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Convertito il Milleproroghe: tutte le novità ambientali della Legge 21/21

di Elena Mussida

Categoria: Generalità

Entra in vigore oggi, 2 marzo 2021, la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del decreto-legge 183/2020 (cosiddetto “Milleproroghe”).
 

Da una prima lettura, innanzitutto, si nota che in sede di conversione non è stata effettuata alcuna modifica rispetto alla sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale del primo periodo dell’art. 219, comma 5 del D.L.vo 152/2006. L’art. 15 del decreto-legge (riservato alle proroghe che interessano la materia ambientale) non ha subito difatti importanti mutamenti, il comma 6 continua dunque a stabilire che: “Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni“.
 

Premesso quanto scritto sopra sul comma 6 e l’etichettatura ambientale, analizziamo invece ora gli altri commi dell’art.15, ricordando quali sono le proroghe già stabilite in sede di decreto-legge che sono state riconfermate dalla legge di conversione:
 

Servizio di Audit di conformità normativo ambientale
 

1. Allarticolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, le parole “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2021, fino al 20 per cento nell’anno 2022, fino al 50 per cento nell’anno 2023, fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per cento nell’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura fino al 10 per cento nell’anno 2022, fino al 20 per cento nell’anno 2023, fino al 50 per cento nell’anno 2024, fino al 70 per cento nell’anno 2025 e del 100 per cento nell’anno 2026”; b) al quinto periodo, la parola “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”; c) al sesto periodo, la parola “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.
 

La legge richiamata è la Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Di fatto vengono qui modificati i termini e le percentuali relativi alla progressiva riduzione delle convenzioni del MATTM stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.
 

2. All’articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
 

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per la sottoscrizione di un accordi di programma tra il MATTM e la Regione Sicilia. L’art art. 15-ter, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 è ora difatti così modificato: L’utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2021.
 

3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.
 

Questa proroga riguarda la Misure urgenti per l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto
 

4. L’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole “dal 2020 al 2024” sono sostituite dalle seguenti “dal 2021 al 2025”.
 

Il comma 4 proroga l’autorizzazione per la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 necessaria per assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie del MATTM concernenti l’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’articolo 184-ter del D.L.vo 152/2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)
 

In ultimo, il comma 5 dell’art. 15 precisa, con riguardo al precedente comma, che: 5.Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

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Dopo aver analizzato le disposizioni dell’art. 15 relative alle proroghe in materia ambientale, si elencano ora brevemente altre novità di interesse ambientale presenti nella Legge di conversione:
 

art. 17- ter, comma 3 lett. a)

  • proroga sino 31 dicembre 2021 dei termini entro i quali, nelle zone terremotate dell’Italia centrale, è possibile utilizzare le “procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere”

 

art. 12 comma 9-ter

  • ulteriore proroga, dal 2020 al 2021, degli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati abiogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. A tal fine modifica l’articolo 40-ter del D.L. n. 162/2019.

 

art. 12 bis

  • modifica dell’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi– per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico. (Si veda art. 12 bis)

 

art. 12-ter

  • Con riguardo alla disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, è fissato al 30 settembre 2021 il termine per l’adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)

 
 

Piacenza, 2 marzo 2021
 
 

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