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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
L’11 dicembre entrerà in vigore il D.Lgs. 222/16emanato in virtù della delega concessa al governo con l’art. 5 della L. 124/15 per “per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”. Nonostante per la materia edilizia si preveda l’emanazione di un decreto ministeriale che adotterà un glossario specifico per garantire una uniformità sul territorio nazionale, è comunque possibile comprendere l’importanza della nuova disposizione legislativa, che dovrebbe semplificare il perfezionamento dei procedimenti abilitativi per l’avvio delle attività, tramite una puntuale individuazione dei titoli previsti per specifiche casistiche. Nell’allegato al decreto (tabella A) sono, infatti, analizzate svariate tipologie di attività per ciascuna delle quali viene riportata la forma del titolo da acquisire con una complessità crescente, a partire dalla forma più semplice, ossia quella della semplice comunicazione, passando attraverso la SCIA e la SCIA unica per arrivare, infine, all’autorizzazione. In merito al titolo si osserva che in ogni caso occorre porre attenzione alle diverse matrici potenzialmente interessate che il decreto raggruppa in tre distinte sezioni, ossia commercio, edilizia ed ambiente.
L’art. 2 del D.Lgs. 222/16 sottolinea che, nel caso occorra la comunicazione, “quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico”, mentre ricorda che in caso di necessità di una SCIA si applica l’art. 19 della L. 241/90, il quale stabilisce che “l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, …, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”; in merito alla SCIA, tuttavia, non va dimenticato il presupposto di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90, che prevede che la segnalazione certificata fa riferimento ad atti “il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”.
Nei casi in cui la tabella A indica il regime amministrativo della SCIA unica, relativa cioè a quelle attività il cui svolgimento prevede una pluralità di segnalazioni certificate, si applica, quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19-bis della L. 241/90.
Qualora la SCIA si configuri, invece, come una segnalazione “condizionata” ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19-bis della L. 241/90 e l’attività, essendo appunto condizionata, non può essere intrapresa fino al rilascio, tramite lo sportello unico, degli atti previsti.
Nel caso risulti necessario un titolo avente la forma dell’autorizzazione salvo specifici casi di silenzio assenso previsti dall’art. 20 della L. 241/90, il proponente deve attendere il provvedimento medesimo; infine, in caso di un’autorizzazione contestuale ad altri atti di assenso è prevista, o meglio ricordata, l’applicabilità degli articoli della L. 241/90 riguardanti la conferenza di servizi, così come modificati dal recente D.Lgs. 127/16.
La sezione III è dedicata agli adempimenti ambientali ricordando per le varie matrici (VIA, AIA, AUA, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe ed altri provvedimenti in materia di tutela delle risorse idriche) gli adempimenti previsti dalle specifiche norme.
Il regime abilitativo previsto per impianti alimentati da fonti rinnovabili è ricompreso nella sezione II dedicato all’edilizia; forse sarebbe stato utile un maggiore coordinamento della rispettiva disciplina soprattuto con le tematiche ambientali, (AUA in primis) ma è logico ritenere che tale decreto non potesse spingersi oltre, in quanto sarebbe servito un riordino globale di tutte la normative di settore.
Tra le modifiche apportate al testo unico dell’edilizia (DPR 380/01), si segnala che verranno fatti rientrare tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo edilizio (ovviamente fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e altre norme di settore, quali, ad esempio, norme antisismiche e le disposizioni del D.Lgs. 42/04) quelli riguardanti “i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”, precedentemente soggetti a comunicazione nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 115/08, dal comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/01 (comma che dall’11.12.2016 risulterà abrogato dal D.Lgs. 222/16) o secondo eventuali disposizioni regionali in virtù del comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/11.
L’adeguamento al nuovo decreto delle disposizioni regionali e degli enti locali attualmente dovrà avvenire entro il 30.6.2017.
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Considerazioni sul D.L.vo n. 222/16, Scia 2
di Leonardo Benedusi
L’11 dicembre entrerà in vigore il D.Lgs. 222/16 emanato in virtù della delega concessa al governo con l’art. 5 della L. 124/15 per “per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva”. Nonostante per la materia edilizia si preveda l’emanazione di un decreto ministeriale che adotterà un glossario specifico per garantire una uniformità sul territorio nazionale, è comunque possibile comprendere l’importanza della nuova disposizione legislativa, che dovrebbe semplificare il perfezionamento dei procedimenti abilitativi per l’avvio delle attività, tramite una puntuale individuazione dei titoli previsti per specifiche casistiche. Nell’allegato al decreto (tabella A) sono, infatti, analizzate svariate tipologie di attività per ciascuna delle quali viene riportata la forma del titolo da acquisire con una complessità crescente, a partire dalla forma più semplice, ossia quella della semplice comunicazione, passando attraverso la SCIA e la SCIA unica per arrivare, infine, all’autorizzazione. In merito al titolo si osserva che in ogni caso occorre porre attenzione alle diverse matrici potenzialmente interessate che il decreto raggruppa in tre distinte sezioni, ossia commercio, edilizia ed ambiente.
L’art. 2 del D.Lgs. 222/16 sottolinea che, nel caso occorra la comunicazione, “quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico”, mentre ricorda che in caso di necessità di una SCIA si applica l’art. 19 della L. 241/90, il quale stabilisce che “l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, …, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente”; in merito alla SCIA, tuttavia, non va dimenticato il presupposto di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90, che prevede che la segnalazione certificata fa riferimento ad atti “il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”.
Nei casi in cui la tabella A indica il regime amministrativo della SCIA unica, relativa cioè a quelle attività il cui svolgimento prevede una pluralità di segnalazioni certificate, si applica, quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19-bis della L. 241/90.
Qualora la SCIA si configuri, invece, come una segnalazione “condizionata” ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19-bis della L. 241/90 e l’attività, essendo appunto condizionata, non può essere intrapresa fino al rilascio, tramite lo sportello unico, degli atti previsti.
Nel caso risulti necessario un titolo avente la forma dell’autorizzazione salvo specifici casi di silenzio assenso previsti dall’art. 20 della L. 241/90, il proponente deve attendere il provvedimento medesimo; infine, in caso di un’autorizzazione contestuale ad altri atti di assenso è prevista, o meglio ricordata, l’applicabilità degli articoli della L. 241/90 riguardanti la conferenza di servizi, così come modificati dal recente D.Lgs. 127/16.
La sezione III è dedicata agli adempimenti ambientali ricordando per le varie matrici (VIA, AIA, AUA, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe ed altri provvedimenti in materia di tutela delle risorse idriche) gli adempimenti previsti dalle specifiche norme.
Il regime abilitativo previsto per impianti alimentati da fonti rinnovabili è ricompreso nella sezione II dedicato all’edilizia; forse sarebbe stato utile un maggiore coordinamento della rispettiva disciplina soprattuto con le tematiche ambientali, (AUA in primis) ma è logico ritenere che tale decreto non potesse spingersi oltre, in quanto sarebbe servito un riordino globale di tutte la normative di settore.
Tra le modifiche apportate al testo unico dell’edilizia (DPR 380/01), si segnala che verranno fatti rientrare tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo edilizio (ovviamente fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e altre norme di settore, quali, ad esempio, norme antisismiche e le disposizioni del D.Lgs. 42/04) quelli riguardanti “i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”, precedentemente soggetti a comunicazione nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 115/08, dal comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/01 (comma che dall’11.12.2016 risulterà abrogato dal D.Lgs. 222/16) o secondo eventuali disposizioni regionali in virtù del comma 11 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/11.
L’adeguamento al nuovo decreto delle disposizioni regionali e degli enti locali attualmente dovrà avvenire entro il 30.6.2017.
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