Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Il divieto dei sacchetti in bioplastica

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti


 
Nei giorni scorsi è stata pubblicata la risposta a n. 113158 del 19 giugno 2024 del MASE all’interpello di Legambiente sull’applicazione dell’articolo 182-ter del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti organici.

 

La notizia è stata data anche da Italia Oggi e Il Sole 24 Ore con qualche primo commento.
 
Secondo il MASE la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall’art- 182-ter, comma 7, del TUA (DLgs n. 152/2006) in materia di rifiuti organici , riguardante i “livelli di qualità per la raccolta differenziata dei rifiuti organici e individuare precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti” non “sembra” giustificare l’emanazione a livello locale di atti o provvedimenti volti a vietare l’utilizzo di sacchetti compostabili e biodegradabili (bioplastica) per la raccolta dell’umido urbano e il conferimento nella raccolta differenziata dei rifiuti organici.
Fino a qui la risposta all’interpello ministeriale.
 
A parte rilevare l’uso del termine “sembra”, la risposta del MASE è impeccabile sotto il profilo logico giuridico.
La soluzione del caso potrebbe però essere diversa nel caso in cui tale divieto fosse “motivato” diversamente.
 
Master Gestione Rifiuti ottobre 2024
 
Ad esempio, da ragioni tecnologiche relative all’impianto.
 
Merita, quindi, qualche considerazione.
 
Accade, infatti, che alcune Province e Comuni non consentano l’uso di sacchetti compostabili certificabili motivandolo con il fatto che in quell’area i rifiuti organici vengono avviati ad impianti di digestione anaerobica che producono compost e biogas. E questi impianti non sono idonei a utilizzare sacchetti di bioplastica, come altri rifiuti (ad esempio le ossa).
 
Tale questione a livello “locale” non può essere affrontata (solo) ribadendo la vigenza degli obblighi di raccolta dei rifiuti organici.
Come noto, i rifiuti organici in Italia costituiscono la prima raccolta differenziata in quantità. I sacchetti in bioplastica per la raccolta differenziata costituiscono una quantità residuale rispetto ai rifiuti organici totali.
 
E i CAM per la raccolta dei rifiuti urbani prevedono una serie di opzioni per la raccolta dei rifiuti organici.
A ciò va aggiunto che gli impianti anaerobici sono previsti dal Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi locali e nazionali.
 
In questo contesto, è diverso il caso in cui il divieto di utilizzo dei sacchetti in bioplastica certificata sia “motivato” dal fatto che gli impianti di digestione anaerobica che producono compost e biogas non siano idonei a utilizzare sacchetti di bioplastica (come altri rifiuti).
 

 
E’ non sulla base della mancata adozione del previsto decreto ministeriale.
 
Un divieto di utilizzo dei sacchetti in bioplastica per la raccolta cosi “motivato” troverebbe una ragione in concreto.
Essa sarebbe legata all’utilizzo economico, efficiente e efficace di un impianto ed ai relativi costi di investimento.
E non si tramuterebbe in un “bando del sacchetto in bioplastica”.
 
A maggior ragione, quando comunque lo stesso venga gestito ed avviato ad altre forme di recupero, anche quello energetico.
 

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata