UNI CEN 15359 i CSS sono combustibili solidi ottenuti da rifiuti non pericolosi, preparati per essere avviati a recupero energetico in impianti di incenerimento o co-incenerimento; essi possono essere prodotti a partire da rifiuti urbani e rifiuti speciali quali scarti da flussi specifici di produzione, rifiuti da costruzione e demolizione, fanghi da acque reflue. Di concerto, l’art.6, c. 1, Tit. II, DM 22/2013 prevede “per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi. (..)non sono ammessi i rifiuti non pericolosi elencati nell’Allegato 2.”
3Si riporta il valore peggiore dei due riscontrato dalle analisi, secondo un approccio cautelativo.
4Cfr. Tabella 1, Allegato 1, DM 22/2013.
5Ai sensi dell’art 3, c. 1, lettera h) si definisce “sottolotto”: <<la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento>>
6Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
7Ai sensi dell’art. 2 (Ambito di applicazione), c. 1, <<Il presente regolamento si applica alla produzione del CSS-combustibile come definito all’art 3, c. 1, lettera e), e all’utilizzo dello stesso come combustibile negli impianti definiti all’art. 3, c. 1, lettere b) e c), rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica>>.
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