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I datori di lavoro saranno obbligati alla formazione?

di Paola Rossi

Categoria: Sicurezza lavoro

Il Decreto Fiscale (o fisco-lavoro) – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha riformato il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 apportando modifiche sostanziali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Fra le novità introdotte vi è quella dell’obbligo della formazione dei datori di lavoro!

 

All’art. 37 si legge: I datori, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

In attesa degli Accordi in materia di formazione (entro il 30 giugno 2022…) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire l’individuazione:

– durata/contenuti minimi/modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di lavoro

– modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Recentemente, maggio 2024, è stata pubblicata la Bozza del nuovo ASR formazione sicurezza, che individuazione la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi.

 

Il datore di lavoro attraverso il corso (minimo di 16 ore) sarà in grado di svolgere i compiti, gli “obblighi” ex art. 18 D. Lgs. n. 81/2008, conoscendo gli aspetti normativi, di organizzazione e gestione della sicurezza e le responsabilità (quindi sanzioni) legate al suo ruolo.

In caso di cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo (con durata minima di 6 ore), con i contenuti e i compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

 

Ad oggi solo i Datori di lavoro che assumono in sé il ruolo diretto di RSPP hanno effettuato i corsi previsti, nei casi e modi stabiliti dalla legge.

Quindi è un’assoluta novità la formazione per tutti i datori di lavoro, sicuramente positiva, ma nella pratica potremmo ipotizzare vari scenari, come per esempio in merito all’identificazione dei datori di lavoro, a chi farà il corso, ai sistemi di deleghe…

 

La materia è complessa, ma nell’ottica di “persona al comando” preparata, consapevole per sé e per i suoi lavoratori, nella prospettiva di adempiere al principio Costituzionale della tutela alla salute (e aggiungiamo sicurezza), o quello di “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” (art. 2, D. Lgs. 81/08 definizione di salute) e di applicare, gestire e conoscere i principi del sistema di prevenzione.

 

Attendiamo l’Accordo. Si raggiungeranno gli obiettivi sperati dalla normativa? Che implicazioni e riscontri avremo nella la piccola, media e grande impresa?

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