Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

DL Semplificazioni: è cambiato qualcosa sul “silenzio della PA” in materia ambientale?

di Stefano Maglia, Francesca Miniscalco

Categoria: Generalità

Il “DL semplificazioni”, ovvero il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, recante “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” è in vigore dal 1° giugno 2021.
 

In attesa della conversione in legge, il “DL semplificazioni” interviene tra l’altro su importanti istituti della Legge n. 241/1990 (recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), cioè:
 

  • sul potere sostitutivo in caso di inerzia della pubblica amministrazione, disciplinato all’art. 2 L. 241/1990;
  • sul silenzio-assenso, disciplinato all’art. 20 L. 241/1990;
  • sull’annullamento d’ufficio, disciplinato all’art. 21-nonies L. 241/1990 (ove viene prevista una modifica al termine -non più diciotto mesi ma dodici mesi- per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo).

 

Come impattano queste novità in materia ambientale?
 

Scuola Green Jobs Giurista Ambientale dal 08/10/21 al 05/11/21
 

Anzitutto, occorre fare un cenno all’istituto del “silenzio” della PA: come sancisce l’art. 20 della L. 241/1990, è la legge che qualifica il silenzio della pubblica amministrazione come assenso al rilascio del provvedimento amministrativo, oppure come rigetto dell’istanza da parte del privato.
 

Diverso è il caso del silenzio – inadempimento: ciò si verifica quando la pubblica amministrazione, chiamata ad intervenire rimane inerte, non provvedendo all’adozione formale del provvedimento o provvedendo in ritardo. In queste ipotesi il silenzio della PA serba un inadempimento e la legge riserva in capo al privato differenti modalità di tutela.
 

Nella disciplina ambientale occorre rammentare che l’istituto del silenzio assenso non si applica, salvo però alcune eccezioni.
 

Servizio di Audit di conformità normativo ambientale
 

L’art. 20, comma 1, della L. 241/1990, infatti, prevede che “fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide (…)”.
 

Al comma 4 precisa tuttavia che “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza (…)”.
 

Una prima eccezione si rinviene nell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 3, del DM 161/2012, (prescrizione ora contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120) concernente i materiali da scavo.
 

Una seconda eccezione si ravvisa nella disciplina sull’AIA, perché, in caso di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies D.Lvo. n. 152/2006, il procedimento può concludersi con il silenzio assenso trascorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione della comunicazione senza che l’amministrazione si sia espressa in merito: in tal caso la progettata modifica dell’impianto può essere realizzata[1].
 

MASTER HSE MANAGER dal 15/10/21 al 13/11/21
 

La novità del DL semplificazioni sul silenzio assenso, contenuta all’art. 62 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, riguarda l’inserimento del comma 2-bis all’art. 20 della L. 241/1990, così articolato:
 

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.
 

Tali novità nella disciplina ambientale avranno implicazioni solo sulle eccezioni menzionate.
 

Dal quadro appena illustrato, in linea generale, le modifiche alla disciplina del silenzio assenso sulla disciplina ambientale non hanno apportato significative novità.
 

Diverso, invece, il caso del silenzio-inadempimento, che è stato modificato dal DL Semplificazioni. Nella materia ambientale può realizzarsi un silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione: in questi casi la legge consente al privato diversi meccanismi di tutela, tra questi si annovera il potere sostitutivo.
 

L’istituto del potere sostitutivo è stato modificato dal DL semplificazioni all’art. 61: la novità più rilevante si rinviene nel nuovo comma 9-ter dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
 

In particolare, il legislatore ha sancito: “9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
 

Facendo un paragone con il vecchio comma 9-ter (che così era articolato:“(…)il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché (…) concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”), il nuovo comma 9-ter sembrerebbe disporre l’obbligatorio esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile o dell’unità organizzativa, o d’ufficio o su richiesta del privato.
 

Cosa succede, quindi, in caso di omessa emanazione dell’atto o suo ritardo?
 

Oltre al fatto che “la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e funzionario inadempiente” come dispone l’art. 2 della L. 241/1990 e che il cd. “Decreto del fare” (Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013) prevede l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento (quindi permette all’impresa la possibilità di attivarsi per chiedere l’indennizzo), sembrerebbe ora che il potere sostitutivo non sia più relegato ad una “possibilità” di azione del privato, ma sia necessariamente azionato dall’apparato amministrativo (o d’ufficio o su richiesta del privato).
 

Sarà davvero una novità nelle implicazioni pratiche?
 

Vedremo come si darà applicazione a questa disposizione.
 

[1] Per un approfondimento si veda S. MAGLIA, P. PIPERE, L. PRATI, L. BENEDUSI, Manuale di diritto e gestione dell’ambiente, pag. 501 e ss. Edizioni TuttoAmbiente.

 

Piacenza, 4 giugno 2021

 

TuttoAmbiente consiglia:
Consulenze ambientali per aziende, enti e professionisti

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata