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Direttore o Responsabile Tecnico? Le contraddizioni della circolare ministeriale n. 4064 sulle Linee Guida stoccaggio rifiuti
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il 15 marzo 2018, con nota n. 4064, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente emana una Circolare ministeriale recante le Linee guida per la prevenzione dei rischi di incendio negli impianti di stoccaggio dei rifiuti, criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti rivolti a tutte le strutture territoriali di competenza in grado di eseguire controlli.
Tra i vari punti affrontati dalla circolare, è quanto meno opportuno soffermarsi sulla disposizione relativa alle modalità di gestione (punto 6), nelle quale si individua il direttore tecnico dell’impianto rifiuti quale soggetto responsabile e opportunamente preparato alla sua gestione, a cui viene affidata la responsabilità operativa dell’impianto.
Allo stesso, esplicita la circolare, “spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione”; sempre il direttore tecnico “deve inoltre essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.”
Per quanto riguarda le capacità e la preparazione, invece, “deve essere opportunamente formato e aver superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti …. dei responsabili tecnici ….”.
Ovvero le verifiche di cui alle Deliberazioni n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori, rivolte ai Responsabili Tecnici (per un approfondimento v. Tutto sul Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti), uno dei requisiti necessari ma non sufficienti, che devono essere dimostrati dalle imprese che si iscrivono per le attività di cui all’art. 8 del DM 120/2014: attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
È immediato constatare che tra le attività di iscrizione all’Albo gestori ambientali non vi sono le attività relative agli impianti di gestione dei rifiuti, oltre al fatto che anche dal punto di vista lessicale DIRETTORE e RESPONSABILE fanno pensare a due figure differenti. Unico termine che li accomuna è l’aggettivo TECNICO.
Quindi… Facciamo un passo indietro… Il precedente regolamento dell’Albo gestori Ambientali, il DM 406/98, annoverava tra le attività soggette a iscrizione la categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 8, comma 1, lett. f)).
Il Comitato Nazionale, con propria Deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, stabiliva Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici per le categorie di iscrizione al’Albo, pertanto anche per la categoria 6; inoltre, nella medesima deliberazione, venivano individuati i contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, tra cui il modulo “C” afferente le imprese che volevano svolgere le attività di cui alla categoria 6.
Il legislatore però, ci mette del suo! Con il D.L.vo 205/2010 viene sostituito l’art. 212 del D.L.vo 152/2006, modificando profondamente le attribuzioni dell’Albo gestori e, tra queste, viene abrogata l’iscrizione per la gestione degli impianti fissi di titolarità di terzi – categoria 6.
Com’è noto, però, il Regolamento dell’Albo di cui al DM 406/98 – che prevedeva la gestione degli impianti come attività soggetta all’iscrizione all’Albo – è rimasto in vigore fino al successivo DM 120/2014, e la delibera n. 3/1999 fino, addirittura, al 16 ottobre 2017, data in cui, con l’entrata in vigore della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, si abroga la precedente deliberazione dei corsi di formazione, che fino ad oggi venivano erogati e proposti sul territorio.
Torniamo al presente… Le verifiche d’idoneità per RT sono disciplinate, come sappiamo, dalle delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, e tra i moduli di verifica d’idoneità per RT non ve ne è alcuno che sia riferibile alla gestione degli impianti in generale, e ancor meno per quelli di stoccaggio.
Pertanto, a questo punto, delle due l’una: viene da pensare che o interverrà una nuova diposizione ministeriale che indichi quale specializzazione, tra quelle oggi esistenti, è afferente gli impianti di stoccaggio e al suo Direttore Tecnico, oppure sarà necessaria una rettifica integrativa di quanto disposto dall’art. 6 della Circolare 4064 del 15 marzo 2018, inerente le modalità di gestione e la preparazione del Direttore Tecnico, che non si può certamente identificare nel RT dell’Albo Gestori. Oltre ad aver creato ulteriore confusione e allarmismo tra le imprese.
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Direttore o Responsabile Tecnico? Le contraddizioni della circolare ministeriale n. 4064 sulle Linee Guida stoccaggio rifiuti
di Stefano Maglia
Il 15 marzo 2018, con nota n. 4064, la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente emana una Circolare ministeriale recante le Linee guida per la prevenzione dei rischi di incendio negli impianti di stoccaggio dei rifiuti, criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti rivolti a tutte le strutture territoriali di competenza in grado di eseguire controlli.
Tra i vari punti affrontati dalla circolare, è quanto meno opportuno soffermarsi sulla disposizione relativa alle modalità di gestione (punto 6), nelle quale si individua il direttore tecnico dell’impianto rifiuti quale soggetto responsabile e opportunamente preparato alla sua gestione, a cui viene affidata la responsabilità operativa dell’impianto.
Allo stesso, esplicita la circolare, “spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione”; sempre il direttore tecnico “deve inoltre essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.”
Per quanto riguarda le capacità e la preparazione, invece, “deve essere opportunamente formato e aver superato le verifiche di idoneità previste dall’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti …. dei responsabili tecnici ….”.
Ovvero le verifiche di cui alle Deliberazioni n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori, rivolte ai Responsabili Tecnici (per un approfondimento v. Tutto sul Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti), uno dei requisiti necessari ma non sufficienti, che devono essere dimostrati dalle imprese che si iscrivono per le attività di cui all’art. 8 del DM 120/2014: attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
È immediato constatare che tra le attività di iscrizione all’Albo gestori ambientali non vi sono le attività relative agli impianti di gestione dei rifiuti, oltre al fatto che anche dal punto di vista lessicale DIRETTORE e RESPONSABILE fanno pensare a due figure differenti. Unico termine che li accomuna è l’aggettivo TECNICO.
Quindi…
Facciamo un passo indietro…
Il precedente regolamento dell’Albo gestori Ambientali, il DM 406/98, annoverava tra le attività soggette a iscrizione la categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B) e C) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 8, comma 1, lett. f)).
Il Comitato Nazionale, con propria Deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, stabiliva Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici per le categorie di iscrizione al’Albo, pertanto anche per la categoria 6; inoltre, nella medesima deliberazione, venivano individuati i contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, tra cui il modulo “C” afferente le imprese che volevano svolgere le attività di cui alla categoria 6.
Il legislatore però, ci mette del suo! Con il D.L.vo 205/2010 viene sostituito l’art. 212 del D.L.vo 152/2006, modificando profondamente le attribuzioni dell’Albo gestori e, tra queste, viene abrogata l’iscrizione per la gestione degli impianti fissi di titolarità di terzi – categoria 6.
Com’è noto, però, il Regolamento dell’Albo di cui al DM 406/98 – che prevedeva la gestione degli impianti come attività soggetta all’iscrizione all’Albo – è rimasto in vigore fino al successivo DM 120/2014, e la delibera n. 3/1999 fino, addirittura, al 16 ottobre 2017, data in cui, con l’entrata in vigore della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, si abroga la precedente deliberazione dei corsi di formazione, che fino ad oggi venivano erogati e proposti sul territorio.
Torniamo al presente…
Le verifiche d’idoneità per RT sono disciplinate, come sappiamo, dalle delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017, e tra i moduli di verifica d’idoneità per RT non ve ne è alcuno che sia riferibile alla gestione degli impianti in generale, e ancor meno per quelli di stoccaggio.
Pertanto, a questo punto, delle due l’una: viene da pensare che o interverrà una nuova diposizione ministeriale che indichi quale specializzazione, tra quelle oggi esistenti, è afferente gli impianti di stoccaggio e al suo Direttore Tecnico, oppure sarà necessaria una rettifica integrativa di quanto disposto dall’art. 6 della Circolare 4064 del 15 marzo 2018, inerente le modalità di gestione e la preparazione del Direttore Tecnico, che non si può certamente identificare nel RT dell’Albo Gestori.
Oltre ad aver creato ulteriore confusione e allarmismo tra le imprese.
Non è mancata, infatti, la puntuale reazione delle imprese dell’economia circolare, riunite nell’associazione che prende il nome di UNICIRCULAR, che ha fatto sapere di aver richiesto allo stesso Ministero dell’Ambiente la rettifica della citata Circolare (si veda: Linee guida stoccaggio rifiuti e prevenzione incendi, Unicircular chiede rettifica al Ministero).
Piacenza, 28.03.2018
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