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Direttiva (UE) 2016/2284: nuovi impegni per la riduzione delle emissioni inquinanti

di Leonardo Benedusi

Categoria: Aria

Il 31 dicembre 2016 entrerà in vigore la direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione di taluni inquinanti atmosferici ed andrà ad abrogare la direttiva 2001/81/CE. L’azione della direttiva è finalizzata al conseguimento, in modo economicamente vantaggioso, degli obiettivi di qualità dell’aria ed alla, contestuale, riduzione dei costi sanitari dell’inquinamento atmosferico nell’Unione, migliorando il benessere dei cittadini.

La direttiva si applica alle emissioni delle sostanze inquinanti di cui all’allegato I provenienti da tutte le fonti, quindi estende la regolamentazione comunitaria ad una maggior numero di inquinanti rispetto alla direttiva che sarà abrogata (limitata a biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca); pertanto finiscono nel mirino anche monossido di carbonio, metalli pesanti, inquinanti organici persistenti, gli idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani, policlorodifenili, esaclorobenzene e materiale particolato più e meno fine.

Gli impegni di riduzione a carico degli Stati membri riguardano solamente le emissioni atmosferiche antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5), mentre i programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico, il monitoraggio, la valutazione degli effetti e la comunicazione riguardano tutti gli inquinanti previsti nell’allegato I della direttiva.

Le misure di contenimento, come auspicato dalla direttiva, dovrebbero essere estese a tutti i settori, tra cui energia, industria, trasporti, riscaldamento domestico e utilizzo di macchine mobili non stradali, impiego di solventi ed agricoltura. La direttiva riconosce che quest’ultima fonte svolga un ruolo notevole nell’emissione di ammoniaca e particolato fine, tant’è che nella parte 2 dell’allegato III sono indicate specifiche misure di riduzione.

La direttiva fissa la sua entrata in vigore, come detto, al 31 dicembre 2016 e prevede la sua piena attuazione al 10 luglio 2018; tuttavia gli Stati membri, già entro il 15 febbraio 2017, quindi entro poco meno di due mesi, dovranno attivare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 10, paragrafo 2, in modo da poter fornire alla Commissione Europea ed all’Agenzia Europea per l’ambiente gli inventari nazionali delle emissioni (compresi quelli geograficamente disaggregati e quelli inerenti le grandi fonti puntuali) e le proiezioni future di emissione secondo il calendario fissato dall’allegato I della direttiva.

Gli impegni di riduzione previsti sono calcolati rispetto all’anno zero rappresentato dal 2005 e presentano percentuali diverse per il periodo dal 2020 al 2029 e per gli anni successivi e gli inventari assumeranno un elemento basilare per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

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