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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Discariche, differenze tra acque di ruscellamento ed acque di dilavamento
di Rosa Bertuzzi
Categoria: Acqua
Si rende necessario, in primis, analizzare le disposizioni normative applicabili.
La norma giuridica di partenza è il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” – di seguito, “d.lgs. 36/2003”), il quale rappresenta il testo normativo di riferimento in materia di gestione di discariche di rifiuti.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 36/2003 è necessario il provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione o dalla Provincia (il quale comprende anche il Piano di gestione operativa, il Piano di gestione post-operativa, il Piano di sorveglianza e controllo e il Piano di ripristino ambientale della discarica medesima[1]), il quale detta tutte le prescrizioni sulla costruzione e gestione di una discarica: “la regione assicura che l’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo di acque” (art. 10, c. 6).
Sarà dunque all’autorizzazione rilasciata alla singola discarica che dovrà farsi anzitutto riferimento per individuare le prescrizioni fissate in materia di gestione delle acque meteoriche, le quali saranno evidentemente coordinate con quanto previsto dal d.lgs. 36/2003. In particolare:
l’art. 12 (“Procedura di chiusura”) prevede che “la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche a quella prevista nel progetto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) [il progetto di discarica approvato]…”;
l’Allegato 1 (“Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica”) impone l’adozione di misure adeguate per limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica (punto 1.3.) e, al contempo, richiede l’installazione di un sistema di raccolta delle acque di percolazione. Il medesimo allegato aggiunge inoltre che “per quanto consentito dalla tecnologia, … [le] acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell’impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense… Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto” (punto 2.3.). Precise prescrizioni sono infine dettate in merito alla copertura superficiale finale del corpo dei rifiuti, la quale “… deve garantire l’isolamento della discarica…” e “… deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali…” (punto 2.4.3.). Risulta quindi evidente la distinta gestione del percolato (e delle acque di discarica) e delle acque meteoriche di ruscellamento;
previsioni in materia di acque meteoriche si rinvengono pure nell’Allegato 2 (“Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario”). Al riguardo, è stabilito che il Piano di ripristino ambientale (il quale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell’area della discarica e chiusura della stessa) debba tenere conto “della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell’area stessa” (punto 3.), che il Piano di gestione in fase post-operativa debba individuare (fra l’altro) le operazioni relative alla “…rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche” (punto 4.1.) e, infine, che il Piano di sorveglianza e di controllo debba prevedere (fra i parametri da monitorare) le “acque di drenaggio superficiale” (punto 5.).
Ebbene, il d.lgs. 36/2003 impone dunque (“unicamente”) che la gestione delle acque meteoriche sia condotta in modo da evitare infiltrazioni nella massa dei rifiuti e commistione con il percolato. A tal fine, richiede che la copertura superficiale della discarica garantisca l’isolamento dei rifiuti e il regolare deflusso delle acque superficiali, le quali devono essere convogliate in un’apposita rete di raccolta e smaltimento.
Non vengono invece fornite prescrizioni, né tanto meno indicazioni, in merito al recapito finale di siffatte acque meteoriche, né riguardo all’eventuale necessità di richiedere un’ulteriore autorizzazione allo scarico delle acque (la cui gestione, peraltro, dovrebbe essere se del caso regolata nell’autorizzazione all’esercizio della discarica, in ragione della natura omnicomprensiva di siffatta autorizzazione come previsto dal citato art. 10, c. 6 del d.lgs. 36/2003) e al loro trattamento.
Le menzionate previsioni del d.lgs. 36/2003 non possono tuttavia, dopo il 2008, prescindere dall’esame della normativa generale in materia di acque meteoriche.
Occorre a tal fine fare riferimento alle diverse normative regionali, in ragione dell’espressa delega alle Regioni contenuta nell’art. 113[2] del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, “d.lgs. 152/2006”).
Ciò che, del resto, risulta in linea con “la costante giurisprudenza di questa Corte [la Corte di Cassazione], secondo cui in tema di tutela penale dall’inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex articolo 74, lettera h), Dlgs 3 aprile 2006, n. 152” (Cass. Pen., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 49693; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. III, 21 giugno 2018, n. 28725[3]).
Se dunque, in linea generale, le acque meteoriche che dilavano superfici in cui sono depositati rifiuti devono essere collettate in una specifica rete di raccolta e convogliamento, devono essere sottoposte a trattamenti e il loro scarico deve essere autorizzato, tali adempimenti sono esclusi laddove sia documentato che le superfici scolanti non determino contaminazione delle acque meteoriche.
In tal caso, a norma dell’art. 23, le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate “… sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali e solo qualora l’autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) [rete fognaria e acque superficiali] e fatti salvi i divieti di cui al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 [sostanze per cui esiste il divieto di scarico[4]], nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato e dell’art. 19 della presente disciplina [ovvero, nel rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale]”.
Appare dunque come i valori limite di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 (“Limiti di emissione per le acque reflue ed industriali che recapitano sul suolo”) possano fungere da parametro per vagliare se vi sia (o meno) un rischio di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento e, conseguentemente, possa trovare applicazione le eventuali esenzioni stabilite in leggi regionali che considerano “libero” il recapito delle acque negli strati superficiali del suolo o, al contrario, sia necessaria un’apposita autorizzazione allo scarico e un preventivo trattamento[5].
Pertanto, dall’analisi normativa appena realizzata risulta che la gestione delle acque meteoriche di ruscellamento sui moduli esauriti post-discarica deve avvenire conformemente al d.lgs. 36/2003, il quale impone la copertura definitiva, ed adeguatamente impermeabile, dell’abbancamento dei rifiuti (così da minimizzare l’infiltrazione dell’acqua meteorica nella massa dei rifiuti), e l’allontanamento delle acque dal perimetro dell’impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni che ne evitino la commistione col percolato.
Analizzato il quadro normativo è ora necessario soffermarsi sulla gestione delle acque meteoriche di ruscellamento delle coperture impermeabili delle discariche, le quali potrebbero, anche, essere intercettate dalla canaletta perimetrale al corpo di discarica e convogliate in vasca di decantazione.
Occorre prendere le mosse dalle previsioni dell’autorizzazione all’esercizio della Discarica, in ragione del fatto che – come già indicato – “… l’autorizzazione rilasciata ai sensi… [del d.lgs. 36/2003] è comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque” (art. 10, c. 6 del d.lgs. 36/2003). A tal riguardo bisogna obbligatoriamente fare riferimento alle norme regionali in materia. Generalmente il Piano di gestione post-operativa (il quale individua tempi, modalità e condizioni delle singole attività da svolgere durante tale fase) indica la necessità di tenere sotto costante controllo la rete di raccolta e smaltimento delle acque (attraverso la verifica che le canalette perimetrali non siano ostruite) e di procedere al ripristino, se necessario, delle “…corrette pendenze della copertura… allo scopo di permettere il deflusso ottimale delle acque meteoriche dal corpo della Discarica verso la rete di raccolta perimetrale”; in particolare, è il Piano di sorveglianza e controllo (il quale prevede le attività che devono essere svolte durante le varie fasi di vita della discarica, realizzazione, gestione e post-chiusura, nonché tutti i fattori ambientali da controllare) a contenere un paragrafo specifico sulle acque di drenaggio superficie, a tenore del quale: “le acque di drenaggio, acque di pioggia, che ruscellano sulla copertura finale dei rifiuti confluiscono nella canaletta perimetrale di raccolta delle acque bianche che permetterà il deflusso ottimale delle acque meteoriche dal corpo della discarica verso il sistema superficiale naturale esistente. Verrà effettuata un’ispezione giornaliera del canale di guardia perimetrale, la sua periodica pulizia, la rimozione del materiale grossolano ed articolato depositato dalla corrente idrica, così da essere sempre libera la intera superficie idraulica della canaletta”.
Alla luce di quanto rappresentato, si può ritenere che il d.lgs. 36/2003 non impone alcun obbligo di preventivo trattamento e di ulteriore (separata) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di ruscellamento della copertura finale del corpo della discarica, né impone che siffatte acque vengano collettate verso un corpo ricettore predeterminato.
[1] Cfr. art. 10, c. 2: “… il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno: … e) l’esplicita approvazione del progetto definitivo dell’impianto e dei piani di cui all’articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l)”. L’Allegato 2, punto 1. precisa ulteriormente che “i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell’autorizzazione e devono essere approvati dall’Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi digestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica…”.
[2] Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 152/2006: “… 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”.
[3] La Corte ribadisce che “… le acque meteoriche di dilavamento sono solo le acque piovane che cadendo al suolo non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, mentre nel caso di specie le acque erano state contaminate dai rifiuti pericolosi presenti nell’area gestita dall’azienda”, come dimostrato anche dalla contaminazione del terreno.
[4] Il punto 2.1. dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 prevede che “restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: – composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico – composti organo fosforici – composti organo stannici – sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso – mercurio e i suoi composti – cadmio e i suoi composti – oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti – cianuri – materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti…”.
[5] Conferma della possibilità di prendere i valori della tabella 4 quali parametri di riferimento si rinviene pure nell’art. 24, c. 4, il quale prescrive che, prima dello scarico le acque di prima pioggia e di lavaggio (oggetto di autorizzazione) “…devono essere sottoposte a trattamenti appropriati tali da garantire i limiti di cui alla… tabella 4, scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo, dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. A tal fine l’Autorità competente può prescrivere autocontrolli specifici a carico del titolare dello scarico oltre che le modalità di effettuazione dello scarico”.
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Discariche, differenze tra acque di ruscellamento ed acque di dilavamento
di Rosa Bertuzzi
Si rende necessario, in primis, analizzare le disposizioni normative applicabili.
La norma giuridica di partenza è il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” – di seguito, “d.lgs. 36/2003”), il quale rappresenta il testo normativo di riferimento in materia di gestione di discariche di rifiuti.
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 36/2003 è necessario il provvedimento autorizzatorio rilasciato dalla Regione o dalla Provincia (il quale comprende anche il Piano di gestione operativa, il Piano di gestione post-operativa, il Piano di sorveglianza e controllo e il Piano di ripristino ambientale della discarica medesima[1]), il quale detta tutte le prescrizioni sulla costruzione e gestione di una discarica: “la regione assicura che l’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo di acque” (art. 10, c. 6).
Sarà dunque all’autorizzazione rilasciata alla singola discarica che dovrà farsi anzitutto riferimento per individuare le prescrizioni fissate in materia di gestione delle acque meteoriche, le quali saranno evidentemente coordinate con quanto previsto dal d.lgs. 36/2003. In particolare:
Ebbene, il d.lgs. 36/2003 impone dunque (“unicamente”) che la gestione delle acque meteoriche sia condotta in modo da evitare infiltrazioni nella massa dei rifiuti e commistione con il percolato. A tal fine, richiede che la copertura superficiale della discarica garantisca l’isolamento dei rifiuti e il regolare deflusso delle acque superficiali, le quali devono essere convogliate in un’apposita rete di raccolta e smaltimento.
Non vengono invece fornite prescrizioni, né tanto meno indicazioni, in merito al recapito finale di siffatte acque meteoriche, né riguardo all’eventuale necessità di richiedere un’ulteriore autorizzazione allo scarico delle acque (la cui gestione, peraltro, dovrebbe essere se del caso regolata nell’autorizzazione all’esercizio della discarica, in ragione della natura omnicomprensiva di siffatta autorizzazione come previsto dal citato art. 10, c. 6 del d.lgs. 36/2003) e al loro trattamento.
Le menzionate previsioni del d.lgs. 36/2003 non possono tuttavia, dopo il 2008, prescindere dall’esame della normativa generale in materia di acque meteoriche.
Occorre a tal fine fare riferimento alle diverse normative regionali, in ragione dell’espressa delega alle Regioni contenuta nell’art. 113[2] del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, “d.lgs. 152/2006”).
Ciò che, del resto, risulta in linea con “la costante giurisprudenza di questa Corte [la Corte di Cassazione], secondo cui in tema di tutela penale dall’inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex articolo 74, lettera h), Dlgs 3 aprile 2006, n. 152” (Cass. Pen., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 49693; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. III, 21 giugno 2018, n. 28725[3]).
Se dunque, in linea generale, le acque meteoriche che dilavano superfici in cui sono depositati rifiuti devono essere collettate in una specifica rete di raccolta e convogliamento, devono essere sottoposte a trattamenti e il loro scarico deve essere autorizzato, tali adempimenti sono esclusi laddove sia documentato che le superfici scolanti non determino contaminazione delle acque meteoriche.
In tal caso, a norma dell’art. 23, le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate “… sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali e solo qualora l’autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) [rete fognaria e acque superficiali] e fatti salvi i divieti di cui al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 [sostanze per cui esiste il divieto di scarico[4]], nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato e dell’art. 19 della presente disciplina [ovvero, nel rispetto di eventuali limiti più restrittivi previsti dalla normativa regionale]”.
Appare dunque come i valori limite di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 (“Limiti di emissione per le acque reflue ed industriali che recapitano sul suolo”) possano fungere da parametro per vagliare se vi sia (o meno) un rischio di contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento e, conseguentemente, possa trovare applicazione le eventuali esenzioni stabilite in leggi regionali che considerano “libero” il recapito delle acque negli strati superficiali del suolo o, al contrario, sia necessaria un’apposita autorizzazione allo scarico e un preventivo trattamento[5].
Pertanto, dall’analisi normativa appena realizzata risulta che la gestione delle acque meteoriche di ruscellamento sui moduli esauriti post-discarica deve avvenire conformemente al d.lgs. 36/2003, il quale impone la copertura definitiva, ed adeguatamente impermeabile, dell’abbancamento dei rifiuti (così da minimizzare l’infiltrazione dell’acqua meteorica nella massa dei rifiuti), e l’allontanamento delle acque dal perimetro dell’impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni che ne evitino la commistione col percolato.
Analizzato il quadro normativo è ora necessario soffermarsi sulla gestione delle acque meteoriche di ruscellamento delle coperture impermeabili delle discariche, le quali potrebbero, anche, essere intercettate dalla canaletta perimetrale al corpo di discarica e convogliate in vasca di decantazione.
Occorre prendere le mosse dalle previsioni dell’autorizzazione all’esercizio della Discarica, in ragione del fatto che – come già indicato – “… l’autorizzazione rilasciata ai sensi… [del d.lgs. 36/2003] è comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque” (art. 10, c. 6 del d.lgs. 36/2003). A tal riguardo bisogna obbligatoriamente fare riferimento alle norme regionali in materia. Generalmente il Piano di gestione post-operativa (il quale individua tempi, modalità e condizioni delle singole attività da svolgere durante tale fase) indica la necessità di tenere sotto costante controllo la rete di raccolta e smaltimento delle acque (attraverso la verifica che le canalette perimetrali non siano ostruite) e di procedere al ripristino, se necessario, delle “…corrette pendenze della copertura… allo scopo di permettere il deflusso ottimale delle acque meteoriche dal corpo della Discarica verso la rete di raccolta perimetrale”; in particolare, è il Piano di sorveglianza e controllo (il quale prevede le attività che devono essere svolte durante le varie fasi di vita della discarica, realizzazione, gestione e post-chiusura, nonché tutti i fattori ambientali da controllare) a contenere un paragrafo specifico sulle acque di drenaggio superficie, a tenore del quale: “le acque di drenaggio, acque di pioggia, che ruscellano sulla copertura finale dei rifiuti confluiscono nella canaletta perimetrale di raccolta delle acque bianche che permetterà il deflusso ottimale delle acque meteoriche dal corpo della discarica verso il sistema superficiale naturale esistente. Verrà effettuata un’ispezione giornaliera del canale di guardia perimetrale, la sua periodica pulizia, la rimozione del materiale grossolano ed articolato depositato dalla corrente idrica, così da essere sempre libera la intera superficie idraulica della canaletta”.
Alla luce di quanto rappresentato, si può ritenere che il d.lgs. 36/2003 non impone alcun obbligo di preventivo trattamento e di ulteriore (separata) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di ruscellamento della copertura finale del corpo della discarica, né impone che siffatte acque vengano collettate verso un corpo ricettore predeterminato.
[1] Cfr. art. 10, c. 2: “… il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica indica almeno: … e) l’esplicita approvazione del progetto definitivo dell’impianto e dei piani di cui all’articolo 8, comma 1, lettere g), h), i) e l)”. L’Allegato 2, punto 1. precisa ulteriormente che “i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell’autorizzazione e devono essere approvati dall’Autorità procedente, definiscono compiutamente le fasi digestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica…”.
[2] Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 152/2006: “… 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici”.
[3] La Corte ribadisce che “… le acque meteoriche di dilavamento sono solo le acque piovane che cadendo al suolo non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, mentre nel caso di specie le acque erano state contaminate dai rifiuti pericolosi presenti nell’area gestita dall’azienda”, come dimostrato anche dalla contaminazione del terreno.
[4] Il punto 2.1. dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 prevede che “restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze: – composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico – composti organo fosforici – composti organo stannici – sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso – mercurio e i suoi composti – cadmio e i suoi composti – oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti – cianuri – materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del presente decreto o dei successivi aggiornamenti…”.
[5] Conferma della possibilità di prendere i valori della tabella 4 quali parametri di riferimento si rinviene pure nell’art. 24, c. 4, il quale prescrive che, prima dello scarico le acque di prima pioggia e di lavaggio (oggetto di autorizzazione) “…devono essere sottoposte a trattamenti appropriati tali da garantire i limiti di cui alla… tabella 4, scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo, dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. A tal fine l’Autorità competente può prescrivere autocontrolli specifici a carico del titolare dello scarico oltre che le modalità di effettuazione dello scarico”.
Piacenza, 21 ottobre 2019
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