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Stefano Maglia

DL PNRR e ambiente: prime riflessioni

di Stefano Maglia, Giacomo Spoldi

Categoria: Rifiuti

Il 25 febbraio 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Sono molte le novità dal punto di vista ambientale, vediamo le più rilevanti:

All’art. 9 del provvedimento è istituito il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione
energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici che avrà come compito principale quello di individuare i criteri e le linee guida per l’adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, nonché di proporre e coordinare l’effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni come pure l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia.

Proseguendo nella disamina del decreto, all’articolo 14 sono stabilite ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA. In particolare, si legge che nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR, si può avviare una procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, non è secondario evidenziare che in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, viene ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Non solo, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della VIA di cui alla parte seconda del TUA, unitamente alla documentazione per lo studio di impatto ambientale ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.L.vo 152/2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. In aggiunta, si segnala che ai fini della presentazione dell’istanza di VIA cui all’art. 23 del TUA, non è richiesta la relazione paesaggistica o relazione paesaggistica semplificata.

Sempre sotto il profilo procedurale, si prevede che gli esiti della valutazione di impatto ambientale vengano trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e che la determinazione conclusiva della conferenza comprenda il provvedimento di VIA.

In un’ottica di semplificazione, si stabilisce inoltre che le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possano limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma debbano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto presentato.

Proseguendo nello studio del provvedimento, con la modifica del TUA all’art. 8, comma 2bis, ultimo periodo, purtroppo si deve segnalare che è avvenuto un “pericoloso incrocio” con un altro provvedimento legislativo, la Legge di conversione del DL Milleproroghe 2023.

Infatti, se nel DL 24 febbraio 2023, n.13, entrato in vigore il 25 febbraio 2023, si è prevista una proroga della precedente scadenza al “31 dicembre 2024”, con la successiva Legge di conversione, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, tale termine è stato ridotto al “30 giugno 2024”.

Passando oltre a questa scelta poco chiara del legislatore e sempre in riferimento alle modifiche del TUA, si segnala che all’art. 23, comma 1, la lettera g-ter) è stata soppressa e che è stato aggiunto un nuovo comma, il 2-sexies, all’art. 25, che prevede che in caso di adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi.

Sulle modifiche concernenti al TUA, è senz’altro rilevante segnalare che all’allegato II alla parte seconda, sui progetti di competenza statale, sono aggiunti gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile.

Da ultimo, ma non per importanza, è da evidenziare che in materia di terre e rocce da scavo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il MASE dovrà adottare un ulteriore decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

Verrà infine abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo” a partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto entro 180 giorni dalla legge di conversione di cui sopra.

Ovviamente a questo punto bisogna aspettare la relativa legge di conversione entro il 60° giorno successivo all’entrata in vigore del DL, per avere il testo definitivo.

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