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Stefano Maglia

Cosa si intende con il concetto di “trattamento”?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il trattamento (art. 183, c. I, lett. s, D.L.vo 152/06), per la sua indeterminatezza, è sempre stato tra i concetti più delicati. Fino a pochi anni fa, invero, l’unico ausilio normativo per la definizione in esame era rinvenibile nel D.L.vo 36/03, in tema di discariche.
L’attuale definizione, introdotta a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10, ripropone fedelmente quella contenuta nella direttiva rifiuti, disponendo che per trattamento si intendono “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”.
L’attuale definizione rimanda dunque direttamente alle operazioni di recupero o smaltimento, includendovi anche la preparazione precedente al recupero o allo smaltimento stesso.
Da una lettura superficiale e rimanendo ancorati alla disciplina previgente pare dunque delinearsi una definizione limitata alle sole operazioni di cui agli Allegati C e B della parte IV del D.L.vo 152/06. In realtà, occorre prioritariamente guardare le nuove definizioni di recupero (lett. t) e smaltimento (lett. z), estremamente innovative rispetto alle precedenti.
Infatti, dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.L.vo 205/10), per recupero non si intendono più le operazioni di cui al citato Allegato C, bensì, in modo meno puntuale e tassativo, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, prevedendo espressamente che l’elenco delle operazioni di cui all’Allegato C non è per nulla esaustivo. A contrariis, per smaltimento si intende tutto ciò che non è recupero, confermando tuttavia, anche in questo caso, che l’Allegato B deve intendersi come “un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento”.
In buona sostanza, a parere di chi scrive, come già più volte sostenuto, esistono due tipologie di trattamento:

a) un trattamento generico, consistente in tutte le operazioni di recupero e smaltimento;

b) un trattamento specifico, consistente nelle 28 operazioni indicate negli Allegati B e C.

Cosicché, chiunque svolga una delle operazioni di cui ai suddetti Allegati dovrà richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione in merito, restando valida ed ammissibile la possibilità che si possano svolgere altre operazioni al di fuori di queste.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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