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Legge 15/2022: convertito il Milleproroghe. Quali novità ambientali?

di Federica Martini

Categoria: Generalità

Sul Supplemento Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe), che entra in vigore il 1° marzo 2022.

In materia ambientale, la legge di conversione ha provveduto non solo a modificare alcuni dei termini presenti nell’art. 11 del Milleproroghe (recante “Proroga di termini in materia di transizione ecologica”) ma ha altresì aggiunto, al medesimo articolo, molteplici nuove disposizioni. Di seguito si riporta una breve sintesi delle modifiche intervenute.

 

  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

La Legge 15/2022 ha, anzitutto, modificato il comma 1 dell’art. 11 del decreto, prorogando (per l’ennesima volta!) l’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Dlgs. 152/2006. In particolare, ha disposto la sua ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 2022 (e non più, come inizialmente previsto, fino al 30 giugno 2022), fissando al 1° gennaio 2023 il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi.

In aggiunta, ha disposto la rettifica della scadenza prevista dall’art. 11, comma 2, del decreto, statuendo che il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere, con decreto di natura non regolamentare, ad emanare le c.d. “linee guida tecniche” per l’etichettatura ambientale degli imballaggi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 30 maggio 2022).

  • Fondo per la transizione ecologica nel settore industriale

La legge di conversione ha, in secondo luogo, rettificato il comma 3 dell’art. 11, precisando che il termine per l’erogazione delle risorse del “Fondo per la transizione ecologica nel settore industriale” (previsto dall’art. 23, comma 8 del Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47) è fissato – con riferimento ai costi sostenuti costi sostenuti tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 – non più alla data del 31 marzo ma a quella del 30 giugno 2022.

 

  • Piattaforma Italiana del Fosforo

All’art. 11 del Milleproroghe sono stati aggiunti, inoltre, i commi 4-bis e 4-ter, relativamente al fondo per l’attuazione della Piattaforma Italiana del Fosforo.

L’Italia, infatti, con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva previsto, all’art. 1, comma 122, l’istituzione di un fondo destinato alla realizzazione della “Piattaforma Italiana del Fosforo”, finalizzata alla:

– realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell’autosufficienza del ciclo del fosforo;

– raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dai rifiuti;

– raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo;

– messa a punto di proposte per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenire gli sprechi;

– istituzione di un tavolo telematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, oltre che alla realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività.

La legge di conversione del Milleproroghe è intervenuta in materia, prevedendo un rifinanziamento di tale fondo per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 al 2024.

 

  • Sorveglianza radiometrica

Ulteriori slittamenti intervengono anche in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, prodotti semilavorati o prodotti in metallo, giacché l’art. 11, comma 5, del decreto – così come modificato dalla legge di conversione – statuisce una ulteriore proroga di 60 giorni del termine previsto dall’art. 72, comma 4, del Dlgs. 31 giugno 2020, n. 101.

Sul tema, peraltro, la legge di conversione ha aggiunto un’ulteriore disposizione all’art. 11 (comma 5-bis) con la quale ha rettificato la scadenza prevista dall’art. 22, comma 1, del Dlgs. 31 luglio 2020, n. 101 (di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti) relativamente agli obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale. Attualmente, l’esercente delle suddette attività dovrà provvedere alla “misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa [..]” non più entro il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 giugno 2022 o, comunque, entro 12 mesi dall’inizio della pratica.

 

  • Energia da fonti rinnovabili

La legge di conversione del Milleproroghe reca, altresì, al (nuovo) comma 5-sexies dell’art. 11, una modifica al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di attuazione della Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

In particolare, l’attuale formulazione dell’art. 40, comma 1, lettera c) del Dlgs. 199/2021, così come modificata dalla suddetta legge di conversione, stabilisce che – al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti – dal 2023, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’art. 30, paragrafo 8, della Direttiva 2018/2001/UE, “non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2019/807 della Commissione Europea”.

  • Impianti alimentati a biogas

Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e, in generale, favorire lo sviluppo della circular economy in ambito agricolo, la Legge 15/2022 ha provveduto a modificare l’art. 40-ter del Decreto-Legge 162/2019 (così come convertito, con modificazioni, della Legge 28 febbraio 2020, n. 8).

Nello specifico, viene previsto che gli incentivi di cui all’art. 1, comma 954 della Legge 145/2018 (destinati agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300kW e facenti parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentati deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto) sono prorogati limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, secondo le procedure e modalità di cui alla stessa L. 145/2018 nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

 

  • Contributi a favore di ISPRA

La Legge 15/2022 ha, inoltre, statuito un aumento del contributo a favore dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nello specifico, ha previsto l’assegnazione, a favore di ISPRA, di un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal MiTE, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonché per l’attuazione del PNRR.

 

In ultimo, si segnala che l’art. 11, comma 5-octies della legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha previsto che “la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all’art. 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 [recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”] convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022”.

Piacenza, 1° marzo 2022

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