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Domanda di autorizzazione allo scarico: vale il silenzio-assenso?

di Silvia Bettineschi

Categoria: Acqua

La recente sentenza in commento (Corte di Cassazione, sez. III Penale, n. 9942 del 10 marzo 2016 – pres. Ramacci, est. Andreazza) ha confermato un principio di diritto, utile a fare chiarezza a molti operatori del settore, con riguardo al caso in cui, a fronte di un’istanza di autorizzazione agli scarichi, l’autorità competente non provveda entro 90 giorni dalla sua ricezione, come stabilito dall’art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
Nel caso oggetto della pronuncia, la questione prende le mosse dalla condanna, da parte del Tribunale di Terni, dell’attuale ricorrente, amministratore delegato di una S.p.A., per il reato di cui all’art. 137, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, avendo effettuato uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, senza l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’art. 124 del citato Decreto.
Le doglianze lamentate si fondano sull’asserzione per cui, in base all’art. 124, c. 7, del D.Lgs. 152/2006, esisterebbe un meccanismo di silenzio-assenso ove l’autorità non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, intendendosi l’autorizzazione temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni.
I giudici della S.C. hanno ritenuto tale motivo di ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Rilevano, infatti, come l’art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 sia stato erroneamente valorizzato, avendo tenuto conto del suo testo originario, che prevedeva sì un meccanismo di silenzio-assenso, sia pure temporaneo, ma che è stato modificato dall’art. 2, comma 12, del D.Lgs. 4/2008. Con tale riforma, prevedendo semplicemente che “l’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda”, non è più previsto un meccanismo di silenzio-assenso nel caso di inadempimento dell’autorità.
Con riferimento alla fattispecie in esame, evidenziano i giudici, il testo applicabile è quello modificato e attualmente in vigore, in quanto l’accadimento dei fatti risale al 2011.
Pertanto, ne discende il seguente principio di diritto: l’art. 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 è stato modificato dall’art.2, comma 12, del D.Lgs. n. 4 del 2008 nel senso che “l’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda” senza contemplare più alcun meccanismo di silenzio – assenso legato all’inadempimento dell’autorità: di conseguenza la semplice domanda di autorizzazione allo scarico non opera alcun effetto “liberatorio”, neppure temporaneo, potendo l’attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l’autorizzazione.
Al fine di analizzare il principio di diritto sopra esposto, occorre premettere una distinzione fondamentale: l’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 disciplina al c. 7 e al c. 8 due distinte ipotesi: la prima riguarda l’istanza di autorizzazione proposta ex novo all’autorità competente, la seconda riguarda il caso del rinnovo dell’istanza di autorizzazione.
I giudici della S.C. sono chiari nell’affermare che “l’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda” senza che sia più contemplato alcun meccanismo di silenzio – assenso legato all’inadempimento dell’autorità, stante la modifica che il D.Lgs. 4/2008 ha apportato al comma 7 dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006.
Il riferimento al suddetto specifico comma consente di dedurre che solo per la specifica fattispecie di istanza di autorizzazione proposta ex novo può dirsi venuto meno il meccanismo del silenzio-assenso.
Un’attenta analisi del successivo c. 8 consente di pervenire ad un diverso giudizio in merito alle istanze di rinnovo. Si legge, infatti, che “Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima”.
Emergono tre ipotesi:
se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, fino all’adozione del nuovo provvedimento è possibile mantenere in funzione lo scarico, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione;
– per gli scarichi che contengono le sostanze pericolose di cui all’art. 108, se entro sei mesi dalla data di scadenza il rinnovo non è concesso, lo scarico dovrà immediatamente cessare;
– le Regioni possono prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche forme di rinnovo tacito della domanda.
Per quanto d’interesse ai presenti fini, particolare rilievo assume la prima fattispecie che consente di ritenere non applicabile al caso di istanza di rinnovo dell’autorizzazione il principio di diritto enunciato dai giudici della S.C. nella sentenza in oggetto, valevole soltanto, come espressamente specificato, per il comma 7 e, quindi, per l’istanza di autorizzazione proposta ex novo all’autorità competente.
In conclusione, quindi, la sentenza in oggetto non fa altro che confermare una situazione giuridica ben chiara sin dal 2008, ovvero che non bisogna fare confusione tra le fattispecie di silenzio della Pubblica Amministrazione in caso di richiesta di rinnovo (comma 8 dell’art. 124 D.Lgs. 152/2006) e le distinte fattispecie di silenzio della Pubblica Amministrazione in caso di prima richiesta di autorizzazione (comma 7 dell’art. 124 D.Lgs. 152/2006). Soltanto per queste ultime vale il principio di inesistenza dell’istituto del silenzio-assenso nella disciplina ambientale, sancito dalla L. 241/90.

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