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Comunicazione e autorizzazione in via generale

di Andrea Sillani

Categoria: Aria

Il rinnovato sistema autorizzativo alle emissioni in atmosfera, oltre all’Autorizzazione ordinaria descritta nel novellato articolo 269, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, prevede altre due modalità abilitative connesse alle emissioni in atmosfera.

L’articolo 272, comma 1, Impianti ed attività in deroga sottolinea che non sono sottoposti ad autorizzazione ordinaria, ma esclusivamente a comunicazione all’Autorità competente, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti ed attività elencati alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.

Tale elenco indica impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (quelle che precedentemente erano definite poco significative) agli effetti dell’inquinamento atmosferico.

Questi impianti ed attività, tuttavia, sono comunque soggetti al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni fissati dai piani e programmi di qualità dell’aria e sulla base delle normative regionali.

Inoltre, qualora venissero usati alcuni specifici combustibili (biomasse e biogas indicati nella Parte II dell’Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), dovranno rispettare anche i limiti specifici indicati nelle parti II e III dell’Allegato I alla Parte V.

Il novellato articolo 272 Impianti ed attività in deroga stabilisce, inoltre, specifiche condizioni necessarie affinchè un impianto o una attività ricada in questo elenco (comunque modificabile anche su specifica indicazione delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive):

  • non vi sia emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (individuate dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
  • non sia previsto l’utilizzo di sostanze o di preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Il D.Lgs. n. 128/10 ha confermato Le sanzioni penali previste per chi mette in esercizio un impianto o inizia a svolgere un’attività senza avere effettuato la preventiva comunicazione sono prescritte, fin dal 2006, ai sensi dell’articolo 272, comma 1.

Il successivo comma 2 dell’articolo 272, disciplina invece, Impianti ed attività in deroga precisa, invece, che per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione, l’Autorità competente può adottare apposite Autorizzazioni di carattere generale (emissioni precedentemente definite a ridotto inquinamento atmosferico).

Le autorizzazioni di carattere generale avrebbero dovuto essere adottate, dalle rispettive autorità competenti, entro cinque anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 (ossia entro il 29/4/2011) per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività indicate alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06.

Questo elenco, come quello contenente il riferimento agli impianti ed alle attività soggette alla semplice comunicazione all’Autorità competente, esteso progressivamente dal 2006 può essere aggiornato ed ulteriormente integrato anche su indicazione delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

Pertanto l’Autorizzazione di carattere generale deve assolutamente essere adottata per un definito elenco di impianti ed attività e può, invece, essere estesa dall’Autorità competente ad altre categorie di stabilimenti.

Tali autorizzazioni devono stabilire, al minimo, per ogni attività:

 

  • i requisiti della domanda di adesione prevedendo, eventualmente, modelli semplificati di domanda, in cui le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nei processi produttivi;
  • i valori-limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione/esercizio ed i combustibili utilizzati;
  • i tempi di adeguamento;
  • i metodi di campionamento e di analisi;
  • la periodicità dei controlli.

 

La novità più importante per gli stabilimenti con impianti e attività indicati nella Parte II dell’Allegato IV, come recentemente inserito dal D.Lgs. n. 128/2010 all’interno della Parte V, consiste nel fatto che se in uno stabilimento “sono presenti anche impianti o attività a cui l’autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269”.

Pertanto, qualora un gestore volesse realizzare in un unico stabilimento più impianti o installare più attività, tutti contemplati dalle autorizzazioni di carattere generale, allora per ciascuno di essi sarà possibile aderire all’autorizzazione di carattere generale specifica per ciascuna categoria.

Al contrario, qualora vi fosse anche solo un impianto o un’attività non ricadente in tali autorizzazioni, il gestore dovrà presentare una domanda di autorizzazione per l’intero stabilimento, ai sensi dell’articolo 269, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, senza usufruire di nessuna agevolazione.

Sarà ancora possibile, tuttavia, avere per uno stabilimento più autorizzazioni di carattere generale, ma non si potrà avere un’autorizzazione ordinaria ed una di carattere generale per lo stesso stabilimento.

I gestori degli stabilimenti interessati dovranno comunicare la propria adesione alle autorizzazioni di carattere generale all‘Autorità competente ovvero potranno chiedere un’autorizzazione ordinaria tramite la presentazione di una specifica domanda secondo quanto disposto dall’articolo 269, Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, per cui l’adesione ad un’autorizzazione di carattere generale non è obbligatoria.

Le autorizzazioni di carattere generale sono rinnovate ogni 10 anni.

Anche in questo caso la condizione necessaria perché un impianto o una attività ricada in questo elenco (comunque anch’esso modificabile anche su indicazione delle Regioni, delle Province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive),

 

  • è che non vi sia emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (individuate come in precedenza dalla Parte II dell’Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i);
  • non sia previsto l’utilizzo di sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

 

 

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