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Dispensa dalle Verifiche RTGR: modifiche in vigore per i Legali Rappresentanti
di Marco Casadei
Categoria: responsabile tecnico rifiuti
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali rivede i criteri per ottenere la dispensa dalle prove d’idoneità per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
Il Regolamento di funzionamento dell’Albo, D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 disciplina, tra le altre cose, anche i compiti, le attribuzioni e i requisiti per assumere l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR, RT).
Tra questi ultimi, sempre il Regolamento, prevede che il RTGR debba possedere i seguenti requisiti (art. 12, comma 4): a) idonei titoli di studio; b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione; c) idoneità di cui all’articolo 13.
Ciò premesso, con la Deliberazione n.6 del 30/05/2017, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito quali di essi si devono possedere per l’assunzione dell’incarico, secondo criteri diversi relativamente alla categoria e alla classe d’iscrizione (Allegato “A” Deliberazione n. 6/2017).
L’idoneità a cui la norma fa riferimento è quella di cui all’art. 13, che prevede che l’interessato dimostri le proprie conoscenze mediante una verifica iniziale, che deve poi essere aggiornata ogni 5 anni (si veda in merito il commento relativo alle verifiche da superare per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti).
Sempre l’art. 13 del Regolamento, prevede la “dispensa” dalle verifiche per “ …. il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”.
In proposito i criteri erano stati individuati dall’art. 2 comma 5 della Deliberazione n. 6/2017, prevedendo la concessione della dispensa laddove fossero presenti i seguenti requisiti: esperienza nel settore di attività d’iscrizione per almeno 20 anni, sia in qualità di legale rappresentante che di responsabile tecnico, con la possibilità di interruzioni negli incarichi per un massimo del 20% di detto periodo; e comunque non nell’ultimo anno precedente la domanda della dispensa.
Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022
Questa regola, in vigore fin dal 16/10/2017, viene messa in discussione dalla Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha “contestato” i criteri stabiliti dall’Albo per ottenere la dispensa dalle verifiche d’idoneità, e ha invitato l’Albo a ridefinirli.
A seguito della decisione del Giudice Amministrativo, e ai contenuti del dispositivo, si è avviata una revisione complessiva delle disposizioni relative alla dispensa dalle verifiche, rivedendo condizioni e requisiti per il suo ottenimento.
Per comprendere le motivazioni che hanno portato il Comitato dell’Albo a riscrivere i criteri, dobbiamo rileggere con attenzione cosa prevede l’art. 12 comma 1 del DM 120/2014, in materia di compiti del Responsabile Tecnico: “Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.”
Credo sia una valutazione comune che i compiti sopra richiamati sono complementari, se non simili ancorché sovrapponibili, a quelli del legale rappresentante dell’impresa, proprio il soggetto che è interessato a chiedere la dispensa dalle verifiche d’idoneità. Si può sostenere, nella sostanza, che proprio grazie al fatto che si ricoprono i ruoli di Responsabile Tecnico e Legale Rappresentante (LR), si acquisisce un’esperienza professionale che, nell’ambito di quella specifica impresa, gli consente di chiedere la dispensa dalle verifiche.
Posto ciò, vediamo quali sono le regole introdotte con la recente Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 ai fini dell’ottenimento della dispensa, e cosa cambia rispetto alla previgente disposizione.
L’art. 2, comma 5 della Deliberazione n.6/2017 è sostituito nel modo seguente: “È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”
Concorrono, pertanto, due contemporanei criteri:
Il primo è relativo all’esperienza professionale in qualità di RT nel settore di attività per il quale si chiede la dispensa, che non cambia rispetto al precedente requisito, ovvero 20 anni, periodo di tempo ritenuto valido affinché l’interessato sia formato, preparato e con capacità acquisite e necessarie per svolgere con competenza l’incarico;
Il secondo è relativo alla figura del LR, che deve essere per la stessa impresa di cui si ricopre anche il ruolo di RT.
Entrambi i requisiti devono sussistere all’atto della domanda di dispensa, e nei 5 anni precedenti alla domanda, si deve ricoprire sia l’incarico di RTGR che il ruolo di Legale Rappresentante.
All’art. 2 della Deliberazione 6/2017, si aggiunge un ulteriore comma, il 5bis: “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.”
Viene posto un principio: la dispensa può essere fatta valere solo per l’impresa di cui l’interessato ne è Legale Rappresentante!
Ma va da sé che non sussiste un obbligo nel richiedere la dispensa; infatti, laddove un LR volesse ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti anche per altre imprese, potrà continuare ad aggiornare ogni 5 anni la propria idoneità, e svolgere il ruolo di RT senza limiti (per il momento ricordo che non sono ancora stati stabiliti, pur essendo previsti dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento).
“La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico”.
La dispensa dalle verifiche, inoltre, è “a tempo”, ovvero soggetta a scadenza, seppur indeterminata nel suo verificarsi; infatti, essa permane finché si ricopre il ruolo di LR e, nel momento in cui dovesse cessare la carica aziendale, per qualunque motivo avvenga, cessa anche l’incarico di RT nello stesso momento.
“La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”
Nel caso in cui, una volta dispensato dalle verifiche, il Responsabile Tecnico dovesse cessare la carica di LR, ai fini della prosecuzione dell’attività di RT, sarà chiamato a sostenere nuovamente le prove ai fini dell’ottenimento dell’idoneità. La dispensa a suo tempo ottenuta non è più ritenuta valida, essendo venuto meno il requisito della rappresentanza legale, criterio che concorreva a quello di RT per richiedere e ottenere la dispensa.
Nei primi 12 mesi, la verifica si intende quella di aggiornamento (il medesimo arco temporale previsto per i RTGR che 12 mesi precedenti la scadenza quinquennale dell’idoneità, debbono sostenere la prova di aggiornamento); oltre tale periodo, la verifica intende iniziale.
La differenza non è banale, perché la verifica di aggiornamento prevede punteggi soglia d’idoneità inferiori rispetto a quella inziale (28 invece di 32 per il modulo obbligatorio per tutte le categorie, 30 invece di 34 per il modulo specialistico), oltre a un numero di quiz inferiore per il modulo obbligatorio per tutte le categorie dal quale vengono estratti i 40 quesiti della prova.
Quali sono le conseguenze per le imprese derivanti dalle nuove disposizioni? Innanzitutto, il venir meno della carica di LR, e quindi la decadenza dal ruolo di RT, comporta che l’impresa si ritrova priva di uno dei requisiti tecnici necessari per l’iscrizione all’Albo (vedasi l’art. 11 del Regolamento), casistica già disciplinata dalla Deliberazione numero 1/2020.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Sezione competente per territorio il venire meno del requisito entro 30 giorni dal suo verificarsi (nella fattispecie dalla revoca della legale rappresentanza); a questo punto l’impresa ha 90 giorni di tempo per individuare un nuovo RT i cui compiti, in questo periodo, vengono provvisoriamente svolti dal “nuovo” legale rappresentante dell’impresa.
Inoltre, la Delibera n. 7/2022 revoca la Circolare n. 19/2018, sostituendola di fatto con la nuova Circolare in tema di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, la numero 9 del 21 novembre 2022.
Sostanzialmente, vengono richiamati i principi relativi alla dispensa, chiarendo che le domande inviate alle Sezioni fino alla data di entrata in vigore della delibera vengono istruite secondo le previgenti disposizioni, e richiama ulteriormente l’onere dell’impresa di comunicare il venir meno del RT ai fini di quanto disposto dalla Deliberazione in materia, ovvero la n.1 del 30 gennaio 2020.
Viene poi presa occasione per aggiornarla alle disposizioni emanate nel tempo, a causa dell’emergenza Covid-19, come la durata del periodo transitorio per i Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti in carica alla data del 16 ottobre 2017 prorogato al 16 ottobre 2023, invece che 16 ottobre 2022.
In proposito, si ricorda che questi ultimi sono ormai entrati negli ultimi 12 mesi di tempo per poter aggiornare la propria idoneità.
Verifiche di idoneità
Per finire, la Deliberazione 7/2022 precisa quanto di fatto era già applicato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in tema di verifiche, ovvero ribadendo che la verifica iniziale è valida solo se viene superato nella medesima sessione sia il modulo obbligatorio per tutte le categorie che almeno un modulo specialistico, mentre in caso di verifica di aggiornamento, i moduli possono essere superati anche separatamente, purché entro la scadenza quinquennale.
Se così non fosse, si applica quanto previsto dalla Deliberazione 1/2020 già richiamata in precedenza.
La Scuola per Responsabili Tecnici di TuttoAmbiente
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Categorie
Dispensa dalle Verifiche RTGR: modifiche in vigore per i Legali Rappresentanti
di Marco Casadei
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali rivede i criteri per ottenere la dispensa dalle prove d’idoneità per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
Il Regolamento di funzionamento dell’Albo, D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 disciplina, tra le altre cose, anche i compiti, le attribuzioni e i requisiti per assumere l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR, RT).
Tra questi ultimi, sempre il Regolamento, prevede che il RTGR debba possedere i seguenti requisiti (art. 12, comma 4):
a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
Ciò premesso, con la Deliberazione n.6 del 30/05/2017, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito quali di essi si devono possedere per l’assunzione dell’incarico, secondo criteri diversi relativamente alla categoria e alla classe d’iscrizione (Allegato “A” Deliberazione n. 6/2017).
L’idoneità a cui la norma fa riferimento è quella di cui all’art. 13, che prevede che l’interessato dimostri le proprie conoscenze mediante una verifica iniziale, che deve poi essere aggiornata ogni 5 anni (si veda in merito il commento relativo alle verifiche da superare per diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti).
Sempre l’art. 13 del Regolamento, prevede la “dispensa” dalle verifiche per “ …. il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”.
In proposito i criteri erano stati individuati dall’art. 2 comma 5 della Deliberazione n. 6/2017, prevedendo la concessione della dispensa laddove fossero presenti i seguenti requisiti: esperienza nel settore di attività d’iscrizione per almeno 20 anni, sia in qualità di legale rappresentante che di responsabile tecnico, con la possibilità di interruzioni negli incarichi per un massimo del 20% di detto periodo; e comunque non nell’ultimo anno precedente la domanda della dispensa.
Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022
Questa regola, in vigore fin dal 16/10/2017, viene messa in discussione dalla Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha “contestato” i criteri stabiliti dall’Albo per ottenere la dispensa dalle verifiche d’idoneità, e ha invitato l’Albo a ridefinirli.
A seguito della decisione del Giudice Amministrativo, e ai contenuti del dispositivo, si è avviata una revisione complessiva delle disposizioni relative alla dispensa dalle verifiche, rivedendo condizioni e requisiti per il suo ottenimento.
Per comprendere le motivazioni che hanno portato il Comitato dell’Albo a riscrivere i criteri, dobbiamo rileggere con attenzione cosa prevede l’art. 12 comma 1 del DM 120/2014, in materia di compiti del Responsabile Tecnico:
“Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.”
Credo sia una valutazione comune che i compiti sopra richiamati sono complementari, se non simili ancorché sovrapponibili, a quelli del legale rappresentante dell’impresa, proprio il soggetto che è interessato a chiedere la dispensa dalle verifiche d’idoneità. Si può sostenere, nella sostanza, che proprio grazie al fatto che si ricoprono i ruoli di Responsabile Tecnico e Legale Rappresentante (LR), si acquisisce un’esperienza professionale che, nell’ambito di quella specifica impresa, gli consente di chiedere la dispensa dalle verifiche.
Posto ciò, vediamo quali sono le regole introdotte con la recente Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 ai fini dell’ottenimento della dispensa, e cosa cambia rispetto alla previgente disposizione.
L’art. 2, comma 5 della Deliberazione n.6/2017 è sostituito nel modo seguente:
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”
Concorrono, pertanto, due contemporanei criteri:
Entrambi i requisiti devono sussistere all’atto della domanda di dispensa, e nei 5 anni precedenti alla domanda, si deve ricoprire sia l’incarico di RTGR che il ruolo di Legale Rappresentante.
All’art. 2 della Deliberazione 6/2017, si aggiunge un ulteriore comma, il 5bis:
“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata.”
Viene posto un principio: la dispensa può essere fatta valere solo per l’impresa di cui l’interessato ne è Legale Rappresentante!
Ma va da sé che non sussiste un obbligo nel richiedere la dispensa; infatti, laddove un LR volesse ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti anche per altre imprese, potrà continuare ad aggiornare ogni 5 anni la propria idoneità, e svolgere il ruolo di RT senza limiti (per il momento ricordo che non sono ancora stati stabiliti, pur essendo previsti dal comma 6 dell’art. 12 del Regolamento).
“La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico”.
La dispensa dalle verifiche, inoltre, è “a tempo”, ovvero soggetta a scadenza, seppur indeterminata nel suo verificarsi; infatti, essa permane finché si ricopre il ruolo di LR e, nel momento in cui dovesse cessare la carica aziendale, per qualunque motivo avvenga, cessa anche l’incarico di RT nello stesso momento.
“La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”
Nel caso in cui, una volta dispensato dalle verifiche, il Responsabile Tecnico dovesse cessare la carica di LR, ai fini della prosecuzione dell’attività di RT, sarà chiamato a sostenere nuovamente le prove ai fini dell’ottenimento dell’idoneità. La dispensa a suo tempo ottenuta non è più ritenuta valida, essendo venuto meno il requisito della rappresentanza legale, criterio che concorreva a quello di RT per richiedere e ottenere la dispensa.
Nei primi 12 mesi, la verifica si intende quella di aggiornamento (il medesimo arco temporale previsto per i RTGR che 12 mesi precedenti la scadenza quinquennale dell’idoneità, debbono sostenere la prova di aggiornamento); oltre tale periodo, la verifica intende iniziale.
La differenza non è banale, perché la verifica di aggiornamento prevede punteggi soglia d’idoneità inferiori rispetto a quella inziale (28 invece di 32 per il modulo obbligatorio per tutte le categorie, 30 invece di 34 per il modulo specialistico), oltre a un numero di quiz inferiore per il modulo obbligatorio per tutte le categorie dal quale vengono estratti i 40 quesiti della prova.
Quali sono le conseguenze per le imprese derivanti dalle nuove disposizioni?
Innanzitutto, il venir meno della carica di LR, e quindi la decadenza dal ruolo di RT, comporta che l’impresa si ritrova priva di uno dei requisiti tecnici necessari per l’iscrizione all’Albo (vedasi l’art. 11 del Regolamento), casistica già disciplinata dalla Deliberazione numero 1/2020.
L’impresa è tenuta a comunicare alla Sezione competente per territorio il venire meno del requisito entro 30 giorni dal suo verificarsi (nella fattispecie dalla revoca della legale rappresentanza); a questo punto l’impresa ha 90 giorni di tempo per individuare un nuovo RT i cui compiti, in questo periodo, vengono provvisoriamente svolti dal “nuovo” legale rappresentante dell’impresa.
Inoltre, la Delibera n. 7/2022 revoca la Circolare n. 19/2018, sostituendola di fatto con la nuova Circolare in tema di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti, la numero 9 del 21 novembre 2022.
Sostanzialmente, vengono richiamati i principi relativi alla dispensa, chiarendo che le domande inviate alle Sezioni fino alla data di entrata in vigore della delibera vengono istruite secondo le previgenti disposizioni, e richiama ulteriormente l’onere dell’impresa di comunicare il venir meno del RT ai fini di quanto disposto dalla Deliberazione in materia, ovvero la n.1 del 30 gennaio 2020.
Viene poi presa occasione per aggiornarla alle disposizioni emanate nel tempo, a causa dell’emergenza Covid-19, come la durata del periodo transitorio per i Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti in carica alla data del 16 ottobre 2017 prorogato al 16 ottobre 2023, invece che 16 ottobre 2022.
In proposito, si ricorda che questi ultimi sono ormai entrati negli ultimi 12 mesi di tempo per poter aggiornare la propria idoneità.
Verifiche di idoneità
Per finire, la Deliberazione 7/2022 precisa quanto di fatto era già applicato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in tema di verifiche, ovvero ribadendo che la verifica iniziale è valida solo se viene superato nella medesima sessione sia il modulo obbligatorio per tutte le categorie che almeno un modulo specialistico, mentre in caso di verifica di aggiornamento, i moduli possono essere superati anche separatamente, purché entro la scadenza quinquennale.
Se così non fosse, si applica quanto previsto dalla Deliberazione 1/2020 già richiamata in precedenza.
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La Scuola per Responsabili Tecnici ha un Modulo Generale dedicato a tutti gli argomenti che devono essere di competenza dei RT di tutte le Categorie, e una serie di Moduli di Specializzazione per ognuna delle Categorie specifiche per cui si vuole sostenere la verifica.
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