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Stefano Maglia

Conai: concessionario di pubblico servizio

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Secondo la Seconda Sezione bis del TAR del Lazio (sentenza n. 2214 del 18 novembre 1999), al CONAI deve riconoscersi la qualificazione di concessionario ex-lege del pubblico servizio relativo alla raccolta differenziata degli imballaggi in quanto gli sono state attribuite una serie di funzioni pubbliche in materia di recupero, riciclaggio, e raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi da esercitare, in gran parte, in accordo con le Regioni e le pubbliche amministrazioni.

Pertanto le delibere del CONAI hanno natura di provvedimenti di natura amministrativa e va, quindi riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale, peraltro, con la legge 80/98 ha devoluto tutte le controversie in materia di pubblici servizi.

Diverso, secondo la stessa sentenza, il caso dei consorzi di filiera, espressamente qualificati dal legislatore come soggetti con “personalità giuridica di diritto privato” dall’art. 40 del DLvo 22/97.

Queste sono solo alcune delle affermazioni contenute nelle motivazioni depositate dal TAR del Lazio con riferimento al ricorso presentato da un consigliere si amministrazione di CONAI e dall’associazione dei produttori di imballaggi in vetro contro la delibera del Consiglio di Amministrazione del CONAI, adottata il 20/7/1998, delibera che, adottando il Regolamento dello stesso, aveva stabilito il Contributo Ambientale CONAI, non soltanto sugli imballaggi primari, ma anche su quelli secondari e terziari, aspetto quest’ultimo che secondo i ricorrenti violava la legge ed era viziato da eccesso di potere.

E’ da segnalare che si tratta, che risulti, della prima sentenza avente ad oggetto l’attività del CONAI.

Tra le altre affermazioni di un certo interesse si evidenziano le seguenti:

-il difetto di legittimazione attiva di uno dei ricorrenti, componente del Consiglio di Amministrazione, in quanto le impugnazioni delle delibere collegiali è ammessa soltanto quando dedotto un vizio nel procedimento e non anche per motivi attinenti in via esclusiva il contenuto intrinseco dell’atto e ciò, ormai, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza (in caso diverso il Consigliere che non fosse d’accordo nel merito della decisione avrebbe sempre modo di “invalidare” qualsiasi determinazione);

-la sopravvenuta carenza di interesse di uno dei ricorrenti in quanto con successiva delibera del 29/11/1998 si sostituiva quella impugnata dai ricorrenti (delibera del 20/7/1998);

-il riferimento ai rifiuti di imballaggio “comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata”, rispetto al potere di CONAI di ripartire i costi di raccolta, recupero e riciclo (e quindi di prevedere l’assoggettamento a contributo ambientale, cfr. art. 41 DLvo 22/97), esclude che soggetti al contributo possano essere soltanto quelli primari, come invece prospettato dai ricorrenti. Detto deve intendersi riferito a tutti i rifiuti da imballaggio – primari, secondari e terziari – comunque conferiti al pubblico servizio di raccolta differenziata. A sostegno di questa tesi, secondo al sentenza, non può neanche invocarsi l’art. 43, comma 2 del DLvo 22/97 (“…è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari”) in quanto tale divieto non è assoluto e non si riferisce al “servizio di raccolta differenziata”. A tale proposito si evidenzia, quindi, che la successiva delibera del CONAI del 29/11/1998 non assoggetta a contributo tutti i rifiuti di imballaggio secondarie e terziari, ma soltanto quelli suscettibili di formare oggetto di tale conferimento ed individua tipologie di imballaggio escluse dal contributo, che non saranno mai conferiti al servizio di raccolta differenziata.

 

 

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