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DL Competitività: prima guida tra piccole e grandi novità

di Massimo Medugno

Categoria: Generalità

Arriva nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto la legge n. 116/2014, conversione con modifiche del DL Competitività (DL 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).
In questa sede ci vogliamo focalizzare sulla parte ambiente, e in particolare sulle procedure riguardanti i rifiuti in procedura semplificata, con una “incursione” nella parte energia.
Infatti, l’art. 13, comma 4 aggiunge all’art. 216 del TUA una serie di disposizioni che riguardano le procedure semplificate per il recupero e i rifiuti in Lista Verde:
1) la sottoposizione dei regolamenti EOW alle procedure semplificate (comma 8 quater) e il relativo adeguamento delle attività esistenti (8 quinquies);
2) l’”inserimento” del mero controllo sui materiali di rifiuto – per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste – tra le operazioni di recupero (8 quater bis);
3) i rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione(8-quinquies-bis).
Quelle sull’attuazione dell’EOW sono certamente delle disposizioni necessarie.
Sul riconoscimento del “mero controllo” come operazione di recupero e sulla previsione di una nuova procedura per l’utilizzo dei Rifiuti in Lista Verde da parte degli impianti AIA, si può certamente affermare che sono disposizioni interessanti, rinviando ad un commento più approfondito. Le altre novità in materia di ambiente sono riassunte nella tabella che segue:

 

Art. 8 bisContributo per il recupero di pneumatici fuori uso con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.
Art. 10, comma 12 bisSistri: l’interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l’azione di contrasto alle attivita’ illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano
Art. 13, dal comma 1 al comma 3Riscrittura delle norme in materia di bonifiche
Art. 13, comma 4 

 

 

Sottoposizione dei regolamenti EOW alle procedure semplificate (comma 8 quater) e il relativo adeguamento delle attività esistenti (8 quinquies) .”Inserimento” del mero controllo sui materiali di rifiuto – per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste – tra le operazioni di recupero (8 quater bis);

I rifiuti in Lista Verde individuati dal Regolamento UE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrarsi 45 giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione(8-quinquies-bis).

Art. 13, comma 4 bisRAEE e sistemi collettivi
Art. 13, comma 4 terPer i recuperi ambientali è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del DM 5.2.1998
Art. 13, comma 5Gestione sistemi d’arma e aree militari.In quest’ambito si fa riferimento alla classificazione dei rifiuti che è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
Art. 14, comma 2Decreto di semplificazione sul sistema di tracciabilità dei rifiuti è semplificato, con l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14, commi 2 bisContratto Sistri
Art. 14, comma 3Norme per l’emergenza rifiuti in Campania
Art. 14, dal comma 8 in poiRaggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, definizione beni in polietilene, utilizzo materiali di dragaggio, impianti compostaggio in Campania e Lazio, impianti autorizzati alla miscelazione, spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, Sistri per gli imprenditori agricoli.
Art. 15Norme in materia di Via
Art. 17Qualità delle acque


Ma la legge n. 116 contiene una serie di disposizioni che individuano le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute:
– negli articoli da 24 a 30 dello stesso provvedimento;
– nelle disposizioni del D.L. n. 145/2013 (“destinazione Italia”), che ha previsto con il cosiddetto “spalma incentivi volontario” la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili.
L’agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia di cui all’articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Durante l’esame al Senato l’articolo è stato integrato (comma 3-bis) per definire “essenziali per la sicurezza del sistema elettrico” tutti gli impianti siciliani sopra i 50 MW di potenza (escluse quelli rinnovabili non programmabili, come il fotovoltaico e l’eolico) fino all’entrata in funzione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi, e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna.
Si tratta di una serie di norme, il cui insieme è stato definito anche “tagliabollette”.
A questo proposito, in particolare, va ricordato l’art. 26.
Detto articolo prevede di generare risparmi sull’incentivazione dei grossi impianti fotovoltaici (di potenza superiore a 200 kW).
Per ottenere una riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, lascia ai produttori la scelta tra tre opzioni:

  1. l’estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione, a fronte di una rimodulazione del valore unitario dell’incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo;
  2. il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione dell’incentivo per un primo periodo, e di un corrispondente aumento dello stesso per un secondo periodo, secondo percentuali definite dal MISE;
  3. il mantenimento del periodo di erogazione ventennale, a fronte di una riduzione percentuale fissata dal decreto, crescente a seconda della taglia degli impianti (tale opzione è quella applicata in assenza di comunicazioni da parte dell’operatore).

Si prevede, poi, la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cedere una quota fino all’80% degli incentivi per le fonti rinnovabili a operatori finanziari internazionali attraverso un’asta organizzata dall’Autorità per l’energia. Alle quote di incentivi cedute agli acquirenti selezionati non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le rimodulazioni precedenti.
C’è poi l’art. 24 che sottopone le forme di autoconsumo di energia (tipicamente la produzione in cogenerazione), che nella normativa previgente al decreto versavano i corrispettivi tariffari e gli oneri di sistema solo sull’energia prelevata dalla rete, al pagamento di una quota di tali oneri in relazione all’energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta. Insomma una vera e propria tassa sull’efficienza energetica esulla competitività in contrasto con la “ratio” di tutto il provvedimento.

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