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Come è regolamentato il trasporto transfrontaliero dei rifiuti?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal Regolamento 1013/2006/CE (pubblicato in G.U.U.E. il 12 luglio 2006, n. L.190), in vigore dal 12 luglio 2006, ma applicato a far data dal 12 luglio 2007. La disciplina transfrontaliera dei rifiuti si propone di favorire una più uniforme applicazione della disciplina delle spedizioni transfrontaliere in tutta la Comunità attraverso la semplificazione del regime legale delle spedizioni, in entrata ed in uscita dall’Unione europea, e in particolare armonizzando gli elenchi dei rifiuti più pericolosi (definiti ambra e rossi) in un’unica lista soggetta ad una procedura unitaria di notifica. A seconda delle caratteristiche dei rifiuti e delle finalità delle spedizioni transfrontaliere sono previste procedure di notifica e obblighi di informazione. In genere, il produttore del rifiuto, o il detentore o colui che intende effettuare una spedizione (notificatore), di regola (fanno eccezione solo i rifiuti non pericolosi contenuti in lista verde) deve compilare e trasmettere una preventiva notifica scritta all’autorità competente di spedizione, corredata da documento di accompagnamento standard, informazioni aggiuntive e contratto di garanzia finanziaria; tale autorità provvede all’inoltro alle autorità di destinazione e di transito. Il notificatore deve attendere il consenso scritto da pare di queste autorità prima di dare inizio alla spedizione. Il Regolamento ha limitato i casi di consenso tacito alle spedizioni all’interno dei paese OCSE ed ai casi in cui all’autorità competente di transito non fa pervenire la sua risposta entro 30 giorni. I limiti di tempo per il consenso tacito e per il completamento delle operazioni di smaltimento e di recupero sono stati armonizzati rispettivamente in 30 giorni ed un anno (art. 9, commi 4 e 6). Il che significa che la spedizione può essere effettuata nell’arco di un anno civile dalla data del rilascio dell’autorizzazione al trasporto, ma comunque sempre dopo aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 16 lettere a) e b) ovvero: la compilazione del documento di movimento da parte del notificatore e l’informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio. I soggetti responsabili del corretto adempimento degli obblighi e delle procedure stabiliti dalle norme del Regolamento 1013/2006/CE per l’effettuazione di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, sono il notificatore, il destinatario e le competenti autorità di spedizione, destinazione e transito. Il principale responsabile del buon esito della spedizione è il produttore, su di lui ricade l’obbligo della notifica e della ripresa rifiuti qualora la spedizione non vada a buon fine, nonché la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti.
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Come è regolamentato il trasporto transfrontaliero dei rifiuti?
di Stefano Maglia
Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal Regolamento 1013/2006/CE (pubblicato in G.U.U.E. il 12 luglio 2006, n. L.190), in vigore dal 12 luglio 2006, ma applicato a far data dal 12 luglio 2007.
La disciplina transfrontaliera dei rifiuti si propone di favorire una più uniforme applicazione della disciplina delle spedizioni transfrontaliere in tutta la Comunità attraverso la semplificazione del regime legale delle spedizioni, in entrata ed in uscita dall’Unione europea, e in particolare armonizzando gli elenchi dei rifiuti più pericolosi (definiti ambra e rossi) in un’unica lista soggetta ad una procedura unitaria di notifica.
A seconda delle caratteristiche dei rifiuti e delle finalità delle spedizioni transfrontaliere sono previste procedure di notifica e obblighi di informazione.
In genere, il produttore del rifiuto, o il detentore o colui che intende effettuare una spedizione (notificatore), di regola (fanno eccezione solo i rifiuti non pericolosi contenuti in lista verde) deve compilare e trasmettere una preventiva notifica scritta all’autorità competente di spedizione, corredata da documento di accompagnamento standard, informazioni aggiuntive e contratto di garanzia finanziaria; tale autorità provvede all’inoltro alle autorità di destinazione e di transito.
Il notificatore deve attendere il consenso scritto da pare di queste autorità prima di dare inizio alla spedizione.
Il Regolamento ha limitato i casi di consenso tacito alle spedizioni all’interno dei paese OCSE ed ai casi in cui all’autorità competente di transito non fa pervenire la sua risposta entro 30 giorni.
I limiti di tempo per il consenso tacito e per il completamento delle operazioni di smaltimento e di recupero sono stati armonizzati rispettivamente in 30 giorni ed un anno (art. 9, commi 4 e 6).
Il che significa che la spedizione può essere effettuata nell’arco di un anno civile dalla data del rilascio dell’autorizzazione al trasporto, ma comunque sempre dopo aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 16 lettere a) e b) ovvero: la compilazione del documento di movimento da parte del notificatore e l’informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
I soggetti responsabili del corretto adempimento degli obblighi e delle procedure stabiliti dalle norme del Regolamento 1013/2006/CE per l’effettuazione di spedizione transfrontaliera dei rifiuti, sono il notificatore, il destinatario e le competenti autorità di spedizione, destinazione e transito.
Il principale responsabile del buon esito della spedizione è il produttore, su di lui ricade l’obbligo della notifica e della ripresa rifiuti qualora la spedizione non vada a buon fine, nonché la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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