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Dlgs 121/20 Il testo “unico” sulle discariche. Diverse “ombre” e ...tanti interrogativi
di Sergio Baroni
Categoria: Rifiuti
Con il Dlgs 03 settembre 2020, n. 121 è stata recepita la direttiva CE 2018/850 sulle discariche emanata nell’ambito del «Pacchetto» Economia Circolare ed è stata accorpata tutta la normativa sulle discariche.
Infatti il Dlgs
Modifica, integra e innova il Dlgs 36/03 ( lo stravolge ma non lo abroga…)
Abroga il DM 27/9/10 e smi sui criteri di ammissibilità inglobandolo, con alcune modifiche e aggiornamenti, nel «nuovo» Dlgs 36/03
Assorbe ( in parte ) le LL.GG. ISPRA 145/2016 sui criteri per stabilire la necessità di trattamento dei rifiuti ai fini della ammissibilità in discarica e qualche altra indicazione
In buona sostanza un “testo unico “ sulle discariche che accorpa e aggiorna le principali n norme in materi. Il tutto con l’obiettivo di “una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare.( art. 1 – finalità ).
Se, da un lato, è certamente lodevole l’obiettivo di accorpare e riordinare in un unico strumento normativo recependo, al contempo, le direttive comunitarie, dall’altro, sono da rilevare nel nuovo testo “unico” ( in sostanza il vecchio dlgs 36/03 completamente rivoluzionato ) una serie di punti che restano difficilmente interpretabili in termini applicativi e altri per cui sarebbero necessarie direttive precise per indirizzare e omogeneizzare i comportamenti degli operatori e delle AC.
In sostanza diverse “ombre” e altrettanti interrogativi che proviamo a schematizzare in sintesi.
Dato atto che alcuni “refusi”( il riferimento alla Tabella 5a nell’art. 7 – quinquies e le tabelle 5-bis e 6-bis ) contenuti del Decreto sono stati immediatamente corretti con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ( conversione del “Decreto Agosto” D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ), restano alcuni di potenziale incongruenza ovvero temi per cui si ritiene necessario che siano fornite direttive e criteri applicativi chiari e omogenei.
Il primo punto da citare è quello di una potenziale incoerenza fra art. 5 – comma 4-bis e 4-ter
Il comma 4-bis prevede il divieto di RSU a discarica dal 2030
Il comma 4-ter prevede che dal 2035 < 10% RSU a discarica ( ndr Ma non è vietato dal comma precedente ?)
Il successivo art. 5-bis con il metodo di calcolo per obiettivo dal 2035 chiarisce la potenziale incongruenza e prevede di considerare urbani conferiti a discarica….
I rifiuti urbani conferiti a incenerimento senza recupero energetico D10 e la cosiddetta FOS derivante da stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani avviata a discarica
I rifiuti derivanti da trattamento preliminare al recupero di RSU, come la selezione, cernita, TMB, se avviati a discarica ( e quindi sovvalli da selezione RSU).
La potenziale incongruenza sembra chiarita ma dovranno essere utilizzati criteri di calcolo che utilizzano dati trasparenti e omogenei. E’ quindi auspicabile una univoca interpretazione e applicazione delle «regole» di calcolo. Ricordiamo come per tanti anni ognuno calcolava la % di RD a modo suo ! Inoltre il calcolo viene effettuato a livello di territorio Regionale ??
In seconda istanza occorre poi chiarire una incongruenza, ovvero fornire un criterio interpretativo, per la applicazione dei divieti indicati all’art.6 e gli obiettivi indicati all’art. 5 comma 4 bis.
Infatti all’art. 5 del D.L.vo 36/2003 è stato aggiunto il comma 4-bis, in base al quale
«A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani ad eccezione di quelli per cui lo smaltimento in discarica produca la il miglior risultato ambientale. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis».
Il nuovo articolo 6 – rifiuti non ammessi in discarica – esordisce con la indicazione che è vietato lo smaltimento di rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo……
L’ art. 6 del D.L.vo 36/2003 è stato quindi modificato vietando, da subito, lo smaltimento in discarica dei “rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo”, senza fare riferimento alla scadenza temporale del 2030 indicata all’art. 5 – comma 4 bis – e al futuro Decreto ministeriale che dovrà indicare l’elenco dei rifiuti per i quali lo smaltimento in discarica produca la il miglior risultato ambientale.
Da un lato, quindi, l’articolo 5, comma 4-bis, prevede che sarà vietato a partire dal 2030 lo smaltimento dei rifiuti idonei al riciclaggio e altro recupero, dall’altro l’art. 6 rende da subito cogente tale divieto.
Considerata tale contraddizione, ci si chiede, quindi, a quale delle due disposizioni i gestori delle discariche debbano adempiere.
Si propende per il 2030 (??) visto che deve uscire Decreto Ministero a valle del quale sarà stabilito quali sono i rifiuti per cui la discarica è la migliore soluzione ambientale….e per “differenza “ si stabilirà quali sono i rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo.
Per restare all’articolo 6 si ritiene poi sia da chiarire se i sovvalli da recupero tramite selezione dei flussi di RD possono continuare ad andare in discarica, almeno fino al 2030 (art.6 -lettera n) . Si resta in attesa del Decreto di cui all’art. 5 comma 4-bis – ovvero da subito è vietato ?
Al riguardo si potrebbe ritenere che il divieto scatta in base al il combinato disposto
dell’art.5 comma 4 bis ( decreto che stabilisce quando lo smaltimento a discarica è il miglior risultato ambientale)
dell’art. 6 lett n) per cui è vietato conferire a discarica i rifiuti da RD ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da RD peri quali il collocamento a discarica produce il miglio risultato ambientale conformemente all’art. 179 del dlgs 152/06.
Il decreto di cui all’art. 5 comma 4-bis dovrà indicare i criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale e, d’altra parte, l’art. 6 lettera n) parla di Decreto di cui art. 179- comma 4- cioè decreto che stabilisce , le opzioni che garantiscono,….. il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente-
Infatti art. 179 comma 4 del dlgs 152/06 recita “Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.”
Occorre infine considerare che l’operazione di selezione e cernita di rifiuti da RD è una operazione di recupero ( R3- R5 ) di materia, quindi è da presumere che gli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da RD non siano destinabili a ulteriore recupero se non energetico( R1).
In ogni caso se tali scarti e sovvalli sono destinati a discarica sono considerati RSU a discarica ai fini del calcolo obiettivo 10% ( art. 5-bis lett. b) ).
Relativamente all’articolo 7 sarebbero inoltre da chiarire, nel dettaglio, relativamente al trattamento di cui all’Allegato 8, alcune modalità e i criteri con cui si dà attuazione alle valutazioni dell’ IRDP ovvero della % di materiale putrescibile su eventuali flussi di rifiuti urbani ( EER 2003301 e 200399 ) e da spazzamento destinati a discarica. Oltre alle cadenze temporali e alle metodiche analitiche resta da stabilire se queste verifiche sono carico del gestore del servizio pubblico di raccolta RSU e spazzamento stradale ovvero del gestore della discarica oltre a criteri per individuare i lotti omogenei da campionare, le aree del territorio da prendere in considerazione, ecc…. Anche qui è probabile che ogni realtà si faccia le proprie “regole. ..
Proseguendo nelle tematiche per cui sarebbe necessario un chiarimento applicativo viene poi l’articolo 16-ter sulle deroghe. Al 1° luglio 2022 le deroghe cosiddette “3X” diventano automaticamente “2X” ovvero occorre una istanza da parte del gestore con analisi di rischio secondo la metodologia indicata all’Allegatoe di conseguenza una modifica della autorizzazione ?? Inoltre chi sia in possesso di deroghe ottenute con valutazioni del rischio diverse o comunque non completamente coerenti o equivalenti al quelle indicate nell’allegato 7 deve ripetere la valutazione del rischio ??
E arriviamo al “transitorio” che nel nuovo Decreto è trattato, nell’art.1 lettera r) – con riferimento all’art. 17 del dlgs 36/03 – e nell’art. 2, in modo estremamente sintetico e, con ogni probabilità, incompleto.
All’art. 17 del dlgs 36 viene aggiunto Comma 7 bis – il limite IRDP su fanghi depurazione acque urbane si applica solo dal 2024
Sempre del transitorio tratta l’art.2 del nuovo Dlgs 121/20 che abroga DM 27/7/2010 e precisa che i limiti per DOC su diversi rifiuti (lettera a tab. 5) non si applicano solo fino 2024. Inoltre le disposizioni di cui alle
Lett. i ) documentazione x domanda autorizzazione
Lett. n) procedura di chiusura
Lett. o) gestione operativa e post operativa
dell’art.1 del dlgs stesso, si applicano solo alle nuove discariche e ai nuovi lotti di discariche esistenti ….
Cosa si deve prevedere per eventuali nuovi lotti in sopraelevazione e, soprattutto per le discariche esistenti e in esercizio ??
E qui ci troviamo di fronte di fronte ad un potenziale clamoroso “refuso” ( almeno pare…)
Sembra restare in vigore il vecchio art. 17 – commi da 1 a 5 – su «Piani di adeguamento» da presentare, ai sensi del d.lgs 36/03 stesso, per impianti al tempo “esistenti” con scadenze e procedure non pertinenti e oggettivamente non applicabili !!
Da nessuna parte si ritrova l’abrogazione dei commi sopracitati che, nel caso restassero, sarebbero non applicabili e quindi nessuna indicazione per le discariche in esercizio esistenti.
In questo caso siamo in un contesto completamente diverso dal “vecchio” art.17 ma il transitorio mette in evidenza due temi rilevanti per cui non c’è nessuna indicazione.
Nuovi lotti in sopraelevazione come si gestiscono ? ( sia in termini autorizzativi che gestionali )
Nessuna indicazione relativa alle discariche esistenti in esercizio
Forse non servono «Piani di adeguamento» come previsti all’art. 17 del dlgs 36/03 ma una «verifica di conformità» ovvero equivalenza per aspetti costruttivi oltre alle procedure gestionali da aggiornare sembra perlomeno opportuna. Le modifiche alle autorizzazioni sono normate solo all’art. 5, comma 4-bis rispetto ai rifiuti non ammessi (da chiarire se siano quelli dell’art. 6 o quelli vietati perché «idonei al riciclaggio o al recupero» da individuare con un Decreto !! ) ma c’è tempo…… fino al 2030.
Si deve dare atto che nell’ accorpamento e aggiornamento della norma non ci sono stati stravolgimenti ma certamente emergono alcune novità e aggiornamenti rispetto ai quali le discariche esistenti e in esercizio devono ( o dovrebbero) fare verifiche
l’ Allegato 1 è stato integrato, aggiornato e modificato in alcune parti. E’ da ritenere almeno opportuna una verifica di conformità in termini di equivalenza.
e’ stata formalmente introdotta al tabella 2 allegato 3 con elenco CER non ammessi ( ex art. 6 )
con l’Allegato 8 sono stati fissati limiti e condizioni di ammissibilità di rifiuti urbani e da spazzamento. Mentre la sussistenza delle altre condizioni saranno verificate dalle AC il monitoraggio dell’IRDP dovrebbe essere competenza del gestore ovvero del gestore del servizio pubblico.
le deroghe sono leggermente modificate ( almeno come tempi di applicazione) ed è stato introdotto un modello univoco di valutazione del rischio
per le sottocategorie è stata introdotta a valutazione del rischio con una procedura codificata.
Di particolare rilevanza si ritiene siano le modifiche all’Allegato 1 – criteri costruttivi e gestionali – che è stato modificato e aggiornato in diverse parti sia per discariche per inerti che discariche per non pericolosi e pericolosi. Le modifiche riguardano
Discariche per inerti – aggiornati e/o integrati e in parte modificati
Ubicazione
Protezione del terreno e acque
Barriera geologica copertura superficiale
Controllo delle acque
Stabilità
Discariche per RNP e RP – aggiornati e/o integrati e in parte modificati
Ubicazione
Controllo acque e gestione percolato (confermati 30 anni GPO )
Barriera geologica
copertura superficiale finale
Controllo del biogas
Stabilità
Modalità e criteri di coltivazione
A fronte di ciò si ritiene almeno opportuna, da parte del gestore, una verifica di conformità rispetto Allegato 1 e verifica e aggiornamento in termini gestionali, di coerenza autorizzativa e di procedure.
Il dlgs 121 al riguardo non dice nulla e quindi ( come sempre ) ci sarà disomogeneità applicativa !!
Infine per i procedimenti autorizzativi in corso…. cosa si fa ?
In conclusione e in estrema sintesi emerge un quadro con numerose ombre e altrettanti interrogativi ed è auspicabile un intervento del Ministero con direttive sia in favore dei gestori che delle AC per una applicazione omogenea.
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Dlgs 121/20 Il testo “unico” sulle discariche. Diverse “ombre” e ...tanti interrogativi
di Sergio Baroni
Con il Dlgs 03 settembre 2020, n. 121 è stata recepita la direttiva CE 2018/850 sulle discariche emanata nell’ambito del «Pacchetto» Economia Circolare ed è stata accorpata tutta la normativa sulle discariche.
Infatti il Dlgs
In buona sostanza un “testo unico “ sulle discariche che accorpa e aggiorna le principali n norme in materi. Il tutto con l’obiettivo di “una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare.( art. 1 – finalità ).
Se, da un lato, è certamente lodevole l’obiettivo di accorpare e riordinare in un unico strumento normativo recependo, al contempo, le direttive comunitarie, dall’altro, sono da rilevare nel nuovo testo “unico” ( in sostanza il vecchio dlgs 36/03 completamente rivoluzionato ) una serie di punti che restano difficilmente interpretabili in termini applicativi e altri per cui sarebbero necessarie direttive precise per indirizzare e omogeneizzare i comportamenti degli operatori e delle AC.
In sostanza diverse “ombre” e altrettanti interrogativi che proviamo a schematizzare in sintesi.
Dato atto che alcuni “refusi”( il riferimento alla Tabella 5a nell’art. 7 – quinquies e le tabelle 5-bis e 6-bis ) contenuti del Decreto sono stati immediatamente corretti con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ( conversione del “Decreto Agosto” D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ), restano alcuni di potenziale incongruenza ovvero temi per cui si ritiene necessario che siano fornite direttive e criteri applicativi chiari e omogenei.
Il primo punto da citare è quello di una potenziale incoerenza fra art. 5 – comma 4-bis e 4-ter
Il successivo art. 5-bis con il metodo di calcolo per obiettivo dal 2035 chiarisce la potenziale incongruenza e prevede di considerare urbani conferiti a discarica….
La potenziale incongruenza sembra chiarita ma dovranno essere utilizzati criteri di calcolo che utilizzano dati trasparenti e omogenei. E’ quindi auspicabile una univoca interpretazione e applicazione delle «regole» di calcolo. Ricordiamo come per tanti anni ognuno calcolava la % di RD a modo suo ! Inoltre il calcolo viene effettuato a livello di territorio Regionale ??
In seconda istanza occorre poi chiarire una incongruenza, ovvero fornire un criterio interpretativo, per la applicazione dei divieti indicati all’art.6 e gli obiettivi indicati all’art. 5 comma 4 bis.
Infatti all’art. 5 del D.L.vo 36/2003 è stato aggiunto il comma 4-bis, in base al quale
«A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani ad eccezione di quelli per cui lo smaltimento in discarica produca la il miglior risultato ambientale. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell’articolo 16-bis».
Il nuovo articolo 6 – rifiuti non ammessi in discarica – esordisce con la indicazione che è vietato lo smaltimento di rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo……
L’ art. 6 del D.L.vo 36/2003 è stato quindi modificato vietando, da subito, lo smaltimento in discarica dei “rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo”, senza fare riferimento alla scadenza temporale del 2030 indicata all’art. 5 – comma 4 bis – e al futuro Decreto ministeriale che dovrà indicare l’elenco dei rifiuti per i quali lo smaltimento in discarica produca la il miglior risultato ambientale.
Da un lato, quindi, l’articolo 5, comma 4-bis, prevede che sarà vietato a partire dal 2030 lo smaltimento dei rifiuti idonei al riciclaggio e altro recupero, dall’altro l’art. 6 rende da subito cogente tale divieto.
Considerata tale contraddizione, ci si chiede, quindi, a quale delle due disposizioni i gestori delle discariche debbano adempiere.
Si propende per il 2030 (??) visto che deve uscire Decreto Ministero a valle del quale sarà stabilito quali sono i rifiuti per cui la discarica è la migliore soluzione ambientale….e per “differenza “ si stabilirà quali sono i rifiuti destinati a riciclaggio e recupero di altro tipo.
Per restare all’articolo 6 si ritiene poi sia da chiarire se i sovvalli da recupero tramite selezione dei flussi di RD possono continuare ad andare in discarica, almeno fino al 2030 (art.6 -lettera n) . Si resta in attesa del Decreto di cui all’art. 5 comma 4-bis – ovvero da subito è vietato ?
Al riguardo si potrebbe ritenere che il divieto scatta in base al il combinato disposto
Il decreto di cui all’art. 5 comma 4-bis dovrà indicare i criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale e, d’altra parte, l’art. 6 lettera n) parla di Decreto di cui art. 179- comma 4- cioè decreto che stabilisce , le opzioni che garantiscono,….. il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente-
Infatti art. 179 comma 4 del dlgs 152/06 recita “Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.”
Occorre infine considerare che l’operazione di selezione e cernita di rifiuti da RD è una operazione di recupero ( R3- R5 ) di materia, quindi è da presumere che gli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da RD non siano destinabili a ulteriore recupero se non energetico( R1).
In ogni caso se tali scarti e sovvalli sono destinati a discarica sono considerati RSU a discarica ai fini del calcolo obiettivo 10% ( art. 5-bis lett. b) ).
Relativamente all’articolo 7 sarebbero inoltre da chiarire, nel dettaglio, relativamente al trattamento di cui all’Allegato 8, alcune modalità e i criteri con cui si dà attuazione alle valutazioni dell’ IRDP ovvero della % di materiale putrescibile su eventuali flussi di rifiuti urbani ( EER 2003301 e 200399 ) e da spazzamento destinati a discarica. Oltre alle cadenze temporali e alle metodiche analitiche resta da stabilire se queste verifiche sono carico del gestore del servizio pubblico di raccolta RSU e spazzamento stradale ovvero del gestore della discarica oltre a criteri per individuare i lotti omogenei da campionare, le aree del territorio da prendere in considerazione, ecc…. Anche qui è probabile che ogni realtà si faccia le proprie “regole. ..
Proseguendo nelle tematiche per cui sarebbe necessario un chiarimento applicativo viene poi l’articolo 16-ter sulle deroghe. Al 1° luglio 2022 le deroghe cosiddette “3X” diventano automaticamente “2X” ovvero occorre una istanza da parte del gestore con analisi di rischio secondo la metodologia indicata all’Allegatoe di conseguenza una modifica della autorizzazione ?? Inoltre chi sia in possesso di deroghe ottenute con valutazioni del rischio diverse o comunque non completamente coerenti o equivalenti al quelle indicate nell’allegato 7 deve ripetere la valutazione del rischio ??
E arriviamo al “transitorio” che nel nuovo Decreto è trattato, nell’art.1 lettera r) – con riferimento all’art. 17 del dlgs 36/03 – e nell’art. 2, in modo estremamente sintetico e, con ogni probabilità, incompleto.
All’art. 17 del dlgs 36 viene aggiunto Comma 7 bis – il limite IRDP su fanghi depurazione acque urbane si applica solo dal 2024
Sempre del transitorio tratta l’art.2 del nuovo Dlgs 121/20 che abroga DM 27/7/2010 e precisa che i limiti per DOC su diversi rifiuti (lettera a tab. 5) non si applicano solo fino 2024. Inoltre le disposizioni di cui alle
Lett. i ) documentazione x domanda autorizzazione
Lett. n) procedura di chiusura
Lett. o) gestione operativa e post operativa
dell’art.1 del dlgs stesso, si applicano solo alle nuove discariche e ai nuovi lotti di discariche esistenti ….
Cosa si deve prevedere per eventuali nuovi lotti in sopraelevazione e, soprattutto per le discariche esistenti e in esercizio ??
E qui ci troviamo di fronte di fronte ad un potenziale clamoroso “refuso” ( almeno pare…)
Sembra restare in vigore il vecchio art. 17 – commi da 1 a 5 – su «Piani di adeguamento» da presentare, ai sensi del d.lgs 36/03 stesso, per impianti al tempo “esistenti” con scadenze e procedure non pertinenti e oggettivamente non applicabili !!
Da nessuna parte si ritrova l’abrogazione dei commi sopracitati che, nel caso restassero, sarebbero non applicabili e quindi nessuna indicazione per le discariche in esercizio esistenti.
In questo caso siamo in un contesto completamente diverso dal “vecchio” art.17 ma il transitorio mette in evidenza due temi rilevanti per cui non c’è nessuna indicazione.
Forse non servono «Piani di adeguamento» come previsti all’art. 17 del dlgs 36/03 ma una «verifica di conformità» ovvero equivalenza per aspetti costruttivi oltre alle procedure gestionali da aggiornare sembra perlomeno opportuna. Le modifiche alle autorizzazioni sono normate solo all’art. 5, comma 4-bis rispetto ai rifiuti non ammessi (da chiarire se siano quelli dell’art. 6 o quelli vietati perché «idonei al riciclaggio o al recupero» da individuare con un Decreto !! ) ma c’è tempo…… fino al 2030.
Si deve dare atto che nell’ accorpamento e aggiornamento della norma non ci sono stati stravolgimenti ma certamente emergono alcune novità e aggiornamenti rispetto ai quali le discariche esistenti e in esercizio devono ( o dovrebbero) fare verifiche
Di particolare rilevanza si ritiene siano le modifiche all’Allegato 1 – criteri costruttivi e gestionali – che è stato modificato e aggiornato in diverse parti sia per discariche per inerti che discariche per non pericolosi e pericolosi. Le modifiche riguardano
A fronte di ciò si ritiene almeno opportuna, da parte del gestore, una verifica di conformità rispetto Allegato 1 e verifica e aggiornamento in termini gestionali, di coerenza autorizzativa e di procedure.
Il dlgs 121 al riguardo non dice nulla e quindi ( come sempre ) ci sarà disomogeneità applicativa !!
Infine per i procedimenti autorizzativi in corso…. cosa si fa ?
In conclusione e in estrema sintesi emerge un quadro con numerose ombre e altrettanti interrogativi ed è auspicabile un intervento del Ministero con direttive sia in favore dei gestori che delle AC per una applicazione omogenea.
Piacenza, 10 novembre 2020
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