Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Su Italia Oggi del 29 agosto, unico fra i quotidiani , leggiamo la notizia che i consorzi di filiera che fanno parte del sistema Conai avranno centoventi giorni per adeguare gli statuti previgenti dalla pubblicazione del Decreto 26 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, “Approvazione dello schema tipo dello Statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi”, pubblicato il 29 luglio 2013. Secondo il quotidiano lo schema (l’articolo lo definisce addirittura “ riforma”) limita i posti in Consiglio di Amministrazione e inserisce tra di essi i rappresentanti dei recuperatori e dei riciclatori, che svolgeranno un ruolo dialettico sul controllo sulla gestione delle risorse e delle attività. Ricorda anche gli antefatti. Si inizia nel 1997 quando con il Decreto Ronchi si introduceva la responsabilità del produttore per i fabbricanti di imballaggio. Questi ultimi potevano far fronte all’obbligo con tre modalità: ritiro dei propri imballaggi, la cauzione oppure un sistema mutualistico (consorzio di filiera). Nel 2008 si stabiliva, quindi, che i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico avrebbero approvato uno schema di statuto. Ma l’approvazione dello schema da parte dei Ministeri è storia molto recente e arriva solo nel 2013. Ora però, sempre secondo lo stesso quotidiano, il Ministro dà 120 giorni tramite una Circolare diffusa nel mese di agosto. Così, per tener conto delle modifiche del 2008, dovranno prese in considerazione in maniera organica le categorie dei “riciclatori e recuperatori” (pur con tutte le incertezze normative di cui qualche abbiamo scritto) e cioè le imprese che, con riferimento a rifiuti di imballaggio , svolgono attività di recupero e/o riciclaggio , come definite ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del Dlgs 152/2006 (TUA). Ma soprattutto, come sistema, saremo più pronti per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio della Direttiva Rifiuti n. 98/2008.
Categorie
CONAI: arriva lo schema di statuto tipo
di Massimo Medugno
Su Italia Oggi del 29 agosto, unico fra i quotidiani , leggiamo la notizia che i consorzi di filiera che fanno parte del sistema Conai avranno centoventi giorni per adeguare gli statuti previgenti dalla pubblicazione del Decreto 26 aprile 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, “Approvazione dello schema tipo dello Statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi”, pubblicato il 29 luglio 2013.
Secondo il quotidiano lo schema (l’articolo lo definisce addirittura “ riforma”) limita i posti in Consiglio di Amministrazione e inserisce tra di essi i rappresentanti dei recuperatori e dei riciclatori, che svolgeranno un ruolo dialettico sul controllo sulla gestione delle risorse e delle attività.
Ricorda anche gli antefatti. Si inizia nel 1997 quando con il Decreto Ronchi si introduceva la responsabilità del produttore per i fabbricanti di imballaggio. Questi ultimi potevano far fronte all’obbligo con tre modalità: ritiro dei propri imballaggi, la cauzione oppure un sistema mutualistico (consorzio di filiera). Nel 2008 si stabiliva, quindi, che i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico avrebbero approvato uno schema di statuto. Ma l’approvazione dello schema da parte dei Ministeri è storia molto recente e arriva solo nel 2013. Ora però, sempre secondo lo stesso quotidiano, il Ministro dà 120 giorni tramite una Circolare diffusa nel mese di agosto.
Così, per tener conto delle modifiche del 2008, dovranno prese in considerazione in maniera organica le categorie dei “riciclatori e recuperatori” (pur con tutte le incertezze normative di cui qualche abbiamo scritto) e cioè le imprese che, con riferimento a rifiuti di imballaggio , svolgono attività di recupero e/o riciclaggio , come definite ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del Dlgs 152/2006 (TUA).
Ma soprattutto, come sistema, saremo più pronti per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio della Direttiva Rifiuti n. 98/2008.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata