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Stefano Maglia

Cosa si intende per luogo di produzione dei rifiuti?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 205/10 (cd. IV correttivo), l’art. 183, c. 1, lett. i), del D.L.vo 152/06 definiva il luogo di produzione dei rifiuti come “uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originate i rifiuti”. Il IV correttivo, modificando il citato art. 183, ha espunto la definizione in parola dal corpus della norma, generando non pochi problemi. Dato l’evidente vuoto normativo è opportuno mutuare e rendere attuali i principi dottrinali e giurisprudenziali maturati nel vigore della predetta definizione. A tal fine si segnala che da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, a tal fine è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene” (Cass. Pen., sez. III, 18 luglio 2011, n. 28204).
Una specifica disciplina è invece prevista in caso di rifiuti provenienti da attività di manutenzione.
L’art. 230 del TUA (disciplinante la cd. manutenzione specifica, perché relativa a reti ed infrastrutture) prevede una fictio iuris in base alla quale i rifiuti derivanti da tale attività si considerano prodotti presso:
a) la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;
b) la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessato ai lavori di manutenzione;
c) il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica;
e pertanto in questi luoghi sarà possibile realizzare il deposito temporaneo dei rifiuti stessi.
L’art. 266, c. 4, relativo alla cd. manutenzione generica, dispone invece che i rifiuti derivanti da quest’ultima attività si considerano prodotti presso:
a) la sede del soggetto che svolge tali attività;
b) il domicilio del medesimo soggetto.
Pertanto in questi luoghi sarà possibile raggruppare temporaneamente questa particolare tipologia di rifiuti.
Oltre questi particolari casi eccezionali, Cass. Pen. 11 maggio 2012, n. 17819 ha ribadito che quando i rifiuti non vengono raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso si ha vero e proprio stoccaggio, ai sensi dell’art. 183, lett. aa, del D.L.vo 152/06.

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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