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Definito il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale

di Paolo Pipere

Categoria: Rifiuti

Cambiano i moduli e slitta la scadenza, ma le difficoltà di compilazione segnalate in passato non sono state risolte.

Il restyling del modello unico di dichiarazione ambientale non introduce le semplificazioni attese sia dalle imprese e dagli enti che producono rifiuti sia dagli operatori del settore. Le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 116 del 2020 prevedono che anche quando diventerà operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), istituito ormai due anni fa, si continuerà a dover compilare e inviare il MUD. Il contrario esatto della semplificazione, se si considera che con l’uso dei formulari e dei registri digitali tutti i dati relativi ai rifiuti confluiranno nella banca dati RENTRI nel corso dell’anno, rendendo del tutto superflua la rendicontazione annuale.

 

In termine per la presentazione della “comunicazione annuale al catasto dei rifiuti”, a causa del ritardo nella pubblicazione del DPCM di approvazione dei nuovi “moduli” informatici, slitta dal 30 aprile al 16 giugno, centoventi giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, secondo le disposizioni dell’articolo 6, comma 2-bis, della Legge 70 del 1994.

 

Il nuovo decreto conferma la tradizionale articolazione della dichiarazione in sei diverse comunicazioni.

 

Comunicazione Rifiuti

Deve essere compilata dai produttori di rifiuti che non soddisfano le condizioni necessarie per beneficiare della possibilità di inviare la Comunicazione semplificata; dai produttori che trasportano i propri rifiuti pericolosi e da tutti gli operatori del settore (trasportatori, gestori di impianti comprende intermediari di servizi di recupero e smaltimento e commercianti senza detenzione dei rifiuti).

 
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Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Si tratta della sezione del MUD riservata ai gestori di impianti di autodemolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs 209/2003. Si tratta della comunicazione in assoluto più complessa, perché comporta per la maggior parte degli impianti anche l’obbligo di compilare il Modulo Gestione della comunicazione rifiuti per documentare l’attività di trattamento dei veicoli che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto citato, per esempio le moto, i camion o i pullman.

 

Comunicazione Imballaggi

La Sezione Consorzi della comunicazione imballaggi deve essere compilata dal CONAI e dai sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti di imballaggio, mentre la Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio è di competenza degli impianti che trattano rifiuti di imballaggio. Anche in questo caso un impianto di recupero che riceve rifiuti di imballaggio e rifiuti d’altro tipo dovrà documentare la sua attività compilando sia questa sezione sia il Modulo Gestione della Comunicazione rifiuti. Una scelta del tutto discutibile, se si considera che nel modulo gestione si indica il codice del rifiuto, consentendo di individuare senza alcuna incertezza i rifiuti di imballaggio.

 

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Con questa sezione i gestori di impianti di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche documentano la loro attività. In proposito valgono le medesime considerazioni già esposte per i gestori di rifiuti di imballaggio: la medesima attività spesso richiede la compilazione di due diverse “Comunicazioni”.

 

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Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione

Questa sezione del MUD, che si compila collegandosi al portale www.mudcomuni.it, deve essere presentata dal Comune o dagli altri soggetti istituzionali responsabili della raccolta e della gestione dei rifiuti urbani. Finalmente, dopo molti anni di attesa, le istruzioni ufficiali di compilazione del MUD sono state corrette e ora prevedono che: “Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita ai sensi dell’articolo 189 comma 4 del d.lgs. 152/2006”. In precedenza, infatti, solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi che li conferivano al servizio pubblico erano esonerati dall’obbligo di dichiararli nel MUD.

 

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Formalmente la comunicazione è inclusa nel MUD ma in realtà i dati relativi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato nazionale e alla raccolta e gestione dei rifiuti derivanti dall’uso di questi prodotti si trasmettono con modalità diverse, imputando i dati nel Registro telematico dei produttori di AEE (www.registroaee.it).
 

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Comunicazione semplificata

La comunicazione semplificata può essere utilizzata esclusivamente dai produttori iniziali di rifiuti che soddisfano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
  • conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

 

Le novità

Le principali modifiche apportate alla modulistica informatica sono le seguenti:

  • i gestori degli impianti di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l’autorizzazione è riferita ad attività capaci di realizzare la “cessazione della qualifica di rifiuto”, perciò la trasformazione del rifiuto in prodotto;
  • la comunicazione rifiuti e quella relativa al trattamento dei veicoli fuori uso sono state modificate, aggiungendo nuovi materiali derivanti dall’attività di recupero e correggendo evidenti errori [rifiuti indicati come risultato di un’attività di recupero capace di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto];
  • è stata modificata la scheda CG – costi di gestione – della comunicazione rifiuti urbani, una sezione della dichiarazione che deve essere compilata dai comuni;
  • sono state modificate, con due anni di ritardo, le categorie della comunicazione RAEE[Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche] per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope, avvenuta il 15 agosto del 2018, e alla conseguente ripartizione in sei categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Perseverando nel precedente errore, si indicano le categorie relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato come riferite ai RAEE, mentre la raccolta di questi ultimi è organizzata sulla base dei raggruppamenti di diverse tipologie di RAEE;
  • Sempre nella comunicazione RAEEè stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

 

Nessun ripensamento, invece, sull’obbligo di predire il futuro, dichiarando sotto la propria responsabilità non ciò che è già avvenuto e deve essere documentato, pertanto la gestione dei rifiuti relativa al 2020, ma invece l’incerto destino dei rifiuti in giacenza nell’impresa o nell’ente al 31/12/2020 e non ancora avviati al recupero o al trattamento.

 

I soggetti obbligati

Le imprese e gli enti tenuti a presentare la “Comunicazione rifiuti” sono i seguenti:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ma non gli imprenditori agricoli, i barbieri e parrucchieri, le estetiste, i tatuatori, ecc.);
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/2006 – quindi rifiuti generati da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque, da abbattimento delle emissioni gassose in atmosfera, da trattamento dei rifiuti, da fosse settiche e reti fognarie – che hanno più di dieci dipendenti (il numero di dipendenti è riferita all’impresa o all’ente e non alla singola unità locale degli stessi);
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006 (“Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita”.

 

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della Comunicazione rifiuti:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila [stando al DPCM di approvazione della modulistica, ma in realtà tutti gli imprenditori agricoli, indipendentemente dal fatturato, sono esonerati per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006];
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi [le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis per il trasporto dei rifiuti generati dalla propria attività];
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) [quindi diversi dai rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque, da abbattimento delle emissioni gassose in atmosfera, da trattamento dei rifiuti, da fosse settiche e reti fognarie];
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa [i liberi professionisti].

 

Piacenza, 25 febbraio 2021

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