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Lo “sblocca cantieri” blocca la trasformazione dei rifiuti in prodotti
di Paolo Pipere
Categoria: Rifiuti
Allo scadere delle autorizzazioni migliaia di impianti di recupero non potranno più svolgere la loro attività. A rischio il trattamento di tipologie di rifiuti decisive per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo. Tra i casi più eclatanti gli imballaggi industriali e una parte dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La modifica del comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la disposizione che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto individuando le condizioni che devono essere soddisfatte per la trasformazione dei rifiuti in prodotti, operata con la conversione in legge del decreto “sblocca cantieri” (legge 14 giugno 2019, n. 55) non condurrà agli effetti sperati.
La precedente versione del comma citato disponeva che:
«3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».
La prima parte della norma disponeva che i criteri per verificare l’effettivo rispetto delle quattro condizioni per la cessazio...
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Lo “sblocca cantieri” blocca la trasformazione dei rifiuti in prodotti
di Paolo Pipere
Allo scadere delle autorizzazioni migliaia di impianti di recupero non potranno più svolgere la loro attività. A rischio il trattamento di tipologie di rifiuti decisive per il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo. Tra i casi più eclatanti gli imballaggi industriali e una parte dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La modifica del comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la disposizione che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto individuando le condizioni che devono essere soddisfatte per la trasformazione dei rifiuti in prodotti, operata con la conversione in legge del decreto “sblocca cantieri” (legge 14 giugno 2019, n. 55) non condurrà agli effetti sperati.
La precedente versione del comma citato disponeva che:
«3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210».
La prima parte della norma disponeva che i criteri per verificare l’effettivo rispetto delle quattro condizioni per la cessazio...
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