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Coronavirus e rifiuti da logistica in “zona rossa”: quale gestione?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Uno degli effetti collaterali dell’istituzione della c.d. “zona rossa” (ovvero i primi dieci comuni del basso lodigiano interessati dall’emergenza del Coronavirus) è stata la cessazione dell’operatività dei magazzini di logistica, destinati a quotidiani rifornimenti alimentari e non.
 

In pianura padana, infatti, questi sono numerosi proprio grazie alla loro posizione strategica, in quanto sono collocati in luoghi di snodo delle più importanti vie commerciali.
 

Dopo le misure restrittive imposte dall’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio u.s. (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19)[1] e dal D.P.C.M. del 23 febbraio u.s. (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)[2], la logistica della “zona rossa” ha subìto un duro colpo, avendo dovuto bloccare improvvisamente i rifornimenti e trattenendo in magazzino merce pronta ad essere commercializzata: infatti, nell’incertezza della situazione, molti negozi e supermercati hanno chiuso, per poi riaprire cautamente nei giorni successivi, seppur alternandosi sul territorio e riducendo l’orario di apertura.
 

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Stando così le cose, molti magazzini si sono ritrovati con importanti quantitativi di merci non più vendibili: dalla frutta alla verdura, dalla carne ai latticini, oltre a tanti altri prodotti a temperatura controllata, che con il passar dei giorni sono risultati non più vendibili perché ormai ammalorati, se non addirittura scaduti e, pertanto, non più commercializzabili.
 

Da qui la necessità di procedere all’allontanamento ed allo smaltimento dei suddetti rifiuti.
 

In data 25 febbraio u.s. la Regione Lombardia ha emanato l’ “Ordinanza contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani al fine di garantire le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria[3] per effetto della quale – fino al 15 marzo u.s. – :
 

ORDINA
 

ai Comuni di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 e ai gestori operanti sul medesimo territorio, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in deroga alle disposizioni vigenti, prevedendo:

  1. di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati da parte dei gestori operanti nelle zone indicate in Allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, al fine di gestire il servizio con l’utilizzo minimo di personale;
  2. di conferire obbligatoriamente i rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) di cui sopra ad incenerimento (operazione R1), senza passaggi da impianti intermedi di stoccaggio o trattamento, fatto salvo l’eventuale trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi, senza contatto tra gli operatori ed i rifiuti;
  3. di individuare, nel rispetto del principio di prossimità, l’inceneritore Linea Ambiente s.r.l. di Cremona e in subordine l’inceneritore A2A “Silla2” di Milano come impianti di destino dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) prodotti nei Comuni delle zone indicate in Allegato 1 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020.

 

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Ora, è del tutto evidente che innanzitutto si pone un problema di classificazione dei rifiuti di cui trattasi: infatti, è ragionevole supporre che le merci ammalorate e non più vendibili fossero imballate (in scatole di cartone o plastica) e poste su pallet (anch’essi di cartone o di plastica). Quindi, delle due, l’una: o sono rifiuti urbani (e dunque soggetti all’ordinanza regionale) oppure rifiuti speciali non pericolosi (e quindi non soggetti all’ordinanza).
 

Purtroppo non è possibile dare una risposta univoca, perché essa dipende unicamente da quanto dispongono i regolamenti comunali in merito all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Si ricorda, infatti, che in tal sede sono individuati – oltre ai criteri qualitativi – anche i criteri quantitativi (soglie, coefficienti, etc …): pertanto, solo consultando regolamento per regolamento, per tutti i dieci comuni della ex “zona rossa”, sarebbe possibile comprendere fino a quale soglia i rifiuti prodotti dai magazzini di cui trattasi potrebbero essere considerati assimilati agli urbani e oltre quale soglia, invece, non lo sarebbero, rimanendo così rifiuti speciali non pericolosi (con conseguente non applicazione dell’ordinanza).
 

Pertanto, in questa sede è possibile affermare che solo per quanto concerne i rifiuti assimilati agli urbani – codice 20.03.01 – si applica l’ordinanza regionale per quanto riguarda la tipologia di trattamento del rifiuto (con il vincolo di utilizzare i due impianti citati) e si applica, altresì, la privativa comunale (sicché il rifiuto può essere conferito solo al concessionario del servizio pubblico comunale di raccolta).
 

Per tutti quelli classificati come rifiuti speciali non pericolosi (ad esempio, quelli extra soglia) è ammissibile lo smaltimento tramite trasportatore terzo iscritto all’Albo in categoria 4 (ferma restando la concessione della prefettura a far entrare e uscire i vettori dalla zona rossa): in tal caso, si ritiene che non sussistano particolari controindicazioni, anche se in via cautelativa sarebbe opportuno rispettare le prescrizioni dell’ordinanza (ovvero nessun pretrattamento e avvio alla termovalorizzazione) per ragioni di ordine sanitario.
 

Sorgono, peraltro, alcuni dubbi.
 

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Innanzitutto, rileggendo il provvedimento, sembrerebbe che l’ordinanza della Regione Lombardia abbia utilizzato i termini “rifiuti urbani e assimilati” e “rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301)” in senso atecnico.
 

Infatti, la terminologia utilizzata nell’ordinanza è imprecisa. I rifiuti assimilati non sono prodotti dai cittadini, ma dalle utenze diverse da quelle domestiche, ciò nonostante l’ordinanza – nelle premesse – riporta: “ritenuto pertanto di dover derogare l’art 181 del d.lgs 152/2006 individuando in via precauzionale forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai cittadini nelle zone indicate …”. Quindi non si coglie più a quali rifiuti l’ordinanza faccia riferimento.
 

Ancora, nei primi giorni dell’emergenza era circolata l’informazione ufficiosa che per i rifiuti assimilati agli urbani sarebbe stato necessario, preventivamente allo smaltimento, ottenere l’autorizzazione da parte dell’Azienda di Tutela della Salute (A.T.S.) territorialmente competente anche ai fini igienico-sanitari: ma, a ben guardare, di ciò non si rinviene nessuna previsione esplicita all’interno dell’ordinanza.
 

Da ultimo, in proposito, si ritiene utile riportare in questa sede due segnalazioni inerenti il MUD.
 

In primo luogo, l’art. 7 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”)[4] sospende nei comuni individuati nell’All. 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 “fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: … 3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70”.
 

In secondo luogo, si fa presente che il DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia), ha disposto il rinvio al 30 giugno delle scadenze degli adempimenti relativi alle comunicazioni sui rifiuti: pertanto, per quest’anno la scadenza del MUD non sarà il 30 aprile, ma sarà prorogata al 30 giugno 2020.
 

Piacenza, 17 marzo 2020
 

[1] Pubblicato in G.U. n. 44 del 22 febbraio 2020.
 

[2] Pubblicato in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020.
 

[3] Protocollo A1.2020.0075251 del 25 febbraio 2020.
 

[4] Pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020.
 

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