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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Come si devono considerare gli sfalci e le potature?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Ai sensi dell’art. 184, c. 2, lett. e), del D.L.vo 152/06, sono rifiuti urbani i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”. Il successivo art. 185, c. 1, lett. f), prevede invece che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa”. Ci si può dunque legittimamente chiedere se gli sfalci e le potature siano da considerare o meno rifiuti. Sul punto è intervenuto il Ministero dell’ambiente con la nota prot. n. 11338 del 1° marzo 2011, nella quale è affermato che l’art. 185 del TUA “fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell’articolo stesso. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.L.vo 152/06 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto”. Ne deriva che per poter escludere gli sfalci e le potature dal novero dei rifiuti, essi devono avere una specifica provenienza ed una specifica destinazione. Infatti, i materiali in esame sono esclusi dall’ambito della parte IV del TUA se: a) non sono pericolosi;
b) provengono da attività agricola o forestale;
c) sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
Fuori da tali ipotesi devono invece considerarsi:
a) rifiuti urbani, se derivano da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
b) rifiuti speciali se, invece, derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.
Si segnala, infine che il 9 maggio 2012 il Senato ha approvato il Ddl n. 3162, recante “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”, modificando sensibilmente il testo licenziato dalla Camera il 16 febbraio u.s. L’attuale testo del ddl prevede, tra l’altro, all’art. 1, la modifica dell’art. 185 affinché gli sfalci e le potature siano escluse dal novero della disciplina sui rifiuti.
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Come si devono considerare gli sfalci e le potature?
di Stefano Maglia
Ai sensi dell’art. 184, c. 2, lett. e), del D.L.vo 152/06, sono rifiuti urbani i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”. Il successivo art. 185, c. 1, lett. f), prevede invece che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa”.
Ci si può dunque legittimamente chiedere se gli sfalci e le potature siano da considerare o meno rifiuti.
Sul punto è intervenuto il Ministero dell’ambiente con la nota prot. n. 11338 del 1° marzo 2011, nella quale è affermato che l’art. 185 del TUA “fa riferimento soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricola o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell’articolo stesso. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece, non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano, pertanto, soggetti alle disposizioni della Parte IV del D.L.vo 152/06 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera e), del medesimo decreto”.
Ne deriva che per poter escludere gli sfalci e le potature dal novero dei rifiuti, essi devono avere una specifica provenienza ed una specifica destinazione. Infatti, i materiali in esame sono esclusi dall’ambito della parte IV del TUA se:
a) non sono pericolosi;
b) provengono da attività agricola o forestale;
c) sono utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
Fuori da tali ipotesi devono invece considerarsi:
a) rifiuti urbani, se derivano da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
b) rifiuti speciali se, invece, derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.
Si segnala, infine che il 9 maggio 2012 il Senato ha approvato il Ddl n. 3162, recante “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”, modificando sensibilmente il testo licenziato dalla Camera il 16 febbraio u.s. L’attuale testo del ddl prevede, tra l’altro, all’art. 1, la modifica dell’art. 185 affinché gli sfalci e le potature siano escluse dal novero della disciplina sui rifiuti.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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