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Stefano Maglia

Come devono essere classificati il liquame suino ed i S.O.A. in ingresso al digestore di un impianto di produzione di energia?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Nell’art. 185, c. 1, del D.L.vo 152/06 sono elencate le cd. esclusioni tout court; nel comma 2, invece, vi si ritrovano le esclusioni che potremmo definire “condizionate”, nel senso che risultano escluse dal regime rifiuti in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie o nazionali di recepimento.
Ai sensi dell’art. 185, comma 1 (esclusioni tout court), non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV: “… f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche alle materie fecali provenienti da allevamenti di animali si applica la disciplina attinente ai rifiuti quando le stesse non sono riutilizzabili nelle attività agricole (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 7 novembre 2008, n. 41831, secondo cui: “Ai sensi della normativa vigente, di cui all’art. 185, comma 1 lett. c), del D.L.vo 152/06 (vigente ratione temporis – N.d.R.) si applica la disciplina attinente ai rifiuti anche nei confronti di materie fecali provenienti da allevamenti di animali, quando le stesse non sono riutilizzabili nelle attività agricole).
Il medesimo principio è da ritenersi estensibile ai liquami utilizzati per la produzione di energia da biomassa, per effetto della modifica introdotta alla lettera f).
Per quanto concerne i SOA, invece, si segnala che solo per effetto dell’art. 13 del D.L.vo 205/10 l’art. 185, c.2, modificato per la seconda volta, assume il contenuto ad oggi vigente, ovvero l’esclusione “condizionata” poiché sottoposta al limite dell’esistenza di “…altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento” per:
“b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002”.
Innanzi tutto è da notare che la disposizione è attualmente applicabile, tenendo conto che il richiamato regolamento n. 1774/2002 è stato abrogato dall’art. 54 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1069 del 21 ottobre 2009 con effetto dal 4 marzo 2011, perciò i riferimenti al regolamento (CE) n. 1774/2002 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Secondariamente il regolamento vigente, ed il collegato Regolamento di attuazione, n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 non trattano esclusivamente profili di carattere sanitario per la gestione dei S.O.A., tant’è che si riferiscono anche ai sistemi di smaltimento/recupero degli stessi, anche se nell’attuale versione dell’art. 185 non vi è più il riferimento alle normative specifiche “.. che assicurano tutela ambientale…”.
Dal punto di vista normativo, quindi, i S.O.A. non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV se ed in quanto disciplinati da altre disposizioni normative anche comunitarie quali esempio i Regolamenti CE. Tuttavia, qualora gli stessi S.O.A. fossero destinati allo smaltimento per incenerimento o in discarica, o anche “all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o compostaggio”, essi tornano ad essere assoggettati alla Parte IV del TUA, nonostante la classificazione degli stessi contenuta nel Regolamento n. 1069/2009.
Ciò non toglie, tuttavia, che sia il liquame, sia i S.O.A., possano essere considerati, ove ne sussistano le condizioni di cui all’art. 184-bis TUA, come sottoprodotti.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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