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COV: c’è dichiarazione e dichiarazione...

di Chiara Zorzino

Categoria: Aria

In tema di emissione di composti organici volatili (nel prosieguo: COV), un’azienda può essere soggetta a due differenti atti di notifica che spesso, nel parlar comune, sono intesi entrambi come “dichiarazione COV”. La prima, e più nota, “dichiarazione COV” altro non è che il “piano di gestione dei solventi” di cui all’ art. 275 del T.U.A. e alla parte V dell’Allegato III alla parte quinta.
Al comma 1 l’art. 275 infatti afferma: “L’Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.” La periodicità dell’aggiornamento del piano di gestione dei solventi, ex comma 4, è indicata dall’ autorizzazione la cui domanda deve essere presentata dal gestore all’autorità competente se intende effettuare le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo. Ai sensi dei commi 5 e 6, l’autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati, ma anche il consumo massimo teorico di solvente e l’emissione totale annua conseguente all’applicazione dei valori limite di cui al comma 2.
Il citato Allegato III alla parte quinta del D. L. vo n. 152/06, già nella sua Parte I – Disposizioni generali, al punto 4, relativo alla Conformità ai valori di emissione, individua nel gestore il soggetto deputato ad effettuare misurazioni di COV continue e periodiche nelle emissioni convogliate ed ad elaborare e aggiornare un piano di gestione dei solventi. Ma è nella parte V dello stesso allegato che la normativa entra nel merito: si ribadisce dunque che è elaborato dal gestore dell’impianto, con la periodicità indicata in autorizzazione e comunque almeno una volta all’anno, per i fini del punto 4 alla parte I dell’allegato e per individuare le future opzioni di riduzione. Al punto 1.2., si legge: “Per valutare la conformità ai requisiti dell’articolo 275, comma 15, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato per determinare le emissioni totali di tutte le attività interessate; questo valore deve essere poi comparato con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati, per ogni singola attività, i requisiti di cui all’articolo 275, comma 2[1]”. Si cerca poi, di fare chiarezza con le definizioni[2] da applicare ai fini del calcolo del bilancio di massa necessario per l’elaborazione del piano di gestione dei solventi. Proprio riguardo al calcolo, l’allegato riporta le seguenti formule:
a) L’emissione diffusa: F = I1 ‐ O1 ‐ O5 ‐ O6 ‐ O7 ‐ O8 oppure F = O2 + O3 + O4 + O9. L’emissione diffusa può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità oppure mediante un calcolo equivalente, utilizzando l’efficienza di captazione del processo.
b) Le emissioni totali [E]: E = F + O1 dove F è l’emissione diffusa cui al punto a).
c) Il consumo: C= I1 ‐ O8
d) L’input per la verifica del limite per le emissioni diffuse o per altri scopi: I = I1 + I2
L’altra dichiarazione nel campo delle emissioni di composti organici volatili, che può talvolta creare confusione con quella appena descritta è invece l’insieme di dati e di informazioni previsti nell’Allegato IV che taluni soggetti devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente ai sensi del D. L. vo n. 161 del 2006, così come modificato dal D. L. vo n. 33 del 2008. Orbene, il decreto summenzionato, recante “Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria” si applica dunque alle pitture, alle vernici e ai prodotti per carrozzeria (elencati nell’allegato I) per i quali fissa il contenuto massimo di COV ammesso ai fini dell’immissione sul mercato. Tali prodotti sono regolamentati nel dettaglio da questa norma, che prevede, tra l’altro, all’articolo 3, che possano essere immessi sul mercato solo se, a decorrere dalla data di applicazione dei valori limite (di cui all’allegato II), hanno un contenuto di COV uguale o inferiore ai suddetti limiti. Per valutarne la conformità la norma esplica i metodi analitici da applicare nell’allegato III. La norma inoltre, specifica quali categorie di prodotti o di soggetti siano esenti da tali disposizioni o necessitino di un’autorizzazione (ad esempio in caso di restauro e manutenzione di edifici d’epoca), e definisce le regole di etichettatura. E’ però all’articolo 5 – Raccolta e trasmissione di dati, che il decreto sancisce l’onere per i soggetti che effettuano i controlli, per la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ma specialmente i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato I, di trasmettere al Ministero dell’Ambiente entro il 1° marzo di ogni anno, questa sorta di dichiarazione.
I dati e informazioni che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti (cui all’all. I) devono trasmettere sono:

  • Il numero di produttori, il numero di importatori ed il numero degli altri soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell’allegato I.
  • I quantitativi di prodotti elencati nell’allegato I immessi sul mercato, distinguendo quelli rispettivamente immessi sul mercato dai produttori, dagli importatori e da altri soggetti

I dati, invece, trasmessi dai soggetti che effettuano i controlli, sono:

  • Il numero dei controlli, indicando, per ciascun controllo:
    -il tipo di attività (sopralluogo, campionamento e analisi, verifica delle giacenze e dei dati sulle vendite, controllo dell’etichettatura, ecc.).
    ‐ il destinatario (produttore, importatore o altri soggetti);
  • La distribuzione dei controlli rispetto ai mesi dell’anno ed alle singole regioni.
  • I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata, in riferimento a ciascun prodotto di cui all’allegato I, la violazione dei valori limite previsti dall’articolo 3, indicando, in riferimento a ciascun prodotto, il quantitativo complessivo risultato non conforme.
  • I casi, espressi come percentuale sulla somma dei controlli, in cui è stata accertata la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all’articolo 4, indicando se vi sia stata la contestuale violazione dei valori limite previsti dall’articolo 3.
  • Il costo complessivo stimato dei controlli ed il numero e la qualifica dei soggetti adibiti.

Occorre dunque distinguere bene le due differenti “dichiarazioni”, poiché alcune aziende, potrebbero essere soggette all’obbligo di presentazione di una sola di esse o a entrambe. Poniamo il caso che un’azienda produca e venda vernici e pitture per la decorazione e il rivestimento di oggetti destinati ad essere poi venduti al consumatore finale. Per quanto concerne la prima dichiarazione illustrata all’inizio, il soggetto interessato dovrebbe verificare se la sua attività supera determinate soglie di capacità produttiva, previste dall’art. 275 già visto. Qualora infatti l’azienda consumasse più di 100 tonnellate/anno di solvente, ricadrebbe nella categoria 6[3] della parte II dell’Allegato III alla parte quinta del T.U.A.
Per essere assoggettato anche o solo all’onere di presentazione dei dati e delle informazioni cui all’allegato III-bis del D. L. vo n. 161/06, occorrerebbe verificare in prima istanza se le vernici prodotte ricadono nel campo di applicazione del decreto, principalmente pitture e vernici per l’edilizia o impiegati per la carrozzeria (ovvero se sono elencati nell’allegato I). Sarebbe altresì fondamentale considerare il reale e/o potenziale impiego finale degli oggetti destinati ad essere decorati e rivestiti con quelle vernici e pitture: se l’oggetto fosse una grondaia, ad esempio, allora sull’interessato ricadrebbe l’onere di presentazione di tale “dichiarazione COV” poiché i suoi prodotti diverrebbero vernici e pitture per il rivestimento di strutture connesse con manufatti edilizi!

 

[1] Art. 275, comma 2: “Se nello stesso stabilimento sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano secondo le modalità di cui al comma 7, i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso stabilimento, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente. Le attività di cui alla parte II dell’Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.
[2] Punto 2, parte V, Allegato III alla Parte quinta del T.U.A.: a) Input di solventi organici [I]: I1. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell’arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa. I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogni qualvolta sia usato per svolgere l’attività). b) Output di solventi organici [O]: O1. Emissioni negli effluenti gassosi. O2. La quantità di solventi organici scaricati nell’acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5. O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all’uscita del processo. O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell’aria. È inclusa la ventilazione generale dei locali nei quali l’aria e scaricata all’esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. O5. La quantità di solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti degli effluenti gassosi o delle acque reflue, o catturati ad esempio mediante adsorbimento, se non sono stati considerati ai sensi dei punti O6, O7 o O8). O6. La quantità di solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti. O7. La quantità di solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto avente i requisiti richiesti per il relativo commercio. O8. La quantità di solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono stati considerati ai sensi del punto O7. O9. La quantità di solventi organici scaricati in altro modo.
[3]6. Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno”.

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