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Stefano Maglia

Qual è la corretta gestione dello scarto di lavorazione della cannabis?

di Stefano Maglia, Angela Corradi

Categoria: Rifiuti

 

Con il presente contributo si intende fornire alcuni chiarimenti relativamente alle difficoltà pratiche dello smaltimento dello scarto di lavorazione della cannabis nel caso in cui l’ASL di competenza territoriale non se ne faccia carico.

 

Il Ministero della Salute, Ufficio Centrale Stupefacenti, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti ha fornito, con propria circolare prot. n. 0022707-P del 24 maggio 2011, chiarimenti ufficiali in tema di distruzione dei medicinali stupefacenti.

Di seguito le indicazioni per quanto concerne il rifiuto di cui si parla:

 

  • Medicinali scaduti o deteriorati soggetti a registrazione
  • Tabella II Sez. A (es. Metadone; Morfina Fiale, Roipnol®, Temgesic® cp e fiale, elenco non esaustivo, ecc.)
  • B (Alcover® sciroppo, Derivati della Cannabis, elenco non esaustivo, ecc.)
  • C (Gardenale®, Luminale®, Talwin® fiale, elenco non esaustivo, ecc.).

 

I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati e comunque non utilizzabili soggetti ad obbligo di registrazione sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la successiva distruzione, nell’ambito delle sue attività di vigilanza. In pratica, l’incaricato della ASL, con il farmacista, redige il verbale di constatazione e provvede a sigillare in un contenitore, con contrassegni d’ufficio, i prodotti da distruggere, che affida al farmacista senza effettuare lo scarico dal registro (prassi consolidata).

 

Su indicazione del farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).

Ciò equivale a dire che non vi è un obbligo particolare affinché la distruzione avvenga materialmente ad opera della ASL o ad opera della azienda privata, bensì, che è il farmacista a scegliere. Qualora la farmacia già possieda i medicinali stupefacenti all’interno di un pacco sigillato e munito di contrassegni d’ufficio, con relativo verbale di affidamento, si deve comunque rivolgere alla propria ASL, servizio farmaceutico, per concordare a chi affidare la termodistruzione.

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Vediamo di affrontare le casistiche di cui sopra in due momenti distinti:

 

Caso A, termodistruzione effettuata dall’ASL

In tale ipotesi, l’ASL concorda la data della distruzione con le Forze di Polizia ed eventualmente con l’azienda autorizzata allo smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può contestualmente scaricare i medicinali dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell’uscita dei medicinali dal registro degli stupefacenti.

 

Caso B, termodistruzione effettuata da una azienda autorizzata allo smaltimento

In questo caso, invece, è l’Azienda autorizzata allo smaltimento a dover concordare con le Forze di Polizia la data della distruzione. All’atto del ritiro dei medicinali, l’azienda consegna al farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista effettua lo scarico dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale giustificativo finale dell’uscita dei medicinali dal registro degli stupefacenti. La farmacia, in questo caso, invia una copia del verbale all’ASL.

I medicinali stupefacenti scaduti o deteriorati e non utilizzabili, soggetti ad obbligo di registrazione, all’atto della constatazione da parte dell’ASL dovrebbero essere accompagnati da copia del provvedimento previsto e inseriti in un contenitore da sigillare. All’azienda privata si devono conferire i pacchi chiusi e sigillati.

Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione, indipendentemente dalla violazione di sigilli.

 

Mancato intervento dell’ASL

E’ bene precisare, peraltro, che l’omesso avvio a distruzione di medicinali stupefacenti entro un anno comporta il rischio di incorrere in pesanti sanzioni, così come previsto dalla normativa sui rifiuti (di cui alla parte Quarta del D.L.vo 152/2006) attualmente vigente.

 

Tuttavia, essendo lo smaltimento degli stupefacenti soggetti a registrazione sempre subordinato al previo intervento dell’ASL presso la farmacia per la constatazione dei prodotti da avviare alla distruzione, e per la redazione del relativo verbale, è altrettanto importante osservare che qualora l’ASL, benché chiamata ad intervenire per la verbalizzazione, non vi dovesse provvedere, la farmacia non potrebbe procedere allo smaltimento nel termine annuale. Proprio al fine di evitare contestazioni alle farmacie che si dovessero trovare in tali situazioni, il Ministero della Salute ha confermato, con nota n. 79090 del 4 novembre 2013, che un eventuale ritardo da parte della ASL non può comportare responsabilità a carico della farmacia. Si tratta di una statuizione fondamentale in caso di un controllo da parte delle autorità competenti, che deve chiaramente avere un riscontro scritto documentabile.

 

Smaltimento dello scarto di lavorazione della cannabis

Relativamente allo scarto di lavorazione della cannabis, alla luce di quanto di seguito riportato si ritiene che la matrice vegetale dopo l’eventuale estrazione in olio debba essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte delle ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili.

Precisamente, con il Decreto 9 novembre 2015[1] il Ministero della Salute ha definito le modalità complete per la prescrizione della cannabis. In particolare, riprendendo anche quanto diffuso dalla S.I.Fa.P. (Società Italiana Farmacisti Preparatori) è possibile ammettere che:

 

  • La prescrizione prevede RNR integrata dai soli formalismi richiesti dall’art. 5 della Legge 94/98 (cd. Legge Di Bella)[2]; copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira

 

  • Il medico, dopo aver acquisito il consenso al trattamento, al momento della prescrizione compila la Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis, con età e sesso del paziente e posologia in peso della cannabis ed ogni altra informazione richieste (come chiarito dal Comunicato di Rettifica del 7 gennaio 2016), da inviare alla Regione territorialmente competente secondo le indicazioni che le stesse Regioni forniranno

 

  • In assenza di specifici studi e/o metodi per l’estrazione della cannabis in olio o altri solventi, viene richiesta la titolazione del/i principio/i attivo/i per ogni preparazione magistrale. Pertanto, qualora in farmacia non dovesse essere presente un sistema di titolazione, la preparazione della cannabis dovrà essere limitata esclusivamente alle cartine per inalazione o infuso
  • La sostanza attiva vegetale dopo l’eventuale estrazione in olio deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte delle ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili. Ciò implica l’apertura di una nuova pagina del registro di entrata e uscita degli stupefacenti intitolata residuo di lavorazione infiorescenze di cannabis.

 

Si ritiene, infine, di ribadire che è il produttore del rifiuto il soggetto responsabile della corretta classificazione dello stesso, che non si basa, come spesso erroneamente si pensa, sulla descrizione della natura del rifiuto o della sua merceologia, ma consiste nell’identificare la fonte che lo ha generato. Da ciò consegue la ricerca sia della corretta procedura da adottare per lo smaltimento del rifiuto, che dei soggetti “abilitati”.

 

Piacenza, 13.11.2018

 

[1] Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015.

[2] Legge 8 aprile 1998, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998.

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