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Diritto all’informazione in materia ambientale

di Sara Fioravanti

Categoria: Informazione ambientale

Diritto all’informazione in materia ambientale
 

Con il decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997 è stata recepita, in Italia, la Direttiva 90/313 CEE relativa al diritto di accesso all’informazione in materia di ambiente.
 

L’importanza di tale decreto è evidente in considerazione del fatto che è la prima volta che viene riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo, suscettibile di tutela, di accesso alle informazioni in materia d’ambiente su atti prodotti dalla Pubblica Amministrazione.
 

La materia trattata ha assunto negli ultimi anni un’importanza per chiunque – semplice cittadino, associazione, etc. – voglia o debba acquisire notizie, documenti o informazioni in possesso degli uffici delle amministrazioni pubbliche.
 

Il recepimento della Direttiva è il più recente di una serie di passi in avanti per il riconoscimento di un diritto che, in Italia, era stato già disciplinato anche se in modo non esaustivo da alcune leggi dello Stato.
 

Nella legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale), troviamo la prima e più importante disposizione in merito.
 

Così all’art. 14 co. 3 si stabilisce un diritto del cittadino di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili presso gli uffici della Pubblica Amministrazione.
 

Si tratta di un diritto che, quanto alla legittimazione e all’oggetto, non incontra restrizioni: è dunque conferito a “tutti i cittadini”, indipendentemente dagli interessi o dalle motivazioni che provocano la richiesta dell’atto o del documento.
 

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Cronologicamente successiva è la legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che dà ulteriore impulso ad una maggiore partecipazione dei cittadini a livello locale. L’art. 7, tra gli istituti di partecipazione popolare, conferisce il diritto di accesso agli atti amministrativi detenuti e prodotti dalla Provincia e dal Comune e detta norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e dei documenti che li riguardano.
 

Qualche mese dopo è stata approvata la legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi), che, nonostante sia entrata in vigore due mesi dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri europeo della Direttiva 313/90CEE, non ne assimila le disposizioni.
 

Infatti tale legge conferisce un diritto d’informazione e di accesso ai documenti e agli atti detenuti dalla P.A. prevedendo non solo la generica conoscibilità delle decisioni amministrative da parte dei privati, ma anche un obbligo a carico della stessa amministrazione di attivarsi affinché tale conoscibilità sia assicurata. Unico limite è rappresentato dalla restrizione del diritto di accesso all’informazione solo a coloro i quali possono dimostrare un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
 

Sono, dunque, queste le previsioni normative che hanno disciplinato la materia prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39, anche se nella sostanza individuano differenti oggetti del diritto all’informazione. Infatti, se la L. 349/86 restringe l’oggetto del diritto all’informazione alla sola materia ambientale, la L. 241/90 amplia lo stesso oggetto del diritto a tutta la materia amministrativa.
 

Tra le due può collocarsi la L. 142/90, che invece ha come oggetto il diritto di partecipazione dei privati all’attività amministrativa degli enti locali.
 

Nonostante la sua approvazione dal Consiglio europeo nel giugno del 1990, la Direttiva 90/313 CEE è stata recepita in Italia solo nel febbraio 1997. Benché sia possibile che le Direttive comunitarie trovino immediata applicabilità quando le indicazioni siano chiare e precise e il paese destinatario inadempiente, non è questo il caso della Direttiva 313/90 CEE, in quanto gli articoli della stessa non sono sufficientemente precisi e incondizionati.
 

Così fino all’entrata in vigore del Dlgs 39/97, in Italia erano effettivamente applicabili soltanto le leggi prima menzionate che, oggi, invece si integrano e completano dando la più totale definizione del diritto di accesso all’informazione in materia d’ambiente.
 

Vediamo quali sono le previsioni del D.lgs 39/97.
 

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Con questo decreto legislativo, ogni limite al diritto all’informazione in materia ambientale è stato eliminato.
 

In primo luogo vale la pena di sottolineare la generalità di tale diritto, ovvero la capacità di chiunque (interessato o meno) a richiedere informazioni sullo stato dell’ambiente, intendendo con esso tutto ciò che riguarda lo stato dell’aria, dell’acqua, del suolo, della fauna, della flora, del territorio, nonché informazioni sulle attività nocive o misure che possono incidere negativamente sull’ambiente, compresi gli atti amministrativi di gestione dell’ambiente.
 

Nel nuovo decreto sono anche stati disposti casi tassativi per i quali le amministrazioni possono rifiutarsi dal cedere le informazioni, al di fuori di tali eccezioni non esiste alcuna possibilità di rifiuto o rigetto delle richieste.
 

Le informazioni possono, inoltre, essere richieste non soltanto a qualunque organismo pubblico (Ministeri, ASL, Enti locali etc.), ma anche agli enti, pubblici e non, concessionari di pubblici servizi (aziende municipalizzate che agiscono nel settore dei rifiuti etc.).
 

Una nuova disciplina di tutela è stata, inoltre, improntata nel D.lgs 39/97. Infatti, qualora una richiesta non riceva risposta entro trenta giorni si intende rifiutata e al rifiuto è possibile opporsi procedendo, entro trenta giorni, a un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
 

Schema della lettera per la richiesta di informazioni

 
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Raccomandata a/r
 

data
 
 

Nome + Indirizzo dell’autorità competente
 
 

Oggetto: Richiesta di informazioni in accordo con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.39 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente.
 

Egr. …,
 

in virtù del decreto in oggetto, con la presente si richiede l’accesso (o una copia) a tutti gli atti relativi (descrivere l’oggetto della vostra richiesta).
 

Richiedo queste informazioni (per uso personale; in qualità di rappresentante dell’associazione; etc.)
 

[Se il rimborso di eventuali spese supera …. lire, si prega di comunicarlo prima di dar seguito a tale richiesta.]
 

In attesa di una Sua risposta nel termine di trenta giorni, così come previsto dal decreto legislativo in oggetto, Le invio distinti saluti,
 

Firma
 
 

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