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Dlgs 121/20 Il testo “unico” sulle discariche. Tutto tace…e permangono le “ombre” e...i tanti interrogativi
di Sergio Baroni
Categoria: Rifiuti
La scorsa settimana abbiamo svolto un primo commento sul Dlgs 121/2020 ( cosiddetto “Testo unico” sulle discariche ) con cui è stata recepita la direttiva CE 2018/850 sulle discariche, emanata nell’ambito del «Pacchetto» Economia Circolare, ed è stata accorpata tutta la normativa nazionale in materia. Il nuovo Dlgs infatti:
Ha modificato, integrato e innovato il Dlgs 36/03 ( lo stravolge ma non lo abroga…)
Ha abrogato il DM 27/9/10 e smi sui criteri di ammissibilità inglobandolo, con alcune modifiche e aggiornamenti, nel «nuovo» Dlgs 36/03
Ha assorbito ( in parte ) le LL.GG. ISPRA 145/2016 sui criteri per stabilire la necessità di trattamento dei rifiuti ai fini della ammissibilità in discarica e qualche altra indicazione.
Il precedente commento si è, in particolare, soffermato su serie di punti che restano difficilmente interpretabili in termini applicativi e altri per cui sarebbero necessarie direttive precise per indirizzare e omogeneizzare i comportamenti degli operatori e delle AC.
Nel frattempo tutto tace sia da parte del Ministero sia da parte di numerose Regioni e Autorità competenti per affrontare in modo omogeneo e condiviso i temi sollevati.
Solo la Regione Toscana risulta aver inviato al Ministero nei giorni scorsi una articolata nota con diversi quesiti su tematiche applicative fornendo, al tempo stesso, valutazioni e proposte interpretative.
In attesa di un pronunciamento del Ministero sui temi sollevati dalla Regione Toscana ma anche su altri illustrati nel precedente documento pubblicato, si vogliono riprendere alcune valutazioni assunto che molti dei rilievi fatti dalla Toscana ( tutti condivisibili ) integrano e completano quelli sollevati in questa rivista.
Innanzitutto è condiviso che la previsione di cui al comma 4-bis dell’art.5 sul divieto di conferimento a discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o recupero ecc…. sia in vigore a partire dal 2030 e in ogni caso a seguito
-della emanazione dei decreti ministeriali di individuazione dei criteri e dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale di cui all comma 4-bis dell’art.5;
– dell’adeguamento della pianificazione regionale;
– dell’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate da parte delle Regioni.
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto ai sopracitati punti si ritiene comunque necessario
che il produttore del rifiuto, in fase di caratterizzazione di base e di omologa fornisca tutte
le informazioni sul rifiuto che motivano l’impossibilità di avviarlo a operazioni di recupero, riciclaggio ecc… in particolare per i rifiuti per i quali sia presentata una relazione che giustifica la non necessità di trattamento (ai sensi del punto 2, lettera c) dell’allegato 5 al decreto 36/2003) e per i rifiuti individuati dal un codice dell’EER riconducibile a rifiuti da imballaggi e rifiuti composti da monomateriale.
Allo stesso tempo è certamente da condividere, come già rilevato relativamente alla previsione dell’Allegato 8, che l’autorizzazione dell’AC al conferimento di rifiuti non trattati sia dovuta solo nel caso dei rifiuti individuati EER 20031 200399 e 200303. Per tutte le altre tipologie di rifiuti il requisito si ritiene soddisfatto con il rispetto dei limiti di ammissibilità indicati negli art. da 7-quater a 7-octies e deve essere, in ogni caso, dichiarato dal produttore in fase di caratterizzazione di base e di omologa.
E infine il “transitorio” per cui si confermano diverse “lacune” a partire dal fatto che sembra restare in vigore il vecchio art. 17 – commi da 1 a 5 – sui «Piani di adeguamento» da presentare, ai sensi del d.lgs 36/03 stesso, per impianti al tempo “esistenti” con scadenze e procedure non pertinenti e oggettivamente non applicabili !!
Da nessuna parte si ritrova l’abrogazione dei commi sopracitati che, nel caso restassero, sarebbero non applicabili e quindi nessuna indicazione per le discariche in esercizio esistenti.
Rispetto all’Allegato 7 viene poi spontaneo porsi la domanda se, per le discariche esistenti, le deroghe in vigore rimangano tali fino al 1° luglio 2022 (indipendentemente dalle valutazioni del rischio effettuate e quindi anche non esattamente conformi), ovvero si debba prevedere una revisione di tale valutazione in conformità all’Allegato 7, che introduce uno specifico modello di valutazione, per la loro conferma.
Rispetto al novellato Allegato 1 è doverosa una rettifica rispetto a quanto scritto una settimana fa rispetto alla ipotesi interpretativa indicata dalla Regione Toscana nella propria nota al Ministero e che si condivide. Di seguito la disamina ripresa dalle valutazioni della Regione Toscana.
a)Ai sensi dell’art. 1 lettera s) del Dlgs 121/20, l’Allegato 1 del dlgs 36/03 è sostituito dall’Allegato 1 al Dlgs 121/2020 stesso. Ai sensi dell’art 2, comma 2 sempre del Dlgs 121/20, “le disposizioni di cui all’articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore del decreto”.
b)Ai sensi dell’art. 1 lettera i) del Dlgs 121/20 la lettera f) dell’articolo 8, comma 1 del Dlgs 36/03 è stata sostituita dalla seguente: “f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera secondo quanto indicato nell’Allegato 1”
Si deve quindi ritenere che le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, compresi quelli riferiti ai sistemi barriera, si applichino alle istanze pervenute dopo la data di entrata in vigore del Dlgs 121/2020. Per le discariche esistenti continua ad applicarsi l’allegato 1 al Dlgs 36/2006 antecedente alla modifica.
Ci siamo anche chiesti…. per i procedimenti autorizzativi in corso…. cosa si fa ?
Riprendendo i criteri e le valutazioni espresse dalla Regione Toscana è da considerare, al riguardo, che:
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del Dlgs 36/03, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di una discarica, il progetto deve soddisfare tutte le prescrizioni dettate dall’allegato 1 e rispetto a tale articolo del decreto non è stato previsto alcun regime transitorio e pertanto il riferimento è da intendersi ora al novellato allegato;
che a far data dall’entrata in vigore del nuovo decreto ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 121/2020 stesso è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare e che, seppure non esplicitato, è obbligo delle AC, nel rilascio delle autorizzazioni, accertare l’esistenza dei presupposti per il rilascio previste dalla normativa vigente…..
Pertanto si dovrebbe ritenere necessario richiedere ai gestori proponenti, nel caso di procedimenti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima del 29/10/2020 ( e quindi secondo i criteri del vecchio Allegato 1) e per i quali la procedura istruttoria non sia ancora conclusa, la presentazione di una relazione di posizionamento ( ovvero di equivalenza ) del progetto rispetto al novellato allegato 1 al Dlgs 36/2003, ai fini di verificare caso per caso la possibilità di applicare le nuove previsioni dell’allegato 1.
Non si ritiene dovuto imporre adeguamenti al nuovo Allegato 1 ovvero verifiche di conformità costruttiva, in virtù del fatto che le discariche costruite in conformità al precedente allegato 1 al Dlgs 36/2003 risultano già adeguate alla direttiva comunitaria, per quanto concerne le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti.
Infatti, come cita anche la Regione Toscana, nella relazione illustrativa al decreto 121/2020, si chiarisce che: “Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, lettera i) non sono di stretto recepimento della direttiva discariche e pertanto non si è ritenuto di introdurre un obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate”.
Resta poi il tema dei nuovi lotti di ampliamento in sopraelevazione per discariche esistenti. Si procede come una discarica “esistente” a tutti gli effetti ?? ovvero si devono prendere in considerazione le soluzioni dettate dal dlgs 121/20 (soprattutto con riguardo all’Allegato 1 ) ??
In conclusione e in estrema sintesi, a parte quest’ultimo aspetto relativo al regime transitorio per le discariche esistenti per cui si ritiene oggettivamente condivisibile la posizione espressa, permane un quadro con numerose ombre e altrettanti interrogativi ed è auspicabile un intervento del Ministero con direttive sia in favore dei gestori che delle AC per una applicazione omogenea.
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Dlgs 121/20 Il testo “unico” sulle discariche. Tutto tace…e permangono le “ombre” e...i tanti interrogativi
di Sergio Baroni
La scorsa settimana abbiamo svolto un primo commento sul Dlgs 121/2020 ( cosiddetto “Testo unico” sulle discariche ) con cui è stata recepita la direttiva CE 2018/850 sulle discariche, emanata nell’ambito del «Pacchetto» Economia Circolare, ed è stata accorpata tutta la normativa nazionale in materia. Il nuovo Dlgs infatti:
Il precedente commento si è, in particolare, soffermato su serie di punti che restano difficilmente interpretabili in termini applicativi e altri per cui sarebbero necessarie direttive precise per indirizzare e omogeneizzare i comportamenti degli operatori e delle AC.
Nel frattempo tutto tace sia da parte del Ministero sia da parte di numerose Regioni e Autorità competenti per affrontare in modo omogeneo e condiviso i temi sollevati.
Solo la Regione Toscana risulta aver inviato al Ministero nei giorni scorsi una articolata nota con diversi quesiti su tematiche applicative fornendo, al tempo stesso, valutazioni e proposte interpretative.
In attesa di un pronunciamento del Ministero sui temi sollevati dalla Regione Toscana ma anche su altri illustrati nel precedente documento pubblicato, si vogliono riprendere alcune valutazioni assunto che molti dei rilievi fatti dalla Toscana ( tutti condivisibili ) integrano e completano quelli sollevati in questa rivista.
Innanzitutto è condiviso che la previsione di cui al comma 4-bis dell’art.5 sul divieto di conferimento a discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o recupero ecc…. sia in vigore a partire dal 2030 e in ogni caso a seguito
-della emanazione dei decreti ministeriali di individuazione dei criteri e dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale di cui all comma 4-bis dell’art.5;
– dell’adeguamento della pianificazione regionale;
– dell’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate da parte delle Regioni.
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto ai sopracitati punti si ritiene comunque necessario
che il produttore del rifiuto, in fase di caratterizzazione di base e di omologa fornisca tutte
le informazioni sul rifiuto che motivano l’impossibilità di avviarlo a operazioni di recupero, riciclaggio ecc… in particolare per i rifiuti per i quali sia presentata una relazione che giustifica la non necessità di trattamento (ai sensi del punto 2, lettera c) dell’allegato 5 al decreto 36/2003) e per i rifiuti individuati dal un codice dell’EER riconducibile a rifiuti da imballaggi e rifiuti composti da monomateriale.
Allo stesso tempo è certamente da condividere, come già rilevato relativamente alla previsione dell’Allegato 8, che l’autorizzazione dell’AC al conferimento di rifiuti non trattati sia dovuta solo nel caso dei rifiuti individuati EER 20031 200399 e 200303. Per tutte le altre tipologie di rifiuti il requisito si ritiene soddisfatto con il rispetto dei limiti di ammissibilità indicati negli art. da 7-quater a 7-octies e deve essere, in ogni caso, dichiarato dal produttore in fase di caratterizzazione di base e di omologa.
E infine il “transitorio” per cui si confermano diverse “lacune” a partire dal fatto che sembra restare in vigore il vecchio art. 17 – commi da 1 a 5 – sui «Piani di adeguamento» da presentare, ai sensi del d.lgs 36/03 stesso, per impianti al tempo “esistenti” con scadenze e procedure non pertinenti e oggettivamente non applicabili !!
Da nessuna parte si ritrova l’abrogazione dei commi sopracitati che, nel caso restassero, sarebbero non applicabili e quindi nessuna indicazione per le discariche in esercizio esistenti.
Rispetto all’Allegato 7 viene poi spontaneo porsi la domanda se, per le discariche esistenti, le deroghe in vigore rimangano tali fino al 1° luglio 2022 (indipendentemente dalle valutazioni del rischio effettuate e quindi anche non esattamente conformi), ovvero si debba prevedere una revisione di tale valutazione in conformità all’Allegato 7, che introduce uno specifico modello di valutazione, per la loro conferma.
Rispetto al novellato Allegato 1 è doverosa una rettifica rispetto a quanto scritto una settimana fa rispetto alla ipotesi interpretativa indicata dalla Regione Toscana nella propria nota al Ministero e che si condivide. Di seguito la disamina ripresa dalle valutazioni della Regione Toscana.
a)Ai sensi dell’art. 1 lettera s) del Dlgs 121/20, l’Allegato 1 del dlgs 36/03 è sostituito dall’Allegato 1 al Dlgs 121/2020 stesso. Ai sensi dell’art 2, comma 2 sempre del Dlgs 121/20, “le disposizioni di cui all’articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore del decreto”.
b)Ai sensi dell’art. 1 lettera i) del Dlgs 121/20 la lettera f) dell’articolo 8, comma 1 del Dlgs 36/03 è stata sostituita dalla seguente: “f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, in particolare per quanto riguarda i sistemi barriera secondo quanto indicato nell’Allegato 1”
Si deve quindi ritenere che le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti, compresi quelli riferiti ai sistemi barriera, si applichino alle istanze pervenute dopo la data di entrata in vigore del Dlgs 121/2020. Per le discariche esistenti continua ad applicarsi l’allegato 1 al Dlgs 36/2006 antecedente alla modifica.
Ci siamo anche chiesti…. per i procedimenti autorizzativi in corso…. cosa si fa ?
Riprendendo i criteri e le valutazioni espresse dalla Regione Toscana è da considerare, al riguardo, che:
Pertanto si dovrebbe ritenere necessario richiedere ai gestori proponenti, nel caso di procedimenti per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima del 29/10/2020 ( e quindi secondo i criteri del vecchio Allegato 1) e per i quali la procedura istruttoria non sia ancora conclusa, la presentazione di una relazione di posizionamento ( ovvero di equivalenza ) del progetto rispetto al novellato allegato 1 al Dlgs 36/2003, ai fini di verificare caso per caso la possibilità di applicare le nuove previsioni dell’allegato 1.
Non si ritiene dovuto imporre adeguamenti al nuovo Allegato 1 ovvero verifiche di conformità costruttiva, in virtù del fatto che le discariche costruite in conformità al precedente allegato 1 al Dlgs 36/2003 risultano già adeguate alla direttiva comunitaria, per quanto concerne le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti.
Infatti, come cita anche la Regione Toscana, nella relazione illustrativa al decreto 121/2020, si chiarisce che: “Le nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, lettera i) non sono di stretto recepimento della direttiva discariche e pertanto non si è ritenuto di introdurre un obbligo di adeguamento alla nuova normativa per le discariche già autorizzate”.
Resta poi il tema dei nuovi lotti di ampliamento in sopraelevazione per discariche esistenti. Si procede come una discarica “esistente” a tutti gli effetti ?? ovvero si devono prendere in considerazione le soluzioni dettate dal dlgs 121/20 (soprattutto con riguardo all’Allegato 1 ) ??
In conclusione e in estrema sintesi, a parte quest’ultimo aspetto relativo al regime transitorio per le discariche esistenti per cui si ritiene oggettivamente condivisibile la posizione espressa, permane un quadro con numerose ombre e altrettanti interrogativi ed è auspicabile un intervento del Ministero con direttive sia in favore dei gestori che delle AC per una applicazione omogenea.
Piacenza, 22 novembre 2020
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