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Come viene sanzionato il traffico illecito di rifiuti in ambito transfrontaliero?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
La disciplina transfrontaliera dei rifiuti si propone di favorire una più uniforme applicazione della disciplina delle spedizioni transfrontaliere in tutta la Comunità attraverso la semplificazione del regime legale delle spedizioni, in entrata ed in uscita dall’Unione europea, e in particolare armonizzando gli elenchi dei rifiuti più pericolosi (definiti ambra e rossi) in un’unica lista soggetta ad una procedura unitaria di notifica. L’effettuazione di una spedizione di rifiuti ai sensi della normativa europea che la regola non solleva gli operatori (italiani) del settore dall’obbligo di osservare la disciplina italiana attualmente vigente e, nella specie, costituita dagli artt. 194 e 259 del D.L.vo 152/06. L’art. 194 è la norma di carattere nazionale che rinvia al Reg. 1013/2006/CE che, avendo efficacia diretta in Italia, veniva semplicemente integrato dal nostro Legislatore italiano con la fissazione delle relative sanzioni di cui al successivo art. 259 del D.L.vo 152/06. Si tenga, però, presente che il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GUCE L 190 del 12 luglio 2006) ha abrogato il Reg. 259 con effetto dal 12 luglio 2007, per cui i riferimenti a tale regolamento abrogato s’intendono ora relativi a quello nuovo (art. 61). In particolare, nel nuovo regolamento non si rinviene alcuna norma concernente il traffico illecito di rifiuti per cui si segnala che l’art. 26 del Reg. 259 troverà il suo corrispondente nell’art. 2 (definizioni), punto 35 (spedizione illegale), del Reg. 1013. Sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 259 D.L.vo 152/06 prevede che “chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. Quanto al merito della fattispecie, l’art. 259 sanziona due condotte:
– il traffico illecito;
– la spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione di talune disposizioni.
L’art. 259 D.L.vo 152/06 disciplina l’ipotesi di traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso un rinvio al Reg. 259 (oggi Reg. 1013) per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata (il Regolamento, infatti, nonostante fosse direttamente applicabile nel nostro ordinamento, era sfornito della corrispondente sanzione). La fattispecie criminosa ricorre qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario; ovvero quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però, soltanto grazie a falsificazioni, false dichiarazioni o frode; ovvero quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali; oppure, infine, quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all’interno degli Stati membri. Si tratta di una norma incriminatrice estremamente ampia che, per l’individuazione della condotta penalmente rilevante rimanda al Regolamento che, a sua volta, rinvia ad altri articoli del medesimo, nonché agli allegati che coincidono con le liste Il co. 2, dell’articolo in esame, prevede le ipotesi in cui il Legislatore ha reso obbligatoria, eliminando così la discrezionalità del giudice, la confisca dei mezzi di trasporto, ovvero di quelle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” (si fa notare che l’art. 240 Cod. pen. prevede solo una facoltà di confisca e non un obbligo). L’art. 260 del D.L.vo 152/06 disciplina il delitto di traffico illecito di rifiuti che riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di “gestione” di cui all’art. 183, lett. d), del D.L.vo 152/06, né limitato ai casi in cui l’attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni. art. 260: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, è dirimente soffermarsi sull’interpretazione dell’avverbio “abusivamente”, in quanto la giurisprudenza ha ritenuto che tale termine, “contenuto nell’art. 53 bis, lungi dall’avere valore “residuale” e, quindi alternativo rispetto alla disposizione dell’art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si riferisce alla mancanza di autorizzazione, che determina l’illiceità della gestione organizzata e costituisce l’essenza del traffico illecito di rifiuti” (Cass. III Pen. 30373 del 13 luglio 2004). Non meno importante dei requisiti della fattispecie è quello concernente i quantitativi ingenti di rifiuti che devono essere oggetto dell’attività organizzata per il traffico illecito e un altro elemento di estremo rilievo: l’ingiusto profitto. Infine, si conclude con Cass. III Pen. 4746 del 30 gennaio 2008 facendo un breve cenno al fatto che anche se la confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista dall’art. 260 del D.L.vo 152/06 perché il delitto di cui alla norma non presuppone necessariamente l’uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, come ad esempio per mezzo di un’attività d’intermediazione o commercio, tuttavia, allorché esso viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dall’art. 259, il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all’articolo 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all’attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Da ciò discende che la confisca del mezzo va disposta, non solo nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all’articolo 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.
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Come viene sanzionato il traffico illecito di rifiuti in ambito transfrontaliero?
di Stefano Maglia
La disciplina transfrontaliera dei rifiuti si propone di favorire una più uniforme applicazione della disciplina delle spedizioni transfrontaliere in tutta la Comunità attraverso la semplificazione del regime legale delle spedizioni, in entrata ed in uscita dall’Unione europea, e in particolare armonizzando gli elenchi dei rifiuti più pericolosi (definiti ambra e rossi) in un’unica lista soggetta ad una procedura unitaria di notifica.
L’effettuazione di una spedizione di rifiuti ai sensi della normativa europea che la regola non solleva gli operatori (italiani) del settore dall’obbligo di osservare la disciplina italiana attualmente vigente e, nella specie, costituita dagli artt. 194 e 259 del D.L.vo 152/06. L’art. 194 è la norma di carattere nazionale che rinvia al Reg. 1013/2006/CE che, avendo efficacia diretta in Italia, veniva semplicemente integrato dal nostro Legislatore italiano con la fissazione delle relative sanzioni di cui al successivo art. 259 del D.L.vo 152/06.
Si tenga, però, presente che il Regolamento (CE) n. 1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GUCE L 190 del 12 luglio 2006) ha abrogato il Reg. 259 con effetto dal 12 luglio 2007, per cui i riferimenti a tale regolamento abrogato s’intendono ora relativi a quello nuovo (art. 61). In particolare, nel nuovo regolamento non si rinviene alcuna norma concernente il traffico illecito di rifiuti per cui si segnala che l’art. 26 del Reg. 259 troverà il suo corrispondente nell’art. 2 (definizioni), punto 35 (spedizione illegale), del Reg. 1013.
Sotto il profilo sanzionatorio, l’art. 259 D.L.vo 152/06 prevede che “chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
Quanto al merito della fattispecie, l’art. 259 sanziona due condotte:
– il traffico illecito;
– la spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione di talune disposizioni.
L’art. 259 D.L.vo 152/06 disciplina l’ipotesi di traffico illecito di rifiuti, assoggettandola a sanzione penale, attraverso un rinvio al Reg. 259 (oggi Reg. 1013) per la determinazione del contenuto della fattispecie sanzionata (il Regolamento, infatti, nonostante fosse direttamente applicabile nel nostro ordinamento, era sfornito della corrispondente sanzione). La fattispecie criminosa ricorre qualora si proceda a spedizioni senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario; ovvero quando la spedizione sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate o effettuata con il consenso di tali autorità ottenuto, però, soltanto grazie a falsificazioni, false dichiarazioni o frode; ovvero quando la spedizione sia carente nel documento di accompagnamento in modo da determinare uno smaltimento o recupero in violazione di norme comunitarie o internazionali; oppure, infine, quando la spedizione sia contraria alle norme sulle importazioni ed esportazioni di rifiuti all’interno degli Stati membri.
Si tratta di una norma incriminatrice estremamente ampia che, per l’individuazione della condotta penalmente rilevante rimanda al Regolamento che, a sua volta, rinvia ad altri articoli del medesimo, nonché agli allegati che coincidono con le liste
Il co. 2, dell’articolo in esame, prevede le ipotesi in cui il Legislatore ha reso obbligatoria, eliminando così la discrezionalità del giudice, la confisca dei mezzi di trasporto, ovvero di quelle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” (si fa notare che l’art. 240 Cod. pen. prevede solo una facoltà di confisca e non un obbligo).
L’art. 260 del D.L.vo 152/06 disciplina il delitto di traffico illecito di rifiuti che riguarda qualsiasi forma di gestione dei rifiuti, anche attraverso attività di intermediazione e commercio, che sia svolta in violazione delle disposizioni in materia, e non può ritenersi agganciato alla nozione di “gestione” di cui all’art. 183, lett. d), del D.L.vo 152/06, né limitato ai casi in cui l’attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni. art. 260: “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, è dirimente soffermarsi sull’interpretazione dell’avverbio “abusivamente”, in quanto la giurisprudenza ha ritenuto che tale termine, “contenuto nell’art. 53 bis, lungi dall’avere valore “residuale” e, quindi alternativo rispetto alla disposizione dell’art. 51, ne costituisce un esplicito richiamo in quanto si riferisce alla mancanza di autorizzazione, che determina l’illiceità della gestione organizzata e costituisce l’essenza del traffico illecito di rifiuti” (Cass. III Pen. 30373 del 13 luglio 2004).
Non meno importante dei requisiti della fattispecie è quello concernente i quantitativi ingenti di rifiuti che devono essere oggetto dell’attività organizzata per il traffico illecito e un altro elemento di estremo rilievo: l’ingiusto profitto.
Infine, si conclude con Cass. III Pen. 4746 del 30 gennaio 2008 facendo un breve cenno al fatto che anche se la confisca del mezzo di trasporto non viene espressamente prevista dall’art. 260 del D.L.vo 152/06 perché il delitto di cui alla norma non presuppone necessariamente l’uso di un mezzo di trasporto, in quanto può essere compiuto anche mediante attività diverse dal trasporto di rifiuti, come ad esempio per mezzo di un’attività d’intermediazione o commercio, tuttavia, allorché esso viene commesso anche mediante il trasporto, la confisca del mezzo di trasporto diventa obbligatoria, perché tale misura di sicurezza è espressamente prevista dall’art. 259, il quale contiene un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all’articolo 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all’attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Da ciò discende che la confisca del mezzo va disposta, non solo nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all’articolo 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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