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D.L. Sblocca Italia e ambiente: prime considerazioni a seguito della conversione in legge

di Giulia Guagnini

Categoria: Generalità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 11 novembre 2014 (S.O. n. 85) è stata pubblicata la Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca Italia), in vigore dal 12 novembre.
Il Decreto Sblocca Italia come convertito contiene svariate disposizioni che impattano sulla materia ambientale, sia introdotte ex novo dalla Legge di conversione che già contenute nel D.L. e semplicemente confermate, le quali in molti casi apportano modifiche direttamente al D.L.vo n. 152/2006.
L’art. 7 è dedicato alla gestione delle risorse idriche e di mitigazione del rischio idrogeologico, con l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Si noti altresì il comma 8-bis, introdotto dalla Legge di conversione, che prevede la modifica dell’art. 185, D.L.vo n. 152/2006, con esclusione dalla disciplina dei rifiuti, oltre ai già contemplati “sedimenti spostati all’interno di acque superficiali”, i sedimenti che confluiscono nelle “pertinenze idrauliche”.
Il successivo art. 8 reca novità in materia di terre e rocce da scavo. A tale ultimo proposito, si segnala che il legislatore ha demandato ad un futuro D.P.R., da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il compito di emanare apposite disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo alcuni principi che dovranno riguardare, fra gli altri, il deposito temporaneo e i piccoli cantieri.
Nell’ambito delle misure volte alla semplificazione burocratica, l’art. 9 interviene sulla disciplina in tema di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Di rilievo sono altresì le nuove previsioni sull’edilizia (art. 17 e ss.), che in un’ottica di semplificazione apportano svariate modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico sull’edilizia): si segnalano ad esempio le disposizioni in tema di riqualificazione delle aree, nonché la previsione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga e le norme finalizzate all’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo.
Gli artt. 33-35 sono invece specificamente dedicati alla “materia ambientale”.
L’art. 33 è volto alla disciplina delle bonifiche e della rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, con specifica previsione, nell’art. 33-bis (introdotto dalla Legge di conversione), di disposizioni volte a regolamentare gli interventi di bonifica dell’amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato.
Il successivo art. 34, confermato dalla Legge di conversione, reca misure per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, nonché misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica. Infine, l’art. 35 (interamente sostituito in sede di conversione) contiene norme ai fini della realizzazione di un sistema adeguato di gestione dei rifiuti urbani. A tal proposito si noti, in particolare, l’inserimento di un nuovo comma 3-bis nell’art. 182, D.L.vo n. 152/2006, in virtù del quale il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori del territorio della Regione nel quale sono prodotti non si applicherà in casi di rifiuti urbani prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile. Le nuove disposizioni vanno inoltre ad incidere sugli impianti di recupero energetico e di smaltimento di rifiuti, con particolare riferimento agli STIR (ovvero gli Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti).
Si segnalano infine le norme in materia di energia contenute negli artt. 36 e ss., volte, fra l’altro, ad incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e a regolamentare le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, che assumono la qualifica attività di interesse strategico. Da notare altresì le previsioni in tema di interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi (art. 36-bis).

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