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Dalla Summer School di Rivalta le novità sui materiali da scavo

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Si è svolta con il consueto successo, consolidato ormai da alcuni anni, la seconda edizione della Summer School “Gestione Rifiuti. Novità e criticità- Aspetti pratici ed operativi” a Rivalta (PC).

In particolare, Linda Collina, geologa esperta di bonifiche, ha approfondito nella giornata di giovedì 27 giugno u.s. l’attuale disciplina e gestione dei materiali da scavo. Infatti, proprio alla luce della recentissima entrata in vigore del D.L. 69/2013 (Decreto Fare) e della L. 71/2013 che hanno innovato significativamente la materia, ci sono alcune criticità.

L’art. 41, c. 2, Decreto Fare, introduce all’interno dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 (sottoprodotto) un nuovo c. 2-bis, il quale stabilisce che il D.M. 161/2012 “si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”. A ciò si aggiunge la previsione della L. 71/2013 (in vigore dal 26 giugno 2013), il cui articolo 8-bis introduce due importanti deroghe alla disciplina dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo contenuta nel sopracitato “Decreto Fare”. In particolare, il c. 1 conferma l’applicazione del D.M. 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA, mentre nel c. 2 si stabilisce che alla gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni “continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In sintesi, quindi:

– fino al 26 giugno 2013, le terre e rocce da scavo potevano essere:

  1. 1. rifiuti speciali – ex art. 184 TUA;
  2. 2. non rifiuti – ex art. 185 TUA;
  3. 3. sottoprodotti – ex art. 184 bis e D.M. 161/2012.

– dal 26 giugno 2013, le terre e rocce da scavo possono essere:

  1. 1. rifiuti speciali – ex art. 184 TUA;
  2. 2. non rifiuti – ex art. 185 TUA;
  3. 3. sottoprodotti – ex art. 184 bis. Ma bisogna ulteriormente distinguere:

a) in caso di volumi < 6.000m3: art. 186 TUA;

b) in caso di opere soggette a VIA/AIA: D.M. 161/2012.

Qualora un’opera, però, non sia soggetta né a VIA né ad AIA, ed abbia un volume > 6.000m3, cosa si applica? Come si qualificano quei materiali da scavo? Ad avviso di chi scrive si ritiene che l’art. 184-bis non sia applicabile alle ipotesi residuali: bisognerà valutare tra art. 184 e art. 185 TUA.

Tra le altre criticità emerse durante il corso, si segnalano i concetti di riutilizzo dei materiali da scavo nello “stesso sito”: tecnicamente per stesso sito s’intende stesso cantiere, ma quando un cantiere è costituito da più lotti fisicamente distanti tra loro? L’importante è che siano tutti indicati, sin dalla fase progettuale, come aree del medesimo cantiere.

Ancora: cosa s’intende per terreno “naturale”? Che proviene dal sito? O che è geologicamente naturale (ad es., argilla)? Perché in tal caso potrebbe anche non essere del sito …

Ora che il D.M. 161/2012 si applica solo ai materiali da scavo risultanti da opere soggette a VIA/AIA, l’art. 6 recante situazioni di emergenza andrebbe riformulato: come può esserci un’emergenza sotto questi procedimenti?

Da ultimo si conclude facendo presente che, ora che l’art. 186 è tornato in auge, anche i provvedimenti adottati a livello regionale sui materiali da scavo da piccoli cantieri hanno la concreta possibilità di avere un seguito operativo.

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