Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

D.L. "Salva aziende": quali effetti producono le nuove nozioni di "produttore", "raccolta" e "deposito temporaneo" di rifiuti?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il D.L. n. 92 del 4 luglio 2015 contiene alcune modifiche al D.L.vo n. 152/2006 che sono destinate ad avere ricadute operative molto importanti nell’ambito della gestione dei rifiuti.
Innanzitutto si segnala la modifica della definizione di “produttore di rifiuti” (art. 183, comma 1, lett. f), D.L.vo n. 152/2006). La nuova definizione ora individua come produttore “il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”. Si tratta di una previsione che si discosta – ingiustificatamente – da quella comunitaria contenuta nell’art. 3, par. 1, n. 5 della Direttiva 2008/98/CE, in base alla quale è produttore “la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti”. Si pensi a tal proposito all’utilizzo della congiunzione “e”, che non trova riscontro nella norma UE e che potrebbe comportare un’estensione non motivata della figura del produttore. Tale nuova definizione comporterà infatti problemi pratici non indifferenti: ci si riferisce, ad esempio, alla corretta individuazione del produttore nel caso in cui sia stato sottoscritto un contratto di appalto o di sub-appalto o in caso di attività di manutenzione.
Il D.L. n. 92/2015 interviene inoltre sulla nozione di “raccolta di rifiuti”, contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. o), D.L.vo n. 152/2006, che allo stato attuale così recita: “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”. In tal caso è evidente la confusione generata dal legislatore, che ha inserito un rimando al “deposito preliminare” presumibilmente ignorando che lo stesso costituisce una precisa operazione di smaltimento (D15) contemplata dall’Allegato B, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006.
Lo stesso rimando al “deposito preliminare” è stato inserito nella definizione di “deposito temporaneo” ex art. 183, comma 1, lett. bb), D.L.vo n. 152/2006, la quale attualmente è così formulata: “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti…”. Anche in tal caso si registra una differenza rispetto alla definizione fornita dal legislatore comunitario, che sottenderebbe un tentativo di allargare l’ambito applicativo di concetto, sulla scia peraltro di una corrente giurisprudenziale nazionale esistente in materia. Peraltro, non si comprende – stante l’espresso richiamo ad un’operazione di smaltimento ex Allegato B, D.L.vo n. 152/2006 – in che modo si potrebbe configurare l’effettuazione di un deposito temporaneo come attività preventiva rispetto ad una successiva operazione di recupero. Senza contare che, per definizione, il deposito temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione, mentre il deposito preliminare è attività che, come già rilevato, deve essere autorizzata.
E’ evidente, quindi, che la modifica delle summenzionate definizioni non è solo un dato formale, ma implica ricadute operative complesse e – ad una prima lettura – non del tutto giustificate, anche alla luce del fatto che le stesse sono contenute in un Decreto Legge che modifica disposizioni di origine comunitaria. Si auspica dunque ad una modifica delle nuove norme in sede di conversione in legge.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata