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Oneri aggiuntivi di comunicazione e difficoltà irrisolte nel nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da inviare entro il 30 aprile 2015.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre, lascia irrisolte molte delle difficoltà di compilazione, conferma la tendenza all’incremento dei moduli, delle sezioni e delle schede della dichiarazione e introduce nuovi elementi di perplessità. La recente norma conferma anche la sezione del MUD dedicata alla rilevazione dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero, beni rispetto ai quali la normativa primaria non prevede alcun obbligo di comunicazione. Di seguito si riepilogano alcune delle novità del MUD 2015. La Scheda rifiuti semplificata è stata modificata aggiungendo “nuovi” stati fisici, “vischioso/sciropposo” e “altro”, in analogia con le discusse schede movimentazione SISTRI. Si conferma, quindi, la rinuncia al processo di semplificazione già attuato con il modulo riferito al 2012, anno per il quale non era stata richiesta l’indicazione dello stato fisico del rifiuto, tra l’altro spesso desumibile dalla descrizione associata al codice: acque di lavaggio, rifiuti solidi, fanghi, polveri ecc. Sempre nella scheda “semplificata” è stato introdotto l’obbligo di distinguere tra i rifiuti “in giacenza” presso il produttore al 31 dicembre (quindi posti in deposito temporaneo presso il luogo di produzione) da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. La richiesta è evidentemente impropria, perché solo nel momento in cui si avvierà al trattamento il rifiuto, nel 2015, si verificherà se sarà possibile sottoporlo a operazioni di recupero o di smaltimento, mentre gli obblighi di comunicazione riguardano quanto è avvenuto nel 2014. Nel modulo continua a non essere disponibile lo spazio per inserire l’indirizzo completo dell’impianto al quale è stato conferito il rifiuto (mancano la via e il numero civico), mentre il codice del rifiuto ai fini delle spedizioni transfrontaliere, desunto dal Regolamento 1013/2006/CE, continua a essere associato all’impianto estero di destinazione, anche se tale codice non varia in funzione del destinatario o del Paese verso il quale il rifiuto è stato esportato. Modulo RE Risolte, almeno in parte, le problematiche connesse al modulo RE: la sezione del MUD da impiegare per comunicare la produzione di rifiuti avvenuta fuori dall’unità locale del dichiarante. Rimediando all’errore commesso nel 2013, l’eliminazione delle causali rifiuti da “costruzioni demolizioni e scavi” e “attività di bonifica”, che aveva comportato l’irrazionale obbligo di presentare un MUD per ogni luogo esterno alle unità locali del dichiarante ove fosse stato prodotto nel corso di tali attività un rifiuto pericoloso, il nuovo modulo compendia le due causali con la dicitura “cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica)”. Non è chiaro, invece, perché si continuino a riportare le causali “assistenza sanitaria” e “manutenzioni”, dato che fin dal 1998, per finzione giuridica, tali rifiuti: «si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività». Modulo MG Il campo “R13 – Messa in riserva per operazioni da R1 a R12” deve essere ora utilizzato, secondo le istruzioni ufficiali di compilazione, esclusivamente per documentare la quantità di rifiuto che il dichiarante ha “ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti” oppure ha sottoposto nel proprio impianto ad un’operazione di “recupero di materia classificata esclusivamente con R13”. Un’indicazione analoga, anche se meno articolata, viene fornita anche per i dati relativi al deposito preliminare (D15) ad altre operazioni di smaltimento. La distinzione tra rifiuti messi in riserva o in deposito preliminare per essere trattati nell’impianto e quelli destinati a essere trattati altrove, infine, non è richiesta nel campo “quantità in giacenza al 31/12”, sebbene sia prescritta la suddivisione tra i rifiuti destinati in futuro a essere recuperati e quelli che si avvieranno allo smaltimento RAEE L’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici, l’allegato I del D.Lgs. 49/2014, è riportato in modo inesatto perché privo del riferimento ai pannelli fotovoltaici e la modulistica, chiedendo di distinguere i RAEE di provenienza domestica dai professionali non considera che nel corso del 2014, per effetto della norma citata, dal 12 aprile le apparecchiature potenzialmente utilizzabili sia in ambito domestico sia in ambito professionale daranno sempre luogo esclusivamente a RAEE domestici.
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Come cambia il MUD 2015
di Paolo Pipere
Oneri aggiuntivi di comunicazione e difficoltà irrisolte nel nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da inviare entro il 30 aprile 2015.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre, lascia irrisolte molte delle difficoltà di compilazione, conferma la tendenza all’incremento dei moduli, delle sezioni e delle schede della dichiarazione e introduce nuovi elementi di perplessità. La recente norma conferma anche la sezione del MUD dedicata alla rilevazione dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero, beni rispetto ai quali la normativa primaria non prevede alcun obbligo di comunicazione.
Di seguito si riepilogano alcune delle novità del MUD 2015.
La Scheda rifiuti semplificata è stata modificata aggiungendo “nuovi” stati fisici, “vischioso/sciropposo” e “altro”, in analogia con le discusse schede movimentazione SISTRI. Si conferma, quindi, la rinuncia al processo di semplificazione già attuato con il modulo riferito al 2012, anno per il quale non era stata richiesta l’indicazione dello stato fisico del rifiuto, tra l’altro spesso desumibile dalla descrizione associata al codice: acque di lavaggio, rifiuti solidi, fanghi, polveri ecc.
Sempre nella scheda “semplificata” è stato introdotto l’obbligo di distinguere tra i rifiuti “in giacenza” presso il produttore al 31 dicembre (quindi posti in deposito temporaneo presso il luogo di produzione) da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. La richiesta è evidentemente impropria, perché solo nel momento in cui si avvierà al trattamento il rifiuto, nel 2015, si verificherà se sarà possibile sottoporlo a operazioni di recupero o di smaltimento, mentre gli obblighi di comunicazione riguardano quanto è avvenuto nel 2014. Nel modulo continua a non essere disponibile lo spazio per inserire l’indirizzo completo dell’impianto al quale è stato conferito il rifiuto (mancano la via e il numero civico), mentre il codice del rifiuto ai fini delle spedizioni transfrontaliere, desunto dal Regolamento 1013/2006/CE, continua a essere associato all’impianto estero di destinazione, anche se tale codice non varia in funzione del destinatario o del Paese verso il quale il rifiuto è stato esportato.
Modulo RE
Risolte, almeno in parte, le problematiche connesse al modulo RE: la sezione del MUD da impiegare per comunicare la produzione di rifiuti avvenuta fuori dall’unità locale del dichiarante. Rimediando all’errore commesso nel 2013, l’eliminazione delle causali rifiuti da “costruzioni demolizioni e scavi” e “attività di bonifica”, che aveva comportato l’irrazionale obbligo di presentare un MUD per ogni luogo esterno alle unità locali del dichiarante ove fosse stato prodotto nel corso di tali attività un rifiuto pericoloso, il nuovo modulo compendia le due causali con la dicitura “cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica)”. Non è chiaro, invece, perché si continuino a riportare le causali “assistenza sanitaria” e “manutenzioni”, dato che fin dal 1998, per finzione giuridica, tali rifiuti: «si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività».
Modulo MG
Il campo “R13 – Messa in riserva per operazioni da R1 a R12” deve essere ora utilizzato, secondo le istruzioni ufficiali di compilazione, esclusivamente per documentare la quantità di rifiuto che il dichiarante ha “ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti” oppure ha sottoposto nel proprio impianto ad un’operazione di “recupero di materia classificata esclusivamente con R13”. Un’indicazione analoga, anche se meno articolata, viene fornita anche per i dati relativi al deposito preliminare (D15) ad altre operazioni di smaltimento.
La distinzione tra rifiuti messi in riserva o in deposito preliminare per essere trattati nell’impianto e quelli destinati a essere trattati altrove, infine, non è richiesta nel campo “quantità in giacenza al 31/12”, sebbene sia prescritta la suddivisione tra i rifiuti destinati in futuro a essere recuperati e quelli che si avvieranno allo smaltimento
RAEE
L’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici, l’allegato I del D.Lgs. 49/2014, è riportato in modo inesatto perché privo del riferimento ai pannelli fotovoltaici e la modulistica, chiedendo di distinguere i RAEE di provenienza domestica dai professionali non considera che nel corso del 2014, per effetto della norma citata, dal 12 aprile le apparecchiature potenzialmente utilizzabili sia in ambito domestico sia in ambito professionale daranno sempre luogo esclusivamente a RAEE domestici.
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