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D.LGS. 231/01: l’importanza di un MOG idoneo e dell’art. 17 per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale; le ultime modifiche normative
di Fabrizio Salmi
Categoria: Responsabilità ambientali
Il 07 marzo 2023 è entrata in vigore la legge 3 marzo 2023, n. 17 che converte il Dl 2/2023, nel quale sono presenti delle deroghe in merito all’operatività delle sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 per gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale.
Nella legge di conversione è stato di fatto confermato quanto disposto nel Dl 2/2023. Viene esteso agli Enti dichiarati di interesse strategico nazionale l’obbligo da parte del Giudice, al posto di applicare la sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’Ente, di far proseguire l’attività da parte di un Commissario giudiziale per il periodo di durata della sanzione.
Se l’ente, dopo il reato presupposto che ha dato luogo all’applicazione della sanzione è stata ammessa all’amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell’attività è affidata al Commissario già nominato per la procedura di amministrazione straordinaria. La nomina del Commissario si applica anche nel caso in cui la sanzione interdittiva sia applicata quale misura cautelare (articolo 45, Dlgs 231/2001).
Confermate anche le modifiche dell’articolo 17 del Dlgs 231/2001 sulla non applicazione delle sanzioni interdittive per l’Ente nel caso risarcimento del danno ed eliminazione delle carenze organizzative. Si stabilisce che in nessun caso si applicano le sanzioni interdittive se pregiudicano la continuità dell’attività degli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale a patto però di eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi.
Il modello è considerato “idoneo” ex lege quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico della società sono adottati provvedimenti che assicurino, anche tramite modelli organizzativi, il bilanciamento tra esigenze di continuità della produzione e salvaguardia dell’occupazione e tutela della sicurezza sul lavoro, della salute e dell’ambiente.
Tali modifiche si inseriscono nella ratio già prevista dal D.lgs. 231/01 in materia di misure cautelari, l’iter rimane pressoche invariato, prevedendo che il procedimento di applicazione delle misure cautelari interdittive abbia inizio dalla richiesta del pubblico ministero e l’eventuale ordinanza applicativa del giudice.
Era già previsto che le misure cautelari interdittive possono poi essere sospese dal giudice che ha già applicato la misura se l’ente chiede di poter realizzare quegli adempimenti (risarcitori, riparatori e riorganizzativi) che, all’esito del giudizio, secondo l’art. 17 d.lgs. 231/2001, impediscono l’irrogazione in via definitiva delle sanzioni interdittive e che, secondo, invece, l’art. 12, comma 2, comportano la riduzione di quella pecuniaria da un terzo alla metà
È bene ricordare che la misura interdittiva perde efficacia entro un anno dalla data di notifica dell’ordinanza applicativa oppure in caso di sentenza che esclude la responsabilità dell’ente se l’illecito amministrativo contestato non sussiste; o di sentenza di non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative o del reato presupposto.
La legge di conversione non ha portato modifiche sostanziali relativamente alle misure cautelari, ma ha introdotto, per i soli Enti dichiarati di interesse strategico nazionale, alcuni presidi volti a tutelare l’attività essenziale svolta dagli stessi.
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D.LGS. 231/01: l’importanza di un MOG idoneo e dell’art. 17 per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale; le ultime modifiche normative
di Fabrizio Salmi
Il 07 marzo 2023 è entrata in vigore la legge 3 marzo 2023, n. 17 che converte il Dl 2/2023, nel quale sono presenti delle deroghe in merito all’operatività delle sanzioni interdittive ex Dlgs 231/2001 per gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale.
Nella legge di conversione è stato di fatto confermato quanto disposto nel Dl 2/2023. Viene esteso agli Enti dichiarati di interesse strategico nazionale l’obbligo da parte del Giudice, al posto di applicare la sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’Ente, di far proseguire l’attività da parte di un Commissario giudiziale per il periodo di durata della sanzione.
Se l’ente, dopo il reato presupposto che ha dato luogo all’applicazione della sanzione è stata ammessa all’amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell’attività è affidata al Commissario già nominato per la procedura di amministrazione straordinaria. La nomina del Commissario si applica anche nel caso in cui la sanzione interdittiva sia applicata quale misura cautelare (articolo 45, Dlgs 231/2001).
Confermate anche le modifiche dell’articolo 17 del Dlgs 231/2001 sulla non applicazione delle sanzioni interdittive per l’Ente nel caso risarcimento del danno ed eliminazione delle carenze organizzative. Si stabilisce che in nessun caso si applicano le sanzioni interdittive se pregiudicano la continuità dell’attività degli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale a patto però di eliminare le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato della specie di quello verificatosi.
Il modello è considerato “idoneo” ex lege quando nell’ambito della procedura di riconoscimento dell’interesse strategico della società sono adottati provvedimenti che assicurino, anche tramite modelli organizzativi, il bilanciamento tra esigenze di continuità della produzione e salvaguardia dell’occupazione e tutela della sicurezza sul lavoro, della salute e dell’ambiente.
Tali modifiche si inseriscono nella ratio già prevista dal D.lgs. 231/01 in materia di misure cautelari, l’iter rimane pressoche invariato, prevedendo che il procedimento di applicazione delle misure cautelari interdittive abbia inizio dalla richiesta del pubblico ministero e l’eventuale ordinanza applicativa del giudice.
Era già previsto che le misure cautelari interdittive possono poi essere sospese dal giudice che ha già applicato la misura se l’ente chiede di poter realizzare quegli adempimenti (risarcitori, riparatori e riorganizzativi) che, all’esito del giudizio, secondo l’art. 17 d.lgs. 231/2001, impediscono l’irrogazione in via definitiva delle sanzioni interdittive e che, secondo, invece, l’art. 12, comma 2, comportano la riduzione di quella pecuniaria da un terzo alla metà
È bene ricordare che la misura interdittiva perde efficacia entro un anno dalla data di notifica dell’ordinanza applicativa oppure in caso di sentenza che esclude la responsabilità dell’ente se l’illecito amministrativo contestato non sussiste; o di sentenza di non doversi procedere per l’intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative o del reato presupposto.
La legge di conversione non ha portato modifiche sostanziali relativamente alle misure cautelari, ma ha introdotto, per i soli Enti dichiarati di interesse strategico nazionale, alcuni presidi volti a tutelare l’attività essenziale svolta dagli stessi.
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