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L’art. 9, c. 3 del Decreto Milleproroghe, ovvero il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 posticipa al 1 febbraio 2015 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, D.L.vo 152/2006 per i casi di mancata iscrizione al sistema SISTRI e di mancato pagamento (nei termini previsti) del relativo contributo di iscrizione. Per quanto invece attiene le sanzioni applicabili agli altri casi previsti dal citato art. 260-bis, commi da 3 a 9 (es. omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE) e 260-ter (contenente le sanzioni amministrative accessorie quali fermo e confisca dei veicoli) del D.L.vo 152/2006 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015. In sostanza, si ipotizza dunque una doppia (ed anomala) partenza dell’applicabilità di dette sanzioni: una a febbraio 2015 per mancata iscrizione e omesso pagamento e l’altra a fine anno per il resto, con ciò creando non pochi problemi interpretativi specialmente per quanto attiene la definizione del momento in cui il SISTRI acquisterà “piena operatività”. Si tenga, peraltro, presente che alla fine di febbraio queste sanzioni potrebbero essere eliminate, sostituite o persino aumentate dalla legge di conversione del D.L. È, dunque, vivamente consigliabile procedere al pagamento del contributo dovuto per l’anno 2014 entro il 31 gennaio 2015, ovvero prima che entrino in vigore le sanzioni suddette, per non incorrere nell’illecito di omesso pagamento del contributo. Per quanto concerne, invece, i contributi 2015, questi dovranno essere versati entro il 30 aprile 2015, come prescrive la regola generale di cui all’art. 7, c. 3, D.M. 52/2011[1]: “Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono”. Vale la pena precisare, in questa sede, che la proroga al 30 giugno valeva solo per i contributi 2014, in quanto così previsto eccezionalmente dal D.M. 24 aprile 2014. Si rammenta, inoltre, che i contributi per gli anni 2012 e 2013 erano stati sospesi, e quindi sono inesigibili. Per completezza si riporta che in un comunicato stampa del 13 gennaio scorso Rete Imprese Italia ha sollevato aspre critiche in merito al prossimo pagamento del contributo 2014 e 2015, auspicando nella stessa sede che queste previsioni siano riviste quanto prima[2]. Infine, si rammenta che ex art. 262 D.L.vo 152/06 all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra ricordate provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (eccezione fatta per le sanzioni in materia di rifiuti di imballaggio, in ordine alle quali provvede il Comune).
[1] D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 – Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in G.U. n. 95 del 26 aprile 2011 – Suppl. Ordinario n. 107. [2] Il comunicato è consultabile su http://www.tuttoambiente.it/news/sistri/
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Contributi SISTRI: cosa fare dall’1 febbraio?
di Miriam Viviana Balossi
L’art. 9, c. 3 del Decreto Milleproroghe, ovvero il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 posticipa al 1 febbraio 2015 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, D.L.vo 152/2006 per i casi di mancata iscrizione al sistema SISTRI e di mancato pagamento (nei termini previsti) del relativo contributo di iscrizione. Per quanto invece attiene le sanzioni applicabili agli altri casi previsti dal citato art. 260-bis, commi da 3 a 9 (es. omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE) e 260-ter (contenente le sanzioni amministrative accessorie quali fermo e confisca dei veicoli) del D.L.vo 152/2006 è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2015. In sostanza, si ipotizza dunque una doppia (ed anomala) partenza dell’applicabilità di dette sanzioni: una a febbraio 2015 per mancata iscrizione e omesso pagamento e l’altra a fine anno per il resto, con ciò creando non pochi problemi interpretativi specialmente per quanto attiene la definizione del momento in cui il SISTRI acquisterà “piena operatività”.
Si tenga, peraltro, presente che alla fine di febbraio queste sanzioni potrebbero essere eliminate, sostituite o persino aumentate dalla legge di conversione del D.L.
È, dunque, vivamente consigliabile procedere al pagamento del contributo dovuto per l’anno 2014 entro il 31 gennaio 2015, ovvero prima che entrino in vigore le sanzioni suddette, per non incorrere nell’illecito di omesso pagamento del contributo.
Per quanto concerne, invece, i contributi 2015, questi dovranno essere versati entro il 30 aprile 2015, come prescrive la regola generale di cui all’art. 7, c. 3, D.M. 52/2011[1]:
“Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono”.
Vale la pena precisare, in questa sede, che la proroga al 30 giugno valeva solo per i contributi 2014, in quanto così previsto eccezionalmente dal D.M. 24 aprile 2014. Si rammenta, inoltre, che i contributi per gli anni 2012 e 2013 erano stati sospesi, e quindi sono inesigibili.
Per completezza si riporta che in un comunicato stampa del 13 gennaio scorso Rete Imprese Italia ha sollevato aspre critiche in merito al prossimo pagamento del contributo 2014 e 2015, auspicando nella stessa sede che queste previsioni siano riviste quanto prima[2].
Infine, si rammenta che ex art. 262 D.L.vo 152/06 all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra ricordate provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione (eccezione fatta per le sanzioni in materia di rifiuti di imballaggio, in ordine alle quali provvede il Comune).
[1] D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 – Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in G.U. n. 95 del 26 aprile 2011 – Suppl. Ordinario n. 107.
[2] Il comunicato è consultabile su http://www.tuttoambiente.it/news/sistri/
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