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Decreto PNRR 2: novità per imballaggi, sanzioni ed energia nella legge di conversione

di Elena Mussida

Categoria: Rifiuti

È entrata in vigore il 30 giugno 2022 la Legge 29 giugno 2022, n. 79 che converte, con modificazioni, il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

La Legge conferma quanto già stabilito in fase di decretazione d’urgenza in tema di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (art. 23), Ecobonus e Sismabonus (art.24), obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art.25), Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (art.27) ed impianti di elettrificazione dei porti (art.33).

 

In sede di conversione sono poi state aggiunte nel Titolo III – dedicato alle misure per l’attuazione del PNRR in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute – diverse disposizioni che apportano novità in materia di imballaggi, sanzioni ed energia:

  • l’art. 23 bis ha stabilito misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse. La norma ha difatti modificato l’articolo 5-bis della legge 20 maggio 2022, n. 67 stabilendo che dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» siano inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».
  • l’art. 25 bis ha aggiunto il comma 5-ter all’articolo 224 del D.lgs. 152/2006 che disciplina il Consorzio nazionale imballaggi (Conai). Il nuovo comma prevede che l’Accordo di programma quadro per la responsabilità gestionale sugli imballaggi tra Conai e i Consorzi di filiera e gli operatori del comparto di riferimento dovrà prevedere che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi Consorzi di filiera o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Pertanto, i produttori e gli utilizzatori possono avvalersi dei Consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dagli stessi consorzi.
  • l’art. 26 bis interviene in materia di contravvenzioni ambientali e modifica la parte Sesta-bis del D.L.vo 152/2006:

a) all’articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale».

 

 

In pratica, sarà il MITE con un decreto ad hoc a determinare gli importi a carico del contravventore per l’attività svolta dall’ente specializzato; tale decreto dovrebbe essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 30 luglio 2022;

b) all’articolo 318-quater, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi del dell’articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti».

Il nuovo comma 2 dell’art. 318-quater richiama quindi di fatto gli importi stabiliti dal comma 4-bis dell’art. 318-ter, precisandone le modalità di riscossione e ribadendo che il pagamento della somma per la contravvenzione commessa estingue il reato, come del resto già stabilito dall’art. 318-septies (Estinzione del reato).

 

 

Il Capo IX, relativo alle “Disposizioni finali”, ha inoltre stabilito all’art. 48 l’abrogazione dell’art. 231, comma 8, del D.L.vo 152/2006 che nello specifico prevede la tenuta del registro di entrata e di uscita dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D.L.vo 209/2003.

 

Piacenza, 1 luglio 2022

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