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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Come (quasi) tutti sanno, esiste dal 2010 una banca dati istituzionale, www.normattiva.it, la quale comprende “l’intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario, valutato, al 31 dicembre 2009, in circa 75.000 atti”, consentendo a chiunque, e gratuitamente, di poter accedere in qualunque istante al testo “vigente” (attenzione a questo termine!), oltre che a quello “storico”, di tutti questi provvedimenti.
Addirittura si parla, come anticipato recentemente dallo stesso Presidente del Senato Pietro Grasso, di integrare tale banca dati anche con la normativa regionale.
Non v’è chi non veda, pertanto, la straordinaria utilità di tale encomiabile servizio, ritenuto giustamente da tutti (cittadini, operatori, organi di polizia e di controllo e, in particolare, dai magistrati) una sorta di “vangelo” sulla vigenza dei riportati testi di “legge”.
Del resto si tratta di un servizio istituzionale, realizzato e gestito dal Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con la stessa Corte di Cassazione, ed ospitato sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Camera e del Senato.
Quindi istituzionale, aggiornatissimo e pure gratis: meglio di così!
E’ di tutta evidenza quindi che il testo di tutte le norme riportate deve effettivamente e sicuramente essere quello corretto e vigente, per evitare errori forieri di pericolose conseguenze.
In realtà, purtroppo, non è sempre così, e ve lo dice uno che sin dal 1986 – ovvero in tempi in cui la Gazzetta Ufficiale te la dovevi comprare, fotocopiare e ritagliare – si è sempre occupato del verificare la correttezza e la vigenza del testo delle norme ambientali, dovendo curare il Codice dell’ambiente.
Volete qualche esempio, e solo rimanendo alla parte IV (Gestione rifiuti) del DLvo 152/06, cosiddetto Testo Unico Ambientale?
Tutti coloro che si occupano di questa disciplina sanno che il testo vigente di ben quattro articoli del medesimo (188, 190, 191 e 193) non è quello come modificato dal DLvo 205/2010, ma quello precedente, in quanto questa modifica sarà vigente solo nel momento in cui sarà pienamente in vigore il Sistri. Orbene, se andate ad effettuare una ricerca su Normattiva troverete già – e da 6 anni – il nuovo testo, cosa che, per es, ha indotto in errore anche la stessa Corte di Cassazione (Cass. Pen. 20 marzo 2014, n. 13025)
Ancor più grave e “pericoloso” è il fatto che il testo degli allegati D e I della parte IV, non tengono per nulla conto di quella situazione che tutti coloro che si occupano della gestione dei rifiuti ben sanno, ovvero che dal 1 giugno del 2015 i rispettivi testi sono mutati alla luce delle Dec. 2014/955/CE e Reg. 2014/1357/CE, spazzando finalmente via da quel giorno tutto quanto sciaguratamente introdotto dall’art. 13 del DL 91/2014, conv. nella L. 116/2014, alla luce del notissimo principio per cui tali normative europee non solo sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, ma anche prevalenti rispetto a tutte le altre eventuali disposizioni normative dei medesimi stati (si veda in tal senso persino la chiarissima posizione della stessa Corte Cost., sentenza 23 aprile 1985, n. 113).
Notissimo sì, ma non per Normattiva.
Ed il fatto che i “redattori” di Normattiva non tengano conto della disciplina europea lo ritengo di una gravità inaudita, e foriera di gravi problemi interpretativi e – specialmente, ahimè – applicativi.
Si registrano in tal senso non solo alcuni recenti disattenti e nostalgici interventi di distratti commentatori, probabilmente tratti in inganno dalla banca dati istituzionale, ma purtroppo anche pronunce della stessa Suprema Corte di Cassazione (tra le più recenti si veda Cass. Pen. 9 novembre 2016, n. 46897), che in motivazione richiamano il vecchio testo del citato All. D, in realtà abrogato e sostituito da quasi due anni.
Ciò ovviamente è di una gravità assoluta. Non abbiamo certo bisogno di generare confusione su confusione in operatori, organi di controllo e magistrati.
Del resto rilevai questi problemi già due anni fa nella Relazione che tenni il 22 febbraio 2015 a Scandicci, nell’ambito della Scuola Superiore della Magistratura, con particolare riferimento proprio agli obblighi del produttore dei rifiuti ex art. 188 TUA e sulla corretta classificazione dei medesimi. Ma evidentemente la mia “segnalazione” passò inosservata.
Concludo queste brevi note segnalando che sicuramente anche come AssIEA invieremo al più presto un Comunicato/petizione in cui chiederemo a gran voce a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, di “normattivarsi“, per evitare pericolosissimi dubbi, problemi ed interpretazioni fuorvianti, che fanno solo del male a chi si vuole occupare di ambiente in modo ineccepibile e responsabile.
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Così parlò Normattiva
di Stefano Maglia
Come (quasi) tutti sanno, esiste dal 2010 una banca dati istituzionale, www.normattiva.it, la quale comprende “l’intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati), dalla nascita dello Stato unitario, valutato, al 31 dicembre 2009, in circa 75.000 atti”, consentendo a chiunque, e gratuitamente, di poter accedere in qualunque istante al testo “vigente” (attenzione a questo termine!), oltre che a quello “storico”, di tutti questi provvedimenti.
Addirittura si parla, come anticipato recentemente dallo stesso Presidente del Senato Pietro Grasso, di integrare tale banca dati anche con la normativa regionale.
Non v’è chi non veda, pertanto, la straordinaria utilità di tale encomiabile servizio, ritenuto giustamente da tutti (cittadini, operatori, organi di polizia e di controllo e, in particolare, dai magistrati) una sorta di “vangelo” sulla vigenza dei riportati testi di “legge”.
Del resto si tratta di un servizio istituzionale, realizzato e gestito dal Poligrafico e Zecca dello Stato, in collaborazione con la stessa Corte di Cassazione, ed ospitato sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Camera e del Senato.
Quindi istituzionale, aggiornatissimo e pure gratis: meglio di così!
E’ di tutta evidenza quindi che il testo di tutte le norme riportate deve effettivamente e sicuramente essere quello corretto e vigente, per evitare errori forieri di pericolose conseguenze.
In realtà, purtroppo, non è sempre così, e ve lo dice uno che sin dal 1986 – ovvero in tempi in cui la Gazzetta Ufficiale te la dovevi comprare, fotocopiare e ritagliare – si è sempre occupato del verificare la correttezza e la vigenza del testo delle norme ambientali, dovendo curare il Codice dell’ambiente.
Volete qualche esempio, e solo rimanendo alla parte IV (Gestione rifiuti) del DLvo 152/06, cosiddetto Testo Unico Ambientale?
Notissimo sì, ma non per Normattiva.
Ed il fatto che i “redattori” di Normattiva non tengano conto della disciplina europea lo ritengo di una gravità inaudita, e foriera di gravi problemi interpretativi e – specialmente, ahimè – applicativi.
Si registrano in tal senso non solo alcuni recenti disattenti e nostalgici interventi di distratti commentatori, probabilmente tratti in inganno dalla banca dati istituzionale, ma purtroppo anche pronunce della stessa Suprema Corte di Cassazione (tra le più recenti si veda Cass. Pen. 9 novembre 2016, n. 46897), che in motivazione richiamano il vecchio testo del citato All. D, in realtà abrogato e sostituito da quasi due anni.
Ciò ovviamente è di una gravità assoluta. Non abbiamo certo bisogno di generare confusione su confusione in operatori, organi di controllo e magistrati.
Del resto rilevai questi problemi già due anni fa nella Relazione che tenni il 22 febbraio 2015 a Scandicci, nell’ambito della Scuola Superiore della Magistratura, con particolare riferimento proprio agli obblighi del produttore dei rifiuti ex art. 188 TUA e sulla corretta classificazione dei medesimi. Ma evidentemente la mia “segnalazione” passò inosservata.
Concludo queste brevi note segnalando che sicuramente anche come AssIEA invieremo al più presto un Comunicato/petizione in cui chiederemo a gran voce a tutti i soggetti istituzionali coinvolti, di “normattivarsi“, per evitare pericolosissimi dubbi, problemi ed interpretazioni fuorvianti, che fanno solo del male a chi si vuole occupare di ambiente in modo ineccepibile e responsabile.
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