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Deroghe alla gestione rifiuti durante l’emergenza sanitaria: le ordinanze regionali contingibili ed urgenti
di Elena Mussida
Categoria: Rifiuti
Premessa
In questo periodo di emergenza sanitaria nazionale sono state diverse le problematiche che hanno interessato il settore della gestione dei rifiuti, sia di quelli urbani che di quelli speciali, tenuto conto anche della grande quantità di rifiuti di dispositivi di protezione individuale (DPI) prodotti[1].
Le criticità emerse, più volte rimarcate anche dalla Associazioni di categoria, sono in gran parte legate al sistema impiantistico nazionale, ossia alla mancanza di specifici impianti di gestione rifiuti che possano far fronte alla momentanea impossibilità di inviare i rifiuti prodotti nel territorio verso altri Stati membri. Nel caso dei rifiuti urbani, invece, si sono riscontrate difficoltà organizzative e logistiche, alle quali si aggiungono quelle legate al sovraccarico degli impianti di gestione e alla potenziale interruzione delle operazioni di ritiro anche a causa dell’assenza o della scarsità di personale.
In questo complesso scenario il Ministero dell’Ambiente ha diramato una Circolare (prot. n. 22276 del 30 marzo 2020) indirizzata a Regioni, Province, Comuni e ISPRA recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza Covid 19 – indicazioni”. In tale provvedimento il Ministero, al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, ha demandato esplicitamente a regioni e provincie autonome, tramite lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti[2] adottate ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006, la possibilità di applicare regimi straordinari di gestione dei rifiuti, anche in deroga ai regimi ordinari vigenti, per la durata dell’emergenza[3].
In particolare, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, la Circolare ha prefigurato la possibilità di addivenire a gestioni straordinarie che comprendano l’aumento della capacità annua di stoccaggio degli impianti, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50% (nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis). Tale incremento dovrà, precisa la Circolare, rispettare in ogni caso alcune condizioni relative alla prevenzione di incendi e all’elaborazione di Piani di emergenza, nonché alla garanzia di spazi adeguati di stoccaggio e di idonei sistemi di copertura dei rifiuti. Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006 possono inoltre disporre, sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, un aumento della capacità di deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 18 mesi.
Altri regimi straordinari di gestione indicati dalla Circolare riguardano la possibilità di incrementare la capacità di deposito anche presso i Centri di raccolta comunali nonché derogare ai regimi ordinari previsti per gli impianti di incenerimento e di smaltimento dei rifiuti in discarica.
Le ordinanze regionali
Ad oggi sono diverse le ordinanze regionali contingibili ed urgenti emanate ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006 in ottemperanza alle disposizioni contenute nella già menzionata Circolare del MATTM. Molte Regioni hanno difatti già emanato proprie ordinanze contenenti misure straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Codiv-19. Di seguito si presenta una breve analisi del contenuto di tali ultimi provvedimenti, con particolare riferimento alle prescrizioni emanate dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Sicilia.
Lombardia
La Regione Lombardia ha adottato, con il decreto n. 520 del 1 aprile 2020 (avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.L.gs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”) diverse disposizioni inerenti la gestione rifiuti, anche in deroga a quelle ordinarie. In particolare, al punto 3 del provvedimento, la Regione stabilisce che, i rifiutirappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da Covid-19 e i fazzoletti di carta debbano essere assimilati agli urbani e debbano essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.
Con riguardo invece all’aumento della capacità di stoccaggio, al punto 16, si specifica che i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano incrementare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%, previa idonea comunicazione all’ente territorialmente competente. Tale disposizione, precisa la Regione, si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
Il provvedimento, inoltre, al punto 17, contiene anche una deroga temporale o quantitativa, immediata e senza comunicazione, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Difatti, i rifiuti posti in deposito temporaneo all’interno del territorio regionale possono ora essere avviati a operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure mantenuti in deposito temporaneo fino al raggiungimento dei 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina ordinaria).
Da notare anche il punto 18 in tema di end of waste il quale stabilisce che, nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti debbano essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto comunque salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto.
Ulteriori prescrizioni contenute nell’ordinanza riguardano anche alcune deroghe all’attività degli impianti di incenerimento, indicazioni circa le modalità del servizio di spazzamento strade, nonché l’attività dei Centri di raccolta.
Emilia-Romagna
La Regione, tramite l’ordinanza del 3 aprile 2020, n. 57, ha anch’essa fornito disposizioni in ordine alla gestione dei rifiuti da DPI utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, stabilendo esplicitamente che gli stessi debbano essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità (punto 3 dell’ordinanza).
Per far fronte alle criticità dell’emergenza, l’ordinanza inoltre stabilisce, al punto 1, che i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo del 20% (che era già stato previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020) sino ad un massimo del 50%, sempre previa comunicazione agli enti competenti. La suddetta disposizione si applica, precisa l’ordinanza, anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 (ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002). Per quanto riguarda invece il deposito temporaneo, in Regione è ora consentito il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, invece, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi.
Friuli Venezia Giulia
Simili soluzioni semplificative per agevolare la gestione emergenziale sono state introdotte anche dal Friuli Venezia Giulia che, con l’Ordinanza Pres. n. 1/2020/AMB, ha disposto importanti misure che coinvolgono l’attività di gestione rifiuti, comprese le discariche e gli impianti di incenerimento. In primis la Regione ha ordinato che i rifiuti urbani prodotti dai cittadini siano gestiti con precise modalità indicate dal Vademecum parte integrante dell’ordinanza e successivamente ha altresì disposto che sia concesso l’incremento della capacità di stoccaggio, capacità annua ed istantanea, degli impianti autorizzati alla messa in riserva o per il deposito preliminare, al massimo del 40% rispetto ai quantitativi autorizzati, sempre nel rispetto delle indicate prescrizioni. L’incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo nella Regione consiste invece nella possibilità per gli impianti regionali di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. L’ordinanza ha poi disposto anche un incremento della durata del deposito dei rifiuti urbani anche presso i centri di raccolta di ulteriori tre mesi per ciascuna frazione merceologica conferita, nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.
Marche
La Regione Marche, con l’ ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020, ha ottemperato a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente ordinando, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), che sia consentito apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti limitatamente ai valori della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%. La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio viene ricondotta ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve essere preventivamente indirizzata all’Autorità competente. La Regione infine stabilisce che è di competenza delle Province territorialmente interessate, ove lo ritengano necessario, l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 di cui alla Circolare del MATTM del 30 marzo 2020, atte a consentire il deposito temporaneo di rifiuti, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Circolare stessa.
Lazio
La Regione Lazio ha disciplinato, con l’ordinanza n.15 del 25 marzo 2020, la raccolta e gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza epidemiologica e, successivamente, con l’Ordinanza n. 22 del 1 aprile 2020, è intervenuta nuovamente per disporre ulteriori misure urgenti attraverso il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare di interrompere il servizio di gestione stesso. La Regione, nell’ultima ordinanza emessa, ha, in particolare, dato nuove disposizioni circa lo stoccaggio e il deposito temporaneo, ordinando: “per gli ampliamenti dei quantitativi in D15 o in R13 per gli impianti autorizzati ai sensi degli art. 29 e ss, art. 208 e art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006: 1. di assentire, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e seguenti e 208 del D.lgs. 152/06, ed alle AUA di cui agli impianti per attività art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, agli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 30% (…)”.
Per quanto riguarda invece l’incremento della capacità di deposito temporaneo nei magazzini autorizzati la Regione acconsente ad “un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo per un limite massimo di 12 mesi”. In tal caso, specifica l’ordinanza, l’impianto dovrà solo tenere presso la sede di produzione operativa dichiarazione di adesione alla deroga prevista nella presente ordinanza”.
Ulteriore disposizione riguarda poi i centri di raccolta comunali, ai quali è consentito un incremento del 20% dei quantitativi e un raddoppio della durata del tempo di permanenza dei rifiuti conferiti (previa esplicito nulla osta del competente ufficio comunale).
Sicilia
La Regione Sicilia ha prontamente emanato, prima che venisse diramata la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020, tramite l’Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020, misure volte alla gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. In particolare, la Regione ha stabilito speciali modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e in seguito ha indicato le possibili deroghe alle autorizzazioni degli impianti, tra cui l’aumento del 20% della capacità annua e del 50% di quella istantanea dei quantitativi autorizzati per le operazioni D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva). Oltre a ciò, sono molte altre le disposizioni contenute nell’ordinanza: in particolare è stato stabilito, per far fronte alle criticità legate all’emergenza, che per gli impianti di compostaggio restino sospese le disposizioni tecniche regionali che abbiano introdotto parametri più restrittivi rispetto alle disposizioni normative nazionali. In ultimo, la Regione si è preoccupata di disporre anche modalità di accelerazione delle procedure amministrative: difatti, al fine di accelerare la dotazione, sul territorio regionale, di un adeguato potenziale impiantistico gli Enti competenti daranno la massima priorità, anche in deroga all’ordine cronologico delle istanze, ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l’avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, ritenuti strategici e necessari ai fini del superamento della crisi.
Concludendo, si precisa che, alla data del presente commento – da quanto risulta – anche altre Regioni oltre a quelle sopra elencate hanno adottato, a seguito della Circolare del MATTM, ordinanze di cui all’art. 191 D.L.vo 152/2006 e, in particolare, si segnala l’ordinanza n. 22 del 1°aprile della Regione Toscana, con cui la regione disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti presso le strutture socio-sanitarie residenziali toscane, l’ordinanza n.16 del 3 aprile 2020 della Regione Sardegna, con cui vengono stabiliti – anche qui – l’aumento della capacità di stoccaggio e di deposito temporaneo di rifiuti, nonché l’ordinanza 31 marzo 2020, n.13 della Regione Basilicata (emanata ancor prima della pubblicazione della Circolare del Ministero dell’Ambiente).
[1] Sulla gestione dei rifiuti da DPI si veda P.PIPERE: “Come avviare allo smaltimento mascherine e guanti utilizzati nei luoghi di lavoro durante la fase di emergenza da COVID-19?” pubblicato sul sito di TuttoAmbiente.
[2] Sul punto si veda M.BALOSSI: “Il potere di ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/06” pubblicato sul sito di TuttoAmbiente.
[3] Per completezza, si ricorda che prima dell’emanazione della Circolare del Ministero dell’Ambiente il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha approvato il 23 marzo 2020 un documento di supporto alla gestione dell’emergenza recante “Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19”, tenendo ovviamente conto anche delle linee di indirizzo fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. Il Consiglio SNPA, in particolare, ha individuato l’urgenza di interventi, anche a carattere normativo e tramite il raccordo con le autorità regionali, in relazione alla presumibile necessità di incrementare la capacità di stoccaggio e la capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi.
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Deroghe alla gestione rifiuti durante l’emergenza sanitaria: le ordinanze regionali contingibili ed urgenti
di Elena Mussida
Premessa
In questo periodo di emergenza sanitaria nazionale sono state diverse le problematiche che hanno interessato il settore della gestione dei rifiuti, sia di quelli urbani che di quelli speciali, tenuto conto anche della grande quantità di rifiuti di dispositivi di protezione individuale (DPI) prodotti[1].
Le criticità emerse, più volte rimarcate anche dalla Associazioni di categoria, sono in gran parte legate al sistema impiantistico nazionale, ossia alla mancanza di specifici impianti di gestione rifiuti che possano far fronte alla momentanea impossibilità di inviare i rifiuti prodotti nel territorio verso altri Stati membri. Nel caso dei rifiuti urbani, invece, si sono riscontrate difficoltà organizzative e logistiche, alle quali si aggiungono quelle legate al sovraccarico degli impianti di gestione e alla potenziale interruzione delle operazioni di ritiro anche a causa dell’assenza o della scarsità di personale.
In questo complesso scenario il Ministero dell’Ambiente ha diramato una Circolare (prot. n. 22276 del 30 marzo 2020) indirizzata a Regioni, Province, Comuni e ISPRA recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza Covid 19 – indicazioni”. In tale provvedimento il Ministero, al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, ha demandato esplicitamente a regioni e provincie autonome, tramite lo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti[2] adottate ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006, la possibilità di applicare regimi straordinari di gestione dei rifiuti, anche in deroga ai regimi ordinari vigenti, per la durata dell’emergenza[3].
In particolare, ove le autorità competenti lo ritengano necessario, la Circolare ha prefigurato la possibilità di addivenire a gestioni straordinarie che comprendano l’aumento della capacità annua di stoccaggio degli impianti, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50% (nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis). Tale incremento dovrà, precisa la Circolare, rispettare in ogni caso alcune condizioni relative alla prevenzione di incendi e all’elaborazione di Piani di emergenza, nonché alla garanzia di spazi adeguati di stoccaggio e di idonei sistemi di copertura dei rifiuti. Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006 possono inoltre disporre, sempre fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, un aumento della capacità di deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 18 mesi.
Altri regimi straordinari di gestione indicati dalla Circolare riguardano la possibilità di incrementare la capacità di deposito anche presso i Centri di raccolta comunali nonché derogare ai regimi ordinari previsti per gli impianti di incenerimento e di smaltimento dei rifiuti in discarica.
Le ordinanze regionali
Ad oggi sono diverse le ordinanze regionali contingibili ed urgenti emanate ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/2006 in ottemperanza alle disposizioni contenute nella già menzionata Circolare del MATTM. Molte Regioni hanno difatti già emanato proprie ordinanze contenenti misure straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Codiv-19. Di seguito si presenta una breve analisi del contenuto di tali ultimi provvedimenti, con particolare riferimento alle prescrizioni emanate dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Sicilia.
Lombardia
La Regione Lombardia ha adottato, con il decreto n. 520 del 1 aprile 2020 (avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D.L.gs 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”) diverse disposizioni inerenti la gestione rifiuti, anche in deroga a quelle ordinarie. In particolare, al punto 3 del provvedimento, la Regione stabilisce che, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da Covid-19 e i fazzoletti di carta debbano essere assimilati agli urbani e debbano essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati.
Con riguardo invece all’aumento della capacità di stoccaggio, al punto 16, si specifica che i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano incrementare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%, previa idonea comunicazione all’ente territorialmente competente. Tale disposizione, precisa la Regione, si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
Il provvedimento, inoltre, al punto 17, contiene anche una deroga temporale o quantitativa, immediata e senza comunicazione, per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti. Difatti, i rifiuti posti in deposito temporaneo all’interno del territorio regionale possono ora essere avviati a operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure mantenuti in deposito temporaneo fino al raggiungimento dei 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, come previsto dalla disciplina ordinaria).
Da notare anche il punto 18 in tema di end of waste il quale stabilisce che, nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti debbano essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto comunque salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto.
Ulteriori prescrizioni contenute nell’ordinanza riguardano anche alcune deroghe all’attività degli impianti di incenerimento, indicazioni circa le modalità del servizio di spazzamento strade, nonché l’attività dei Centri di raccolta.
Emilia-Romagna
La Regione, tramite l’ordinanza del 3 aprile 2020, n. 57, ha anch’essa fornito disposizioni in ordine alla gestione dei rifiuti da DPI utilizzati all’interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, stabilendo esplicitamente che gli stessi debbano essere assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità (punto 3 dell’ordinanza).
Per far fronte alle criticità dell’emergenza, l’ordinanza inoltre stabilisce, al punto 1, che i titolari degli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano ulteriormente incrementare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, dal limite massimo del 20% (che era già stato previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020) sino ad un massimo del 50%, sempre previa comunicazione agli enti competenti. La suddetta disposizione si applica, precisa l’ordinanza, anche ai titolari delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 (ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002). Per quanto riguarda invece il deposito temporaneo, in Regione è ora consentito il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo di 60 metri cubi, di cui non più di 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. Il termine di durata del deposito temporaneo, invece, anche laddove il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, non può superare i 18 mesi.
Friuli Venezia Giulia
Simili soluzioni semplificative per agevolare la gestione emergenziale sono state introdotte anche dal Friuli Venezia Giulia che, con l’Ordinanza Pres. n. 1/2020/AMB, ha disposto importanti misure che coinvolgono l’attività di gestione rifiuti, comprese le discariche e gli impianti di incenerimento. In primis la Regione ha ordinato che i rifiuti urbani prodotti dai cittadini siano gestiti con precise modalità indicate dal Vademecum parte integrante dell’ordinanza e successivamente ha altresì disposto che sia concesso l’incremento della capacità di stoccaggio, capacità annua ed istantanea, degli impianti autorizzati alla messa in riserva o per il deposito preliminare, al massimo del 40% rispetto ai quantitativi autorizzati, sempre nel rispetto delle indicate prescrizioni. L’incremento dei limiti temporali e quantitativi previsti per il deposito temporaneo nella Regione consiste invece nella possibilità per gli impianti regionali di avviare alle operazioni di recupero o di smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza al massimo annuale, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi, di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. L’ordinanza ha poi disposto anche un incremento della durata del deposito dei rifiuti urbani anche presso i centri di raccolta di ulteriori tre mesi per ciascuna frazione merceologica conferita, nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.
Marche
La Regione Marche, con l’ ordinanza n. 17 del 1 aprile 2020, ha ottemperato a quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente ordinando, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), che sia consentito apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti limitatamente ai valori della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%. La procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio viene ricondotta ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve essere preventivamente indirizzata all’Autorità competente. La Regione infine stabilisce che è di competenza delle Province territorialmente interessate, ove lo ritengano necessario, l’adozione delle ordinanze ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 di cui alla Circolare del MATTM del 30 marzo 2020, atte a consentire il deposito temporaneo di rifiuti, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Circolare stessa.
Lazio
La Regione Lazio ha disciplinato, con l’ordinanza n.15 del 25 marzo 2020, la raccolta e gestione dei rifiuti urbani durante l’emergenza epidemiologica e, successivamente, con l’Ordinanza n. 22 del 1 aprile 2020, è intervenuta nuovamente per disporre ulteriori misure urgenti attraverso il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, al fine di evitare di interrompere il servizio di gestione stesso. La Regione, nell’ultima ordinanza emessa, ha, in particolare, dato nuove disposizioni circa lo stoccaggio e il deposito temporaneo, ordinando: “per gli ampliamenti dei quantitativi in D15 o in R13 per gli impianti autorizzati ai sensi degli art. 29 e ss, art. 208 e art. 214-216 del D.Lgs. 152/2006: 1. di assentire, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 29 e seguenti e 208 del D.lgs. 152/06, ed alle AUA di cui agli impianti per attività art. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, agli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) ad aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, sia preventiva che successiva ad eventuali processi di trattamento, nel limite massimo del 30% (…)”.
Per quanto riguarda invece l’incremento della capacità di deposito temporaneo nei magazzini autorizzati la Regione acconsente ad “un aumento massimo del 50% dei quantitativi previsti per il deposito temporaneo per un limite massimo di 12 mesi”. In tal caso, specifica l’ordinanza, l’impianto dovrà solo tenere presso la sede di produzione operativa dichiarazione di adesione alla deroga prevista nella presente ordinanza”.
Ulteriore disposizione riguarda poi i centri di raccolta comunali, ai quali è consentito un incremento del 20% dei quantitativi e un raddoppio della durata del tempo di permanenza dei rifiuti conferiti (previa esplicito nulla osta del competente ufficio comunale).
Sicilia
La Regione Sicilia ha prontamente emanato, prima che venisse diramata la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020, tramite l’Ordinanza n. 1/Rif del 27 marzo 2020, misure volte alla gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. In particolare, la Regione ha stabilito speciali modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e in seguito ha indicato le possibili deroghe alle autorizzazioni degli impianti, tra cui l’aumento del 20% della capacità annua e del 50% di quella istantanea dei quantitativi autorizzati per le operazioni D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva). Oltre a ciò, sono molte altre le disposizioni contenute nell’ordinanza: in particolare è stato stabilito, per far fronte alle criticità legate all’emergenza, che per gli impianti di compostaggio restino sospese le disposizioni tecniche regionali che abbiano introdotto parametri più restrittivi rispetto alle disposizioni normative nazionali. In ultimo, la Regione si è preoccupata di disporre anche modalità di accelerazione delle procedure amministrative: difatti, al fine di accelerare la dotazione, sul territorio regionale, di un adeguato potenziale impiantistico gli Enti competenti daranno la massima priorità, anche in deroga all’ordine cronologico delle istanze, ai procedimenti concernenti la realizzazione, il potenziamento, la riconversione e l’avvio di impianti pubblici per lo stoccaggio trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, ritenuti strategici e necessari ai fini del superamento della crisi.
Concludendo, si precisa che, alla data del presente commento – da quanto risulta – anche altre Regioni oltre a quelle sopra elencate hanno adottato, a seguito della Circolare del MATTM, ordinanze di cui all’art. 191 D.L.vo 152/2006 e, in particolare, si segnala l’ordinanza n. 22 del 1°aprile della Regione Toscana, con cui la regione disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti presso le strutture socio-sanitarie residenziali toscane, l’ordinanza n.16 del 3 aprile 2020 della Regione Sardegna, con cui vengono stabiliti – anche qui – l’aumento della capacità di stoccaggio e di deposito temporaneo di rifiuti, nonché l’ordinanza 31 marzo 2020, n.13 della Regione Basilicata (emanata ancor prima della pubblicazione della Circolare del Ministero dell’Ambiente).
[1] Sulla gestione dei rifiuti da DPI si veda P.PIPERE: “Come avviare allo smaltimento mascherine e guanti utilizzati nei luoghi di lavoro durante la fase di emergenza da COVID-19?” pubblicato sul sito di TuttoAmbiente.
[2] Sul punto si veda M.BALOSSI: “Il potere di ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.L.vo 152/06” pubblicato sul sito di TuttoAmbiente.
[3] Per completezza, si ricorda che prima dell’emanazione della Circolare del Ministero dell’Ambiente il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha approvato il 23 marzo 2020 un documento di supporto alla gestione dell’emergenza recante “Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19”, tenendo ovviamente conto anche delle linee di indirizzo fornite dall’Istituto Superiore di Sanità. Il Consiglio SNPA, in particolare, ha individuato l’urgenza di interventi, anche a carattere normativo e tramite il raccordo con le autorità regionali, in relazione alla presumibile necessità di incrementare la capacità di stoccaggio e la capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi.
Piacenza, 7 aprile 2020
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