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DDL di modifica al TUA: si riparte?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Generalità

La versione più recente del disegno di legge (n. 121) recante “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre disposizioni in materia ambientale” è stato comunicato alla Presidenza lo scorso 15 marzo. Detto DDL, pur riproducendo il testo già approvato dal Senato in data 9 maggio 2012, si propone di disciplinare con maggior precisione ed efficacia una serie di aspetti legati alla legislazione ambientale.
Tra gli aspetti più significativi, si segnalano gli articoli 3 e 4 relativi agli sfalci provenienti dall’attività di manutenzione del verde pubblico e privato urbano. L’ipotesi di riforma propone che qualunque residuo dell’attività di potatura di “alberi” – a prescindere dalla provenienza – possa “anch’esso” essere ricondotto nella categoria dei “sottoprodotti” ex art. 184 bis, se utilizzato per produrre energia da tale biomassa. Oltre a sottolineare il fatto che “sfalci e potature” sono termini introdotti dal Legislatore italiano, mentre nella corrispondente norma della Dir. 98/08/CE non ve n’è alcuna traccia, si segnalano due aspetti critici: nel presente DDL ci si limita solo al “materiale derivante dalla potature degli alberi” e, in secondo luogo, si crea confusione tra “non rifiuti” ex art. 185 (come sarebbe corretto) e sottoprodotti ex art. 184 bis (come riportato nel testo, ma sostanzialmente errato).
Il successivo art. 5 dispone in tema di miscelazione di rifiuti: in considerazione del fatto che in passato è stata modificata la nozione di miscelazione e quella di rifiuto pericoloso, la citata norma stabilisce che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni stesse.
In tema di organizzazione territoriale del ciclo di gestione rifiuti, l’art.6 introduce la nuova lett. f-bis) all’art. 200, prevedendo che l’azienda costituta da soli enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti: in tal caso l’azienda diventa autorità d’ambito a tutti gli effetti e l’affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti avviene direttamente.
Si segnala l’introduzione del nuovo art. 213 bis, al fine di disciplinare il trattamento dei rifiuti tramite il compostaggio aerobico e la digestione anaerobica. L’obiettivo è quello di semplificare tutte le procedure autorizzative relativamente agli impianti di compostaggio c.d. di prossimità (impianti di piccole dimensioni che servono un massimo di qualche decina di utenze), oggi sottoposti allo stesso iter autorizzativo dei grandi impianti.
L’art. 10 modifica l’art. 228 del TUA: il contributo ambientale per i pneumatici fuori uso costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è soggetto ad Iva e deve essere riportato in modo chiaro su ciascuna fattura nell’importo vigente alla data della cessione del prodotto.
In tema di terre e rocce da scavo, l’art. 13 stabilisce che i materiali da scavo provenienti da miniere dismesse o esaurite, collocate all’interno dei S.I.N., possono essere utilizzati nelle medesime aree minerarie per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, etc …
Un’altra norma d’interesse è rappresentata dall’art. 17 relativo ai RAEE: questa disposizione prevede che rientrino nella fase della raccolta il raggruppamento di AEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta.
Gli articoli 24 e 25 prevedono alcune misure destinate ad ampliare il campo delle imprese beneficiarie dei previsti interventi normativi e regolamentari di semplificazione e riduzione dei controlli a livello ambientale, facendo rientrare tra queste le imprese certificate EMAS.
Infine, l’art. 26 dispone misure di semplificazione ambientale volte a ridurre gli oneri di trattamento dei residui e scarti di produzione e di consumo. Inoltre, viene prevista la possibilità che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, o comunque, di lavorazione industriale, siano conferiti direttamente agli impianti di smaltimento o recupero in condizione di soddisfare i requisiti ambientali previsti.

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