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Correttivo in materia di rifiuti: il testo approvato in via definitiva il 21 dicembre contiene tante piccole novità
di Massimo Medugno
Categoria: Rifiuti
Il correttivo al Dlgs n. 116/20202 in materia di rifiuti, approvato il 21 dicembre scorso (e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) non è proprio scarno.
Non cambia la fisionomia del DLgs n. 116/2020, ma il correttivo contiene alcune novità.
Ad esempio, il RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ancora in attesa di attuazione e che sostituisce il “famigerato” SISTRI, da ora in poi sarà gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori.
Cambia però anche il campo di applicazione dello stesso. Infatti, tutti gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, saranno tenuti ad iscriversi al citato Registro elettronico nazionale.
Altro significativo cambio di marcia riguarda il divieto che oggi è in vigore per i rifiuti raccolti in modo differenziato.
Infatti, secondo l’art. 206 del Dlgs 152/152 questi, infatti, non possono essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali che possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.
Questi rifiuti non potranno neanche essere inceneriti.
Unica ma importante eccezione al divieto di incenerimento, riguarda i rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente.
In questo caso l’incenerimento è ammesso a condizione che produca il miglior risultato ambientale.
Se per la tracciabilità a livello nazionale sono previsti un cambio di “management” e di ambito di applicazione, vengono previste nuove disposizioni per “controllare” i rifiuti esportati al di fuori dell’Unione Europea ed “accreditarli” come effettivamente recuperati e riciclati.
I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione saranno considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di solo e soltanto se saranno rispettati i criteri ambientali in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 sul movimento transfrontaliero dei rifiuti.
L’esportatore dovrà, quindi, provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni ambientali sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea
Sempre in materia di imballaggi i sistemi autonomi che abbiano ottenuto il riconoscimento (e che siano diversi dal Conai e dai Consorzi di filiera) saranno tenuti a presentare annualmente al Conai (e non più solo al Ministero della transizione ecologica) il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo.
Anche nell’ambito delle definizioni ci sono delle novità.
I rifiuti accidentalmente pescati sono classificati urbani.
Infatti, si modifica l’articolo 183 con la riformulazione del punto 6-bis) del comma 1, lettera d-ter), aggiungendo tra i rifiuti urbani i i rifiuti accidentalmente pescati. Si tratta del coordinamento con la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge “SalvaMare”).
Un’ulteriore modifica in campo definitorio riguarda il coordinamento con le definizioni e classificazioni del decreto legislativo n. 197 del 2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883.
In questo modo i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive potranno essere conferiti ai centri di raccolta e non rientreranno nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali.
I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, potranno essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
Se qualche rifiuto “entra” qualche altro “esce” dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.
Ad esempio, all’art. 185, si inseriscono tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche “i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo”, intendendo quei rifiuti quali ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo.
Qui la necessità dell’esclusione si ravvisa, dunque, nella corretta gestione di detti rifiuti per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica.
Questo è solo un piccolo anticipo delle novità e, prossimamente, avremo modo di approfondire con un commento più dettagliato e analitico
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Correttivo in materia di rifiuti: il testo approvato in via definitiva il 21 dicembre contiene tante piccole novità
di Massimo Medugno
Il correttivo al Dlgs n. 116/20202 in materia di rifiuti, approvato il 21 dicembre scorso (e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) non è proprio scarno.
Non cambia la fisionomia del DLgs n. 116/2020, ma il correttivo contiene alcune novità.
Ad esempio, il RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ancora in attesa di attuazione e che sostituisce il “famigerato” SISTRI, da ora in poi sarà gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori.
Cambia però anche il campo di applicazione dello stesso. Infatti, tutti gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, saranno tenuti ad iscriversi al citato Registro elettronico nazionale.
Altro significativo cambio di marcia riguarda il divieto che oggi è in vigore per i rifiuti raccolti in modo differenziato.
Infatti, secondo l’art. 206 del Dlgs 152/152 questi, infatti, non possono essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali che possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.
Questi rifiuti non potranno neanche essere inceneriti.
Unica ma importante eccezione al divieto di incenerimento, riguarda i rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente.
In questo caso l’incenerimento è ammesso a condizione che produca il miglior risultato ambientale.
Se per la tracciabilità a livello nazionale sono previsti un cambio di “management” e di ambito di applicazione, vengono previste nuove disposizioni per “controllare” i rifiuti esportati al di fuori dell’Unione Europea ed “accreditarli” come effettivamente recuperati e riciclati.
I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell’Unione saranno considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di solo e soltanto se saranno rispettati i criteri ambientali in conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 sul movimento transfrontaliero dei rifiuti.
L’esportatore dovrà, quindi, provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell’Unione ha avuto luogo in condizioni ambientali sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea
Sempre in materia di imballaggi i sistemi autonomi che abbiano ottenuto il riconoscimento (e che siano diversi dal Conai e dai Consorzi di filiera) saranno tenuti a presentare annualmente al Conai (e non più solo al Ministero della transizione ecologica) il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo.
Anche nell’ambito delle definizioni ci sono delle novità.
I rifiuti accidentalmente pescati sono classificati urbani.
Infatti, si modifica l’articolo 183 con la riformulazione del punto 6-bis) del comma 1, lettera d-ter), aggiungendo tra i rifiuti urbani i i rifiuti accidentalmente pescati. Si tratta del coordinamento con la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge “SalvaMare”).
Un’ulteriore modifica in campo definitorio riguarda il coordinamento con le definizioni e classificazioni del decreto legislativo n. 197 del 2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883.
In questo modo i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive potranno essere conferiti ai centri di raccolta e non rientreranno nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali.
I rifiuti prodotti in tale contesto e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, potranno essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
Se qualche rifiuto “entra” qualche altro “esce” dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti.
Ad esempio, all’art. 185, si inseriscono tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche “i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo”, intendendo quei rifiuti quali ad esempio gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo.
Qui la necessità dell’esclusione si ravvisa, dunque, nella corretta gestione di detti rifiuti per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica.
Questo è solo un piccolo anticipo delle novità e, prossimamente, avremo modo di approfondire con un commento più dettagliato e analitico
Piacenza, 23-12-2023
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