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DDL in materia di controllo ambientale: le novità proposte in tema di vigilanza, indagini e sanzioni

di Giulia Guagnini

Categoria: Vigilanza e controlli

E’ attualmente in esame in commissione al Senato un disegno di legge recante “Disposizioni in materia di controllo ambientale[1], che, qualora approvato, apporterebbe significative novità in materia di reati ambientali.
IL DDL, proposto da otto senatori appartenenti al M5S, si pone come finalità principale quella di intervenire sulle attività di vigilanza e d’indagine, nonché sugli aspetti sanzionatori relativi alla materia ambientale e, in misura minore, alla salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo si compone di due titoli: il Titolo I è dedicato al “Sistema di controllo ambientale”, mentre il Titolo II reca norme relative al “Sistema sanzionatorio”.
In particolare, l’art. 1 (“Definizioni”) apporta alcuni correttivi alla definizione di danno ambientale ai sensi dell’art. 300, D.L.vo n. 152/2006. Da notare, inoltre, l’inserimento di una definizione di “ambiente”, di “disastro ambientale” e di “soggetto responsabile”.
Il capo I (artt. 2-10), ridefinisce gli organismi del sistema di controllo ambientale, istituendo in primo luogo le “Direzioni ambiente e salute”, dotate tra l’altro di una direzione investigativa sul modello delle direzioni antimafia. Gli organismi del sistema di controllo ambientale vengono così accorpati in “un unico corpo interforze, militare e civile”, in grado di “ottimizzare tutte le risorse e le informazioni a disposizione[2]. La Direzione nazionale, con sede a Roma, avrà compiti di coordinamento delle attività svolte dalle direzioni distrettuali, mentre la direzione investigativa, dislocata su tutto il territorio nazionale con sedi regionali e locali, sarà responsabile dello svolgimento delle indagini relative ai reati ambientali e delle attività di investigazione preventiva attinenti i crimini contro l’ambiente e la salute.
Il capo II (artt. 12-14) tende a rafforzare il sistema di accesso all’informazione ambientale. Si noti, tra l’altro, l’art. 13, che prevede la pubblicazione di un elenco di tutte le aziende – e relative persone fisiche titolari o coinvolte – che siano risultate responsabili di reati ambientali (o che comunque, si noti, “abbiano posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell’ambiente e della salute”), prevedendo la loro esclusione da finanziamenti, incentivi e contributi pubblici, nonché il divieto di partecipazione alle gare indette dalla pubblica amministrazione.
Come già accennato, il Titolo II del disegno di legge riguarda il sistema sanzionatorio. Il Capo I, recante “Modifiche al codice dell’ambiente”, è volto anzitutto a “rafforzare l’efficacia e la dissuasività di un impianto che è attualmente impostato su fattispecie contravvenzionali, la cui inadeguatezza è ormai avvertita anche in sede europea[3]. L’art. 15, infatti, apporta numerose modifiche al D.L.vo n. 152/2006, per potenziare l’impianto sanzionatorio in materia di AIA, di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, di scarico nelle acque del mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, di abbandono di rifiuti e di gestione di rifiuti non autorizzata. Le modifiche, nello specifico, consistono nell’abbandono della natura contravvenzionale della relativa sanzione a favore della reclusione e della multa, con conseguente classificazione della condotta criminosa quale “delitto”. La medesima operazione è prevista per gli illeciti afferenti l’inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. E’ invece previsto un inasprimento delle sanzioni già previste per le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, nonché di illecita miscelazione di rifiuti, di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi, di inottemperanza all’ordinanza del Sindaco di rimozione di rifiuti abbandonati, di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari, nonché di emissioni in atmosfera. Da notare, in tema di rifiuti, la proposta abrogazione dell’art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 sulla gestione di rifiuti non autorizzata, che confluirebbe nel nuovo art. 255 intitolato “Abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.
Il Capo II del Titolo II, invece, prevede una serie di modifiche al codice penale volte in particolare all’inserimento, nel medesimo, di un apposito titolo concernente i delitti ambientali. E’ infatti prevista l’introduzione del Titolo VI-bis riguardante i delitti contro l’ambiente, che comprenderà le seguenti fattispecie:
– Associazione eco-mafiosa (art. 416-bis.1);
– Inquinamento ambientale (art. 452-bis);
– Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l’incolumità personale (art. 452-ter);
– Disastro ambientale (art. 452-quater);
– Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette (art. 452-quinquies);
– Traffico di rifiuti (art. 452-septies);
– Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive (art. 452-octies);
– Frode in materia ambientale (art. 452-novies);
– Impedimento al controllo (art. 452-decies);
– Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio (art. 452-undecies);
– Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-duodecies);
– Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni (art. 452-quaterdecies);
– Danneggiamento delle risorse economiche ambientali (art. 498-bis).

Sono previste delle circostanze aggravanti per determinati reati ambientali, applicabili nel caso in cui il danno o il pericolo abbiano ad oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero se derivi dall’immissione di radiazioni ionizzanti (cfr. nuovo art. 452-sexies).
Viene inoltre disposta l’equiparazione dell’autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza della medesima (cfr. art. nuovo art. 452-quinquiesdecies), e istituito un meccanismo di ravvedimento operoso (cfr. nuovo art. 452-sexiesdecies). L’art. 20 del disegno di legge, invece, introduce la possibilità di estendere il sequestro per equivalente patrimoniale finalizzato all’eventuale confisca anche per i reati ambientali.
Peraltro, anche l’istituto della prescrizione viene coinvolto nella novella (cfr. art. 16, commi 1-3): con specifico riguardo ai reati ambientali si registra il raddoppio dei termini previsti dal D.L.vo n. 152/2006 e dal codice penale.
Il capo III del Titolo II prevede infine ulteriori disposizioni risarcitorie e procedurali (es. arresto in flagranza differita; legittimazione all’azione di risarcimento del danno ambientale anche alle associazioni locali territorialmente competenti). Di particolare rilevanza risulta l’art. 19, che dispone l’introduzione, nel D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231[4], di tutti i riferimenti ai nuovi delitti ambientali.
L’entrata in vigore delle modifiche apportate al codice penale è peraltro subordinata all’adozione, da parte del Governo, di un apposito decreto legislativo che dovrà individuare le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni contenute nella legge (art. 22). Tale decreto legislativo dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge si legge infine che “si auspica che il presente disegno di legge possa essere celermente esaminato ed approvato, in modo da offrire ai cittadini, agli imprenditori, ma anche agli amministratori ed agli operatori della giustizia un più penetrante ed efficace apparato normativo che contribuisca a rendere effettiva l’applicazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione”.



[1] N. 1306, XVII Legislatura, in www.senato.it.

[2] Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di legge cit..

[3] Cfr. nota 2.

[4]Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 ed in vigore dal 4 luglio 2001.

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