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Stefano Maglia

Cosa si intende quando si chiede che l’utilizzo di tali sostanze sia certo e avvenga nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Nel previgente art. 183, co. 1, lett. p), questa seconda condizione richiedeva l’impiego certo fin dalla fase della produzione, per cui solo le quantità per le quali poteva essere dimostrata la certezza dell’impiego sin da quella fase, potevano essere qualificate come sottoprodotti (Cass. III Pen., n. 21512 del 21 giugno 2006).
A sua volta, la giurisprudenza della Corte comunitaria, espressasi più volte sul contenuto dei requisiti del sottoprodotto, ha ritenuto comprovato il requisito della certezza, in una valutazione del grado di probabilità del successivo utilizzo dello stesso materiale, da elementi quali il vantaggio economico da esso derivante e la durata delle operazioni di deposito. In particolare, relativamente al deposito, nella sentenza 18 dicembre 2007, causa C-194/05, si afferma che se per riutilizzo “occorrono operazioni di deposito che possono avere una certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificatamente a limitare, esso non può essere definito certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere considerata in linea di principio un rifiuto”.
Quindi, pur in presenza dei succitati indizi, ciò che rileva ai fini della certezza del riutilizzo, è che tale requisito possa essere verificato nel caso di specie e che la prova della certezza di un suo riutilizzo possa essere fornita dal produttore del materiale, come ha avuto occasione di affermare la Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 41836 del 7 novembre 2008, sentenziando che non è prescritta una necessaria contestualità tra produzione e riutilizzo del sottoprodotto, ma viene imposto all’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non con mera eventualità, ad un utilizzo ulteriore. Non è quindi richiesto che il riutilizzo avvenga, senza soluzione di continuità, subito dopo la produzione della sostanza.
La dimostrazione della certezza, secondo la Comunicazione n. 59/2007, punto 3.3.1 può essere apportata tramite l’esistenza di contratti tra il detentore del materiale e gli utilizzatori successivi, i quali indichino che il materiale oggetto del contratto sarà riutilizzato e come.
Resta inteso che qualora manchi la prova certa che i materiali commercializzati possono legittimamente sottrarsi al regime autorizzatorio proprio della gestione rifiuti, è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/06 (Cass. III Pen., n. 14323 del 7 aprile 2008).
Infine, a differenza della previgente definizione, non si richiede che l’impiego dei materiali (sottoprodotti) nello stesso o successivo processo di produzione o di utilizzazione sia “integrale”.
Ulteriore sub-condizione all’interno della condizione di cui al punto 2 è quella per cui l’impiego avvenga “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”, confermando in tal modo l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale comunitario ed europeo, secondo cui non “non è necessario che l’utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine” (ex multis Cass. III Pen., n. 31462 del 29 luglio 2008). Non rileva, inoltre, in questo ambito l’identità soggettiva tra chi produce il residuo e chi lo riutilizza.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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