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Il 20 novembre 2012 la commissione di Giustizia del Senato in sede deliberante ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge As 71-335-399-1119-1283-B. Tale D.D.L. reca modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Detto disegno di legge, all’art. 5, apporta un’importante aggiunta all’art. 1136 del codice civile. Infatti, specificando la necessità dell’ottenimento della maggioranza richiesta dall’art. 1136 del c.c., stabilisce che i condomini possono disporre innovazioni in merito a opere e interventi per migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e impianti ma, soprattutto, innovazioni che hanno per oggetto opere ed interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche per il contenimento del consumo energetico, nonché, per la produzione di energia mediante impianti di cogenerazione e fonti rinnovabili da parte del condominio o terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o di godimento del lastricato solare o di altra superficie comune. Anche un solo condomino, continua l’art. 5, può inoltrare la richiesta al fine di ottenere la deliberazione degli interventi qui sopra riportati. Tal richiesta, però, dovrà contenere precise indicazioni inerenti le modalità di esecuzione delle innovazioni proposte e, dopo ciò, l’amministratore sarà tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni. Continuando sul tema della produzione di energia da fonti rinnovabili il D.D.L. con l’art. 7 aggiunge, dopo l’art. 1122 del codice civile, l’art. 1122-bis. Con il sopracitato articolo si consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio. Tali installazioni possono essere disposte su ogni idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Rilevanti modifiche al Codice Civile sono apportate anche dall’art. 16 che alla lettera b vieta, aggiungendo tale fattispecie all’art. 1138 c.c., la possibilità di prevedere norme del regolamento condominiale che vietino di possedere o detenere animali domestici.
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Riforma del condominio e novità ambientali
di Alessandro Fummi
Il 20 novembre 2012 la commissione di Giustizia del Senato in sede deliberante ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge As 71-335-399-1119-1283-B. Tale D.D.L. reca modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Detto disegno di legge, all’art. 5, apporta un’importante aggiunta all’art. 1136 del codice civile. Infatti, specificando la necessità dell’ottenimento della maggioranza richiesta dall’art. 1136 del c.c., stabilisce che i condomini possono disporre innovazioni in merito a opere e interventi per migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e impianti ma, soprattutto, innovazioni che hanno per oggetto opere ed interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche per il contenimento del consumo energetico, nonché, per la produzione di energia mediante impianti di cogenerazione e fonti rinnovabili da parte del condominio o terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o di godimento del lastricato solare o di altra superficie comune.
Anche un solo condomino, continua l’art. 5, può inoltrare la richiesta al fine di ottenere la deliberazione degli interventi qui sopra riportati. Tal richiesta, però, dovrà contenere precise indicazioni inerenti le modalità di esecuzione delle innovazioni proposte e, dopo ciò, l’amministratore sarà tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni.
Continuando sul tema della produzione di energia da fonti rinnovabili il D.D.L. con l’art. 7 aggiunge, dopo l’art. 1122 del codice civile, l’art. 1122-bis. Con il sopracitato articolo si consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio. Tali installazioni possono essere disposte su ogni idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Rilevanti modifiche al Codice Civile sono apportate anche dall’art. 16 che alla lettera b vieta, aggiungendo tale fattispecie all’art. 1138 c.c., la possibilità di prevedere norme del regolamento condominiale che vietino di possedere o detenere animali domestici.
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