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Disciplina regionale dei sottoprodotti

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Si sta sempre più sviluppando una normativa regionale inerente ai sottoprodotti, che spazia dall’istituzione di gruppi di lavoro alla previsione di tavoli di coordinamento, dalla selezione di filiere produttive alla predisposizione di schede tecniche.

L’obiettivo del presente contributo è approfondire, regione per regione, se e come si sta muovendo la normativa sottoprodotti.

 

Regione Sardegna

Per effetto del decreto n. 3075/DECA/142 del 10 dicembre 2009 (Direttive Regionali sull’utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione), la Regione Sardegna aveva inizialmente dato applicazione delle misure alternative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione delle uve, stabilite dal D.M. 5396 del 27 novembre 2008.

Successivamente, la L. 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ha stabilito l’obbligo per tutti i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o al ritiro sotto controllo.

Pertanto, il nuovo decreto regionale n. 47 del 5 ottobre 2023 (Usi alternativi alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Atto d’indirizzo regionale 2023 e successivi) – richiamando il D.M. 30 marzo 2023, il quale stabilisce che tutti i soggetti che hanno l’obbligo di eliminare i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione delle uve, in alternativa alla distillazione, possono optare per il ritiro sotto controllo per gli usi alternativi ivi indicati, tra cui l’ “uso agronomico diretto”, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico – ha abrogato il precedente decreto regionale del 2019, non ha individuato allo stato attuale ulteriori usi alternativi rispetto a quelli indicati dal D.M 30 marzo 2023 e ha, infine, dato mandato al Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura di stabilire tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico diretto mediante la distribuzione in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all’intervento.

 

Regione Toscana

Sempre in ordine allo stesso argomento, anche la Toscana con la Delibera n. 1332 del 20 novembre 2023 ha dettato “Disposizioni in materia di uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”. L’intervento ha lo scopo di accompagnare i processi di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) di cui è obbligatoria la consegna ad un distillatore riconosciuto ai sensi della normativa vigente, o il ritiro sotto controllo per una serie di usi alternativi disciplinati dal D.M. 30 marzo 2023. La consegna e il ritiro di tali sottoprodotti garantiscono di fatto la qualità e il contrasto alla sofisticazione della produzione vitivinicola, oltre a produrre ricadute ambientali positive.

In precedenza, però, la regione Toscana era già intervenuta sul tema dei sottoprodotti, provvedendo con D.G.R. n. 12 del 13 gennaio 2020 (Prime linee guida per l’applicazione del regime di sottoprodotto nell’industria tessile) per fornire utili elementi di lettura per l’applicazione delle procedure di cui al D.M. 264/2016.

Tenendo conto del contesto imprenditoriale del distretto tessile toscano, caratterizzato per lo più da micro e piccole imprese, il documento fornisce indirizzi utili agli operatori del settore in merito alle condizioni previste dalla normativa statale sui sottoprodotti (anche con riferimento alla tracciabilità degli stessi). Nel corso del ciclo di lavorazione tessile, inevitabilmente, una parte di materiale viene scartata per vari motivi: le perdite di materiale sono anche denominate “calo di produzione” ed esse si manifestano in forma di residui che, a seconda dei casi, possono essere riutilizzati in cicli produttivi (ed allora possiamo parlare di sottoprodotti) oppure devono essere gestiti come rifiuti. Le linee guida entrano poi nel dettaglio del ciclo di filatura cardata, del ciclo della preparazione del sottoprodotto tessile, del ruolo del commerciante di materie prime nell’utilizzo di sottoprodotti e prevede, infine, un elenco non esaustivo dei più comuni sottoprodotti tessili.

 

Regione Emilia Romagna

Con la L.R. 5 ottobre 2015 n. 16 l’Emilia-Romagna ha fatto propri i principi dell’Economia Circolare prevedendo la costituzione di un Coordinamento pluri-partecipato, finalizzato alla individuazione, da parte delle imprese, dei sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.L.vo 152/06. Il “Coordinamento permanente sottoprodotti”, formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna, si propone di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, consentono di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi.

Per attestare il riconoscimento dell’osservanza di tali buone pratiche, con D.G.R. n. 2260/2016, è stato istituito poi l’Elenco regionale dei sottoprodotti a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Con successivi provvedimenti, per ciascuna delle filiere individuate dal Coordinamento, sono state via via definite le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti.

Ad oggi sono stati individuati undici processi produttivi, per ognuno dei quali è stata pubblicata apposita determina e corrispondente scheda che individua il sottoprodotto indicandone la denominazione, la tipologia, la descrizione e le caratteristiche, gli utilizzatori, i trattamenti, i requisiti standard di prodotto e gli aspetti gestionali.

I processi produttivi finora riconosciuti riguardano i noccioli albicocche, i noccioli pesche, il sale da salatura carni, il liquor nero, i residui verdi di mais, i residui della produzione ceramica, le deiezioni avicole, i residui e sfridi delle materie plastiche, i residui della lavorazione sementi certificate, i residui della lavorazione zama, nonché infine i fogli di alluminio grezzo non conformi ed i fogli e ritagli di alluminio lito-verniciato.

 

Regione Piemonte

Il Piemonte, per effetto della D.G.R. 11 aprile 2023, n. 10-6722, ha costituito il Gruppo di Lavoro sui sottoprodotti (GDL sottoprodotti) a cui partecipano i rappresentanti di Regione Piemonte, Arpa Piemonte, Confindustria Piemonte, Confapi Piemonte, Confartigianato Imprese Piemonte, CNA Piemonte, Casartigiani Piemonte, Ance Piemonte – Valle d’Aosta, Confagricoltura Piemonte e Coldiretti Piemonte. Il Gruppo si propone di approfondire i residui di produzione e loro filiere che presentano potenziali elementi di criticità rispetto alla gestione come sottoprodotto e di elaborare delle schede con indicazioni tecniche gestionali al fine di supportare gli operatori nell’applicazione della disciplina dei Sottoprodotti.

Tali schede tecniche, approvate con determinazione dirigenziale, sono attualmente quattro ed identificano la filiera del tessile, la filiera della lavorazione del caffè, i rifili in plastica da materiale assorbente per l’igiene della persona ed, infine, le sfere in acciaio non conformi per cuscinetti.

 

Regione Veneto

Con il D.D. n. 220 del 7 novembre 2023, la Regione Veneto ha proceduto all’individuazione delle modalità di svolgimento delle attività del Tavolo Tecnico di Coordinamento Regionale per i Sottoprodotti.

Innanzitutto vengono nominati i rappresentanti del suddetto tavolo tecnico (n. 3 rappresentanti della Regione, n. 1 rappresentante di ARPAV, n. 1 rappresentante di Unioncamere Veneto, n. 1 rappresentante della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e, infine, n. 1 rappresentante dell’Unione Province Veneto); poi si procede a descrivere la procedura di valutazione per il riconoscimento del sottoprodotto, la quale contempla diverse fasi (presentazione istanza per la valutazione della filiera/del sottoprodotto specifico, istruttoria e approvazione del documento di riconoscimento sottoprodotto per filiera/del sottoprodotto specifico, pubblicazione sul sito internet della modulistica per l’adesione).

Nei casi in cui si rispettino le caratteristiche individuate con il documento di riconoscimento sottoprodotto per filiera, le imprese possono richiedere l’iscrizione del proprio specifico sottoprodotto all’elenco. La richiesta di iscrizione, di carattere volontario, è redatta su apposita modulistica accompagnata da informazioni quali le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell’oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, il trattamento cui il residuo è sottoposto, l’impianto o l’attività di destinazione e le modalità di gestione.

La Regione valuta la conformità della documentazione presentata e trasmette entro 30 giorni all’impresa che ha fatto istanza di iscrizione l’attestato di iscrizione all’Elenco Regionale Sottoprodotti, qualora l’istruttoria abbia esito positivo. L’impresa potrà utilizzare l’attestato per accompagnare il trasporto e la cessione dello specifico sottoprodotto, fatti salvi gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa per il trasporto delle merci. L’iscrizione non pregiudica la possibilità di dimostrare, per talune sostanze od oggetti, la qualifica di sottoprodotto con le diverse modalità stabilite dalla norma nazionale.

Annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, le aziende iscritte nell’Elenco sono tenute a trasmettere un report contenente le informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo. Tali dati saranno elaborati a fini statistici per verificare l’incidenza dell’azione di Piano sulla valorizzazione dei sottoprodotti a livello regionale. Il mancato invio comporterà la revoca dell’attestato di iscrizione all’Elenco.

 

Regione Puglia

Con la D.G.R. 26 febbraio 2024, n. 145, la Puglia ha emanato le Linee guida per l’utilizzo dei sottoprodotti nella simbiosi industriale nella Regione Puglia.

Queste linee guida regionali sono emesse nell’ambito delle attività di impulso all’utilizzo dei sottoprodotti promuovendone l’utilizzo attraverso la definizione di buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e tipici della Regione Puglia.

Recependo le istanze delle organizzazioni rappresentative del sistema imprenditoriale, la Regione Puglia, attraverso uno specifico Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti della Regione, di Unioncamere, di Arpa e dell’Albo Gestori Ambientali , provvede ad analizzare il processo produttivo per cui è stato richiesto supporto evidenziando per lo stesso quali sono i residui di produzione a cui può essere associata la qualifica di sottoprodotto. In tal modo si cerca di supportare i produttori di un residuo di produzione nella classificazione dimostrando che non c’è intenzione di disfarsene, ma quella di assicurarne un ulteriore impiego nel medesimo o in altro ciclo produttivo, al fine di non incorrere nel campo rifiuti.

In tal senso, le Linee guida definiscono le modalità operative del Gruppo di Lavoro, che ha una valenza regionale, nonché i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo stesso a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, sostanze od oggetti classificabili come sottoprodotti nell’ambito del processo produttivo proposto.

Le schede tecniche sono elaborate in modo tale che il loro utilizzo sia facoltativo da parte degli operatori, senza pregiudicare la possibilità di individuare ulteriori modalità idonee a provare il soddisfacimento di tutte le condizioni per la qualifica del sottoprodotto, stabilite dall’articolo 184-bis del D.L.vo 152/2006.

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