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Stefano Maglia

Convertito il Decreto SISTRI

di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il D.L. 31 agosto 2012, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, è stato convertito in L. 30 ottobre 2013, n. 125, pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013.
Le nuove disposizioni sono in vigore da oggi 31 ottobre 2013.
In particolare, come già segnalato nella nostra precedente circolare del 5 settembre 2013, l’art. 11 reca norme per la “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia”: in questa sede sono contenute le disposizioni relative al SISTRI.
Poiché il detto art. 11 è stato oggetto di emendamenti in sede di conversione, si segnala che da oggi sono obbligati ad aderire al sistema anche i “vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio”.
Inoltre, è stata introdotta la precisazione che l’ambito oggettivo di operatività è rivolto ai rifiuti speciali pericolosi, come già da noi ipotizzato (S. MAGLIA, Sistri: si applica anche ai rifiuti urbani pericolosi?).
Una novità di grande rilievo è costituta dal fatto che un futuro D.M. disciplinerà le modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, anche per i rifiuti urbani pericolosi.
Sotto il profilo sanzionatorio, si fa presente che le sanzioni SISTRI si applicheranno a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni successivi alla data di avvio dell’operatività del sistema: nelle more, restano fermi gli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 del D.L.vo 152/06, nonché le corrispondenti sanzioni. Peraltro, è previsto che un futuro D.M. provvederà alla modifica ed all’integrazione della disciplina delle sanzioni SISTRI, al fine di assicurare il coordinamento con l’art. 188-ter modificato.
Con riguardo ai citati articoli 190 e 193, il D.L. 101/13 come conv. in L. 125/13 procede alla loro correzione al fine di coordinare il loro dispositivo con le recenti modifiche agli artt. 188-bis e 188-ter.
In particolare, ai sensi del nuovo art. 190, c. 1, sono obbligati alla tenuta e compilazione del registro:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell’articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
Infine, all’art. 212 viene aggiunto il c. 19-bis secondo il quale sono esclusi dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 Cod. Civ., produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lett. pp) del c. 1 dell’art. 183.

 

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