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Stefano Maglia

Come influenza l’uso del parametro del ph la classificazione di un rifiuto pericoloso?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L.vo 205/10 sia l’Allegato I, della Parte Quarta del TUA, sia l’Allegato D hanno subito modifiche sostanziali in relazione all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, dalle quali discende che un rifiuto è pericoloso anche per l’attribuzione di una sola delle caratteristiche di pericolo indicate in Allegato, secondo i metodi di campionamento e analisi mutuati dall’ISS.
Tra questi metodi rientra la questione del riferimento ai valori di pH c.d. “estremi”, avuto riguardo in particolare all’attribuzione delle caratteristiche di corrosivo (H8) ed irritante (H4).
Il riferimento a tale parametro nasce in relazione a quanto previsto nella Decisione 2000/532/Ce, in particolare nella nota esplicativa all’art. 2, secondo cui: “La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche). I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, oggi sostituita dalla Direttiva 1999/45/ce (per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche)”.
Tale annotazione trova concordanza (non letterale ma di significato) con quanto indicato all’Allegato I al TUA nella formulazione introdotta dal D.L.vo 205/10, alla nota 1, ove è specificato che per “L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “corrosivo”, “ irritante”, “cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”, “mutageno” ed “ecotossico” [ndr: corrispondenti a H6 H5 H8 H4 H7 H10 H11 e H14] deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI parte IA e parte II B della Direttiva 67/548/Cee e ssmi concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche”.
Nella nota 2 si legge poi: “Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli Allegati II e III della Direttiva 1999/45/CE (che ha sostituito la Direttiva 88/379/Ce) relativa alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche”.
È bene precisare che l’Allegato VI della Direttiva 67/548/Ce sulle sostanze pericolose, citato nella nota 1, contiene i “Requisiti generali per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi”, mentre i citati Allegati II e III della Direttiva 1999/45/ce recano rispettivamente “Metodi di valutazione dei pericoli per la salute di un preparato a norma dell’art. 6” e “Metodi di valutazione di pericolo per l’ambiente di un preparato ai sensi dell’art. 7”.
Il riferimento ai “pH estremi” deriva proprio dall’applicazione dei metodi di valutazione introdotti dalla Direttiva 1999/45/Ce, avuto riguardo alla valutazione delle caratteristiche di pericolo “irritante”[H4] e “corrosivo” [H8].
Nella valutazione dei limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei “pericoli per la salute” come descritti all’Allegato II parte B, infatti, per il caso specifico degli “effetti corrosivi ed irritanti” (ivi comprese le lesioni oculari gravi), per i preparati non gassosi la tabella IV ivi riportata, conferma: “Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella Tabella IV, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato”, e inoltre è precisato (in nota) che: “la semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare ad errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio pH del preparato) …”.
Il valore di riferimento del pH è dato dalla richiamata Direttiva 67/548/Ce, All. VI; punto 3.2.5: “una sostanza o un preparato sono corrosivi anche nel caso in cui si possa prevedere il risultato, ad esempio in base a reazioni fortemente acide o alcaline rivelate, rispettivamente, da un pH< 2 oppure > 11,5…”.
Ne consegue che per la classificazione dei rifiuti (per i quali non sia già stata evidenziata la pericolosità per effetto corrosivo o irritante in base a quanto previsto dall’Allegato D cioè per effetto della attribuzione di un codice CER con * dovuto proprio a queste caratteristiche di pericolo) se la ricerca delle caratteristiche di pericolosità dimostra un valore di pH estremo (con più di una componente acida o basica), si deve effettuare una valutazione ulteriore relativa alla sola attribuzione della caratteristica di “corrosività” (H8) secondo i test in vitro basati sulla regolamentazione del pH.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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