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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Cosa si intende per rifiuti da demolizione e chi è da considerare quale produttore dei medesimi?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
I rifiuti derivanti da attività di demolizione sono rifiuti speciali, ex art. 184, co. 3, lett. b), T.U.A.. Posto che quando si parla di “rifiuti da demolizione” è immediato pensare a quei rifiuti che risultano dalle attività di costruzione, demolizione e scavo, la cui componente principale è costituita, in termini quantitativi, dalla frazione inerte (intonaci, laterizi, cemento, calcestruzzo, piastrelle, ceramiche, etc.), il settore dei rifiuti da demolizioni edilizie, in special modo quelli che derivano dalla demolizione dei manufatti, pone un problema fondamentale a cui ancora oggi si stenta a rispondere, ed è quello che concerne quale sia il produttore dei rifiuti da demolizione: il titolare della ditta che esegue i lavori di demolizione o il proprietario dello stabile demolito? Si tratta di un quesito tutt’altro che irrilevante, in quanto si versa in un tema pratico assai diffuso e la cui diversa interpretazione comporta prassi applicative antitetiche, oltre che incombenze giuridiche differenti a seconda del soggetto coinvolto. Infatti, se si accede alla teoria che il produttore dei rifiuti è il titolare della ditta appaltatrice dei lavori edili, ne consegue che i rifiuti vengono poi trasportati in proprio dalla stessa con mezzi aziendali; viceversa, se si abbraccia la tesi secondo la quale il produttore dei rifiuti che derivano dalla demolizione è il proprietario dell’immobile, nel momento in cui gli stessi vengono caricati sui mezzi della ditta esecutrice dei lavori di demolizione si realizza un rapporto di trasporto in conto terzi, pertanto soggetto a tutti gli adempimenti stabiliti dal D.L.vo 152/06. Per rispondere a questa domanda è necessario partire dall’articolo 183, comma 1, lettera f) del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale è produttore “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. In base a quando enunciato dalla norma, il produttore di rifiuti viene individuato in colui che produce fisicamente il materiale costituente il rifiuto ed in colui che effettua operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni tali da modificare la natura o la composizione dei rifiuti primari: è evidente che questa operazione non sempre è agevole, anzi spesso si verificano casi pratici che rendono particolarmente complessa l’individuazione del soggetto produttore. Infatti, se si parte dalla nozione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lett. a) del D.L.vo 152/06, si intende per rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”: ma questa nozione, se è vero che identifica il rifiuto, non identifica anche il soggetto che ne è il produttore in senso tecnico-giuridico. Se, viceversa, si abbraccia la tesi (scorretta) secondo la quale il produttore dei rifiuti che derivano dalla demolizione è il proprietario dell’immobile, nel momento in cui gli stessi vengono caricati sui mezzi della ditta esecutrice dei lavori di demolizione si realizza un rapporto di trasporto in conto terzi, pertanto soggetto a tutti gli adempimenti stabiliti dal D.L.vo 152/06, mentre, se si accede alla teoria (corretta e rispettosa del dettato normativo) che il produttore dei rifiuti è il titolare della ditta appaltatrice dei lavori edili, ne consegue che i rifiuti vengono poi trasportati in proprio dalla stessa con mezzi aziendali.
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Cosa si intende per rifiuti da demolizione e chi è da considerare quale produttore dei medesimi?
di Stefano Maglia
I rifiuti derivanti da attività di demolizione sono rifiuti speciali, ex art. 184, co. 3, lett. b), T.U.A..
Posto che quando si parla di “rifiuti da demolizione” è immediato pensare a quei rifiuti che risultano dalle attività di costruzione, demolizione e scavo, la cui componente principale è costituita, in termini quantitativi, dalla frazione inerte (intonaci, laterizi, cemento, calcestruzzo, piastrelle, ceramiche, etc.), il settore dei rifiuti da demolizioni edilizie, in special modo quelli che derivano dalla demolizione dei manufatti, pone un problema fondamentale a cui ancora oggi si stenta a rispondere, ed è quello che concerne quale sia il produttore dei rifiuti da demolizione: il titolare della ditta che esegue i lavori di demolizione o il proprietario dello stabile demolito?
Si tratta di un quesito tutt’altro che irrilevante, in quanto si versa in un tema pratico assai diffuso e la cui diversa interpretazione comporta prassi applicative antitetiche, oltre che incombenze giuridiche differenti a seconda del soggetto coinvolto. Infatti, se si accede alla teoria che il produttore dei rifiuti è il titolare della ditta appaltatrice dei lavori edili, ne consegue che i rifiuti vengono poi trasportati in proprio dalla stessa con mezzi aziendali; viceversa, se si abbraccia la tesi secondo la quale il produttore dei rifiuti che derivano dalla demolizione è il proprietario dell’immobile, nel momento in cui gli stessi vengono caricati sui mezzi della ditta esecutrice dei lavori di demolizione si realizza un rapporto di trasporto in conto terzi, pertanto soggetto a tutti gli adempimenti stabiliti dal D.L.vo 152/06.
Per rispondere a questa domanda è necessario partire dall’articolo 183, comma 1, lettera f) del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale è produttore “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. In base a quando enunciato dalla norma, il produttore di rifiuti viene individuato in colui che produce fisicamente il materiale costituente il rifiuto ed in colui che effettua operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni tali da modificare la natura o la composizione dei rifiuti primari: è evidente che questa operazione non sempre è agevole, anzi spesso si verificano casi pratici che rendono particolarmente complessa l’individuazione del soggetto produttore.
Infatti, se si parte dalla nozione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lett. a) del D.L.vo 152/06, si intende per rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”: ma questa nozione, se è vero che identifica il rifiuto, non identifica anche il soggetto che ne è il produttore in senso tecnico-giuridico. Se, viceversa, si abbraccia la tesi (scorretta) secondo la quale il produttore dei rifiuti che derivano dalla demolizione è il proprietario dell’immobile, nel momento in cui gli stessi vengono caricati sui mezzi della ditta esecutrice dei lavori di demolizione si realizza un rapporto di trasporto in conto terzi, pertanto soggetto a tutti gli adempimenti stabiliti dal D.L.vo 152/06, mentre, se si accede alla teoria (corretta e rispettosa del dettato normativo) che il produttore dei rifiuti è il titolare della ditta appaltatrice dei lavori edili, ne consegue che i rifiuti vengono poi trasportati in proprio dalla stessa con mezzi aziendali.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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